REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 1990 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nei  comuni di Cadegliano Viconago,
Cugliate Fabiasco e Montegrino Valtravaglia dall'ambito  territoriale
n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre
1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettodotto a  15  kV  e
380/220  Volts e di cabine di trasformazione da parte dell'E.N.E.L. -
zona di Varese. (Deliberazione n. V/3280).
(GU n.58 del 9-3-1991)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dall'E.N.E.L. -  zona  di  Varese,  per  la
realizzazione  di  elettrodotto 15 kV e 380/220 Volts su area ubicata
nel comune di Cadegliano Viconago  (Varese),  mappali  2799,  2798/A,
2798/B,  2798/C,  2800/A,  2800/B, 2800/C, 2804, foglio 4, del comune
censuario di Cadegliano, nel comune di  Cugliate  Fabiasco  (Varese),
mappali 665/A, 665/B, 665/C, 666, 664, foglio 1, del comune censuario
di Cugliate, mappali 1190, 1191, 1189, 1188, 1488, 1489, 1490,  1187,
1304,  foglio  1,  del  comune  censuario  di Arbizzo e nel comune di
Montegrino Valtravaglia (Varese), mappali  3857,  3880,  3866,  2509,
3015,  3842,  foglio  7,  mappali 3876, 3018, 3877, 2300, 2510, 3868,
foglio 8, del comune censuario di Montegrino, mappale 890, foglio  5,
del  comune censuario di Bosco V., sottoposta a vincolo paesaggistico
in forza dell'art. 1, lettera g), della legge 8 agosto 1985, n.  431,
nonche'  gravata  da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985,  n.  431,
in  quanto  ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in  argomento,
diretta  al  soddisfacimento  di  interessi pubblici, consistenti nel
dotare  di  energia  elettrica  utenze  attualmente  prive  di   tale
servizio;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  pubblici ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431:  cio'  in  considerazione  del  limitato
impatto ambientale delle opere;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulta  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accellerazione  del processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  1,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso:
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Cadegliano  Viconago  (Varese),  mappali  2799,
2798/A,  2798/B,  2798/C, 2800/A, 2800/B, 2800/C, 2804, foglio 4, del
comune censuario di  Cadegliano,  nel  comune  di  Cugliate  Fabiasco
(Varese), mappali 665/A, 665/B, 665/C, 666, 664, foglio 1, del comune
censuario di Cugliate, mappali 1190, 1191, 1189,  1188,  1488,  1489,
1490,  1187,  1304,  foglio  1, del comune censuario di Arbizzo e nel
comune di Montegrino Valtravaglia (Varese), mappali 3857, 3880, 3866,
2509,  3015,  3842,  foglio  7, mappali 3876, 3018, 3877, 2300, 2510,
3868, foglio 8, del comune  censuario  di  Montegrino,  mappale  890,
foglio  5, del comune censuario di Bosco V., dall'ambito territoriale
n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  1,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4)  di  inviare  al  sindaco  del comune di Cadegliano Voconago, di
Cugliate Fabiasco e di Montegrino Valtravaglia (Varese)  copia  della
Gazzetta  Ufficiale,  contenente la presente deliberazione, affinche'
provveda ad affiggerla all'albo comunale;  il  comune  stesso  dovra'
tenere   a   disposizione  degli  interessati  copia  della  Gazzetta
Ufficiale con la relativa planimetria, ai  sensi  dell'art.  4  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 4 dicembre 1990
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO