UNIVERSITA' DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.45 del 22-2-1991)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II", approvato con regio decreto del  20  aprile  1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della  facolta'  di medicina e chirurgia I del 22 dicembre
1987; del senato accademico del 10 febbraio 1989;  del  consiglio  di
amministrazione del 27 febbraio 1989;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella seduta del 31 ottobre 1990;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II",
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli da 546 a 547, relativi alla scuola di specializzazione
in oculistica,  sono  soppressi  e  sostituiti,  con  il  conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti
nuovi  articoli  relativi  alla   scuola   di   specializzazione   in
oftalmologia afferente alla prima facolta' di medicina e chirurgia:
              Scuola di specializzazione in oftalmologia
  Art.   546.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
oftalmologia presso l'Universita' degli studi di Napoli.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  una completa preparazione
specialistica  nel  campo  della  oftalmologia  con  le   conseguenti
possibilita' operative.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.
  Art. 547. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque   per   ciascun   anno  di  corso,  per  un  totale  di  venti
specializzandi.
  Art. 548. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvede la prima facolta' di  medicina  e
chirurgia   e   l'istituto  di  clinica  oculistica  ed  oftalmologia
preventiva.
  Art.  549.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  550.  -  La  scuola  comprende  cinque aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) morfologia normale e patologia oculare;
    b) fisiopatologia della visione;
    c) semeiotica oculare;
    d) patologia e clinica oculare;
    e) chirurgia oftalmologica.
  Gli  insegnamenti  relativi  a  ciascun  area didattica e formativa
professionale sono i seguenti:
   a) Morfologia normale e patologia oculare:
     anatomia oculare;
     embriologia e genetica oculare;
     anatomia ed istologia patologica.
   b) Fisiopatologia della visione:
     ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
     fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.
   c) Semeiotica oculare:
     semeiotica clinica e strumentale.
   d) Patologia e clinica oculare:
     oftalmologia;
     oftalmologia pediatrica;
     neuroftalmologia;
     malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
     ergoftalmologia.     Infortunistica     e     medicina    legale
oftalmologiche.
   e) Chirurgia oftalmologica:
     chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
     chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
     chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
  Art. 551. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.
  Essa  e'  organizzata  in  un'attivita'  didattica  teorico-pratica
comune per tutti gli  studenti  (quattrocento  ore  come  di  seguito
ripartite)  ed in un'attivita' didattica elettiva, prevalentemente di
carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore,  rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionale (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
 1› Anno:
   Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):
    anatomia oculare   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  10
    embriologia e genetica oculare   . . . . . . . . . . . .   "   10
    anatomia ed istologia patologica   . . . . . . . . . . .   "   30
   Fisiopatologia della visione (ore 150):
    ottica fisiopatologica; esame e correzione della
refrazione   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  150
   Semeiotica oculare (ore 200):
    semeiotica clinica e strumentale   . . . . . . . . . . .   "  200
  Monte ore elettivo: ore 400.
 2› Anno:
   Fisiopatologia della visione (ore 50):
    fisiopatologia della visione binoculare e
ortottica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  50
   Semeiotica oculare (ore 100):
    semeiotica clinica e strumentale   . . . . . . . . . . .   "  100
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
    oftalmologia pediatrica  . . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
    neuroftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
   Chirurgia oftalmologica (ore 150):
    chirurgia degli annessi oculari
e dell'orbita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   75
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio   . . . . .   "   75
  Monte ore elettivo: ore 400.
 3› Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 200):
    oftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore  150
    malattie oculari in rapporto alle affezioni
generali   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   35
    ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale
oftalmologiche   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   15
   Chirurgia oftalmologica (ore 200):
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio   . . . . .   "  100
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio  . . . . .   "  100
  Monte ore elettivo: ore 400.
 4› Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore  100
   Chirurgia oftalmologica (ore 300):
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio   . . . . .   "  150
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio  . . . . .   "  150
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  552.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:
   divisione di clinica oculistica;
   divisione di clinica oculistica R;
   servizio di chirurgia del vitreo;
   ambulatori:  di  oftalmologia  pediatrica; clinica oculistica e di
ortottica;
   laboratorio di biochimica oculare.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo  di  quattrocento  ore  annue  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione che consente allo specializzando e al consiglio stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 19 dicembre 1990
                                                Il rettore: CILIBERTO