Misure volte a favorire l'urgente realizzazione sulla strada statale n. 659 dei lavori di costruzione di galleria paramassi nella tratta tra il km 37+800 ed il km 38+500 e di una variante tra il km 27+400 ed il km 29+570. (Ordinanza n. 2097/FPC).(GU n.60 del 12-3-1991)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la nota del 12 dicembre 1990, n. 58312 del compartimento A.N.A.S. di Torino con la quale si prospetta la pericolosita' ed inadeguatezza tecnico funzionale della strada statale n. 659 nella tratta km 37+800 e km 38+500 e si richiede la deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, in particolare alle procedure di cui alla legge 8 luglio 1977, n. 584, articoli 9 e 24, per l'urgente esecuzione dei lavori relativi a due gallerie paramassi; Vista la nota della Direzione generale dell'A.N.A.S. del 9 gennaio 1991, n. 35, con la quale si prospetta lo stato di emergenza dovuto alla caduta di massi e si richiede al Dipartimento di intervenire con procedure d'urgenza per l'inizio dei lavori di costruzione delle gallerie indicate dal compartimento A.N.A.S. di Torino con la nota n. 58312 del 12 dicembre 1990; Vista la nota dell'11 gennaio 1991, n. 403/1.20A2, della prefettura di Novara con la quale si prospetta la necessita' di concedere le deroghe richieste dal compartimento di Torino per l'affidamento dei lavori sulla strada statale n. 659 tra il km 37+800 e il km 38+500, trattandosi di opere indispensabili per garantire la sicurezza minacciata da movimenti franosi; Vista la nota del 12 dicembre 1990, n. 58313, del compartimento A.N.A.S. di Torino con la quale si prospetta la pericolosita' della strada statale n. 659 nella tratta dal km 27+400 al km 29+570 a causa di una serie di tornanti su un costone roccioso reso instabile dall'erosione del torrente Toce e si richiede la deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, in particolare alle procedure di cui alla legge 8 luglio 1977, n. 584, articoli 9 e 24, per la costruzione di una variante nella tratta suindicata; Vista la nota della Direzione generale dell'A.N.A.S. del 9 gennaio 1991, n. 36 con la quale si conferma la situazione prospettata dal compartimento A.N.A.S. di Torino con la nota n. 58313 del 12 dicembre 1990 e si richiede al Dipartimento di intervenire con procedure d'urgenza per l'inizio dei lavori della variante tra i km 27+400 e 29+570; Vista la nota del 14 gennaio 1991, n. 459/1.20A della prefettura di Novara con la quale si prospetta l'urgenza dei lavori richiesti dall'A.N.A.S. con la nota n. 58313 del 12 dicembre 1990 resisi indispensabili per garantire sicurezza alla viabilita' a causa di continue frane; Considerata la particolare situazione di pericolosita' per la popolazione, quale rappresentata dai competenti organi sopra citati e che viene a configurare, secondo quanto assicurato dagli stessi organi, una situazione di emergenza; Ritenuto, pertanto, necessario intervenire disponendo che l'A.N.A.S., compartimento di Torino, proceda alla realizzazione degli interventi anzidetti anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato e previo espletamento di gara esplorativa; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' autorizzata la realizzazione da parte del compartimento A.N.A.S. di Torino dei lavori di cui in premessa sulla strada statale n. 659, operando - ove necessario - in deroga alle vigenti norme, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, e previo espletamento di informale gara esplorativa. Il prefetto della provincia di Novara provvedera' a informare il Dipartimento della protezione civile in ordine all'inizio e all'andamento dei lavori nonche' alle deroghe alle quali il compartimento dell'A.N.A.S. di Torino dovra' fare ricorso. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 1991 Il Ministro: LATTANZIO