MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

      Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali
                      dovute da alcune societa'
(GU n.41 del 18-2-1991)

   Con  decreto ministeriale 4 gennaio 1991 la riscossione del carico
tributario di L. 147.288.724 dovuto dalla S.p.a. F.lli Lombardi e  C.
-  Prefabbricati,  e'  stata  sospesa  ai  sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.   L'intendenza  di  finanza  di  Bari  nel  provvedimento  di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
Il  concessionario,  in  via  cautelare,  manterra'  in vita gli atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico
tributario di L. 163.461.364 dovuto dalla S.r.l. Due elle, gia' Legno
arredo,  con sede in Lucera, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo
comma dell'art. 39 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4  della  legge 28
febbraio 1980, n. 46, per un periodo  di  dodici  mesi,  a  decorrere
dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Foggia nel
provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli  interessi
ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n.
46.  Il  concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico
tributario di L.  191.693.238,  dovuto  dal  sig.  Giuseppe  Esposito
titolare  dell'Hotel  Schwizerhof  di  Sorrento,  e' stata sospesa ai
sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4
della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Napoli nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  del  sopramenzionato  contribuente,  il quale, comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico
tributario di L. 764.424.416 dovuto dalla S.d.f. Fratelli Calautti  e
soci  Giuseppe  e  Salvatore  Calautti, e' stata sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Reggio  Calabria  nel  provvedimento   di   esecuzione   determinera'
l'ammontare  degli  interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  602  introdotto  dal
medesimo  art.  4  della  legge  n.  46.  Il  concessionario,  in via
cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in  essere  sui
beni  immobili  e  strumentali  dei  sopramenzionati  contribuenti, i
quali,   comunque,   dovranno   prestare   idonea   garanzia    anche
fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione  sara'  revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato  pericolo  per
la riscossione.
   Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico
tributario di L. 5.161.663.376 dovuto dalla S.p.a.  Dall'Agnese,  con
sede  in  Brugnera,  e'  stata  sospesa ai sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.  L'intendenza  di  finanza  di Pordenone nel provvedimento di
esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli   interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
Il  concessionario,  in  via  cautelare,  manterra'  in vita gli atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico
tributario di L. 53.269.994 dovuto dalla ditta Fuda Erminia di Marina
Gioiosa  Jonica,  e'  stata  sospesa  ai  sensi  del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.  L'intendenza di finanza di Reggio Calabria nel provvedimento
di esecuzione  determinera'  l'ammontare  degli  interessi  ai  sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
Il  concessionario,  in  via  cautelare,  manterra'  in vita gli atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  ditta,  la  quale,  comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico
tributario  di  L.  170.667.658  dovuto  dalla   S.r.l.   Cooperativa
lavoratori  cattolici, con sede in Taranto, e' stata sospesa ai sensi
del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Taranto nel  provvedimento  di  esecuzione  determinera'  l'ammontare
degli  interessi  ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico
tributario di L. 2.363.402.540 dovuto dalla Societa'  "Casa  di  cura
Villa  delle  querce  di  Nemi" S.p.a., e' stata sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Roma nel provvedimento di esecuzione determinera'  l'ammontare  degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico
tributario di L. 415.832.445 dovuto dalla S.p.a. Fasano, con sede  in
Taranto,  e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza  di  finanza  di Taranto nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il  concessionario,
in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli atti esecutivi posti in
essere  sui  beni  immobili  e  strumentali   della   sopramenzionata
societa',  la  quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche
fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.
   Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico
tributario di L. 523.378.452 dovuto dalla  ditta  C.A.P.  -  Conceria
abruzzese  pelli, di Chieti, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo
comma dell'art. 39 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4  della  legge 28
febbraio 1980, n. 46, per un periodo  di  dodici  mesi,  a  decorrere
dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Chieti nel
provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli  interessi
ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n.
46.  Il  concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti
esecutivi posti in essere  sui  beni  immobili  e  strumentali  della
sopramenzionata  ditta,  la  quale,  comunque, dovra' prestare idonea
garanzia anche fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito
erariale  non  tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione
sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare  i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.