Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1991, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.(GU n.53 del 4-3-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio; Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale e' stata fissata nella misura dell'1%, per l'anno 1991, la maggiorazione forfetaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attivita' di intermediazione; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre marzo-aprile 1991, e' pari al 13,10% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 13,45% per quelle oltre i diciotto mesi; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, e' pari, per il bimestre marzo-aprile 1991, al: a) 13,10% per le operazioni fino a diciotto mesi; b) 13,45% per quelle oltre i diciotto mesi. In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfetaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1991, per le operazioni di cui sopra, e' pari al: 1) 14,10% per le operazioni di cui al punto a); 2) 14,45% per le operazioni di cui al punto b). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 1991 Il Ministro: CARLI