Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.45 del 22-2-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1988) col quale e' stata istituita la scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 707, concernente la scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, e' soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 707. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di dieci iscritti per anno, per un totale di trenta nei tre anni di corso". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 2 gennaio 1990 Il rettore: BONSEMBIANTE