Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune societa'(GU n.41 del 18-2-1991)
Con decreto ministeriale 4 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 147.288.724 dovuto dalla S.p.a. F.lli Lombardi e C. - Prefabbricati, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 163.461.364 dovuto dalla S.r.l. Due elle, gia' Legno arredo, con sede in Lucera, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Foggia nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 191.693.238, dovuto dal sig. Giuseppe Esposito titolare dell'Hotel Schwizerhof di Sorrento, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 764.424.416 dovuto dalla S.d.f. Fratelli Calautti e soci Giuseppe e Salvatore Calautti, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali dei sopramenzionati contribuenti, i quali, comunque, dovranno prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 5.161.663.376 dovuto dalla S.p.a. Dall'Agnese, con sede in Brugnera, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pordenone nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 53.269.994 dovuto dalla ditta Fuda Erminia di Marina Gioiosa Jonica, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 170.667.658 dovuto dalla S.r.l. Cooperativa lavoratori cattolici, con sede in Taranto, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 2.363.402.540 dovuto dalla Societa' "Casa di cura Villa delle querce di Nemi" S.p.a., e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 415.832.445 dovuto dalla S.p.a. Fasano, con sede in Taranto, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione. Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 la riscossione del carico tributario di L. 523.378.452 dovuto dalla ditta C.A.P. - Conceria abruzzese pelli, di Chieti, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Chieti nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.