MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 20 marzo 1991, n. 253 

  Modalita'   di   applicazione   dell'aiuto   specifico   a   favore
dell'impiego di  seminativi  per  scopi  non  alimentari  di  cui  ai
regolamenti   CEE  n.  2176/90  del  Consiglio  e  n.  3481/90  della
Commissione.
(GU n.70 del 23-3-1991)
 
 Vigente al: 23-3-1991  
 

  Il  regolamento  CEE  del  Consiglio  n. 2176 del 24 luglio 1990 ha
modificato il regolamento CEE del  Consiglio  n.  797/85  per  quanto
riguarda  il  ritiro  di seminativi dalla produzione, introducendo un
aiuto specifico a favore dell'impiego di  seminativi  per  scopi  non
alimentari,   consistenti   nella  fabbricazione,  all'interno  della
Comunita',  di  prodotti  non  destinati  all'alimentazione  umana  o
animale.
  Il  regolamento  CEE della Commissione n. 3481 del 30 novembre 1990
ha modificato il regolamento CEE della Commissione  n.  1272  del  29
aprile  1988,  che detta le norme di applicazione del regime di aiuti
per il ritiro di seminativi dalla produzione, prevedendo le modalita'
di  applicazione del suddetto aiuto specifico, valevoli per tutti gli
Stati membri.
  Per la campagna 1990-91, il Ministero ha predisposto, nei modelli A
e B relativi alla domanda di ritiro di seminativi  dalla  produzione,
in distribuzione presso i competenti uffici regionali, i riquadri che
devono  essere  compilati  dagli  interessati   al   suddetto   aiuto
specifico.
  Cio' premesso, si precisa quanto segue.
  1. Ai sensi del regolamento CEE del Consiglio n. 2176 del 24 luglio
1990 e del regolamento CEE della Commissione n. 3481 del 30  novembre
1990,  i  beneficiari del regime di aiuto per il ritiro di seminativi
dalla  produzione  che  abbiano  prescelto  la  destinazione  di  cui
all'art. 4, lettere c) e d), del decreto ministeriale n. 63/91 (messa
a riposo e messa a riposo  in  rotazione)  possono  utilizzare  parte
della  superficie  ritirata  per  la  coltivazione  di  soli  cereali
destinati esclusivamente ad usi non alimentari.
  2.  Per  usi  non alimentari si intende la fabbricazione di tutti i
prodotti  ricompresi  nei   codici   della   nomenclatura   combinata
(regolamento CEE n. 2658/87 e 2472/90) fatta eccezione per:
   -  le  destrine  ed altri amidi modificati, di cui al codice NC ex
3505 10;
   -  i prodotti a base di sostanze amidacee di cui ai codici NC 3809
10 e 3809 20;
   -  tutti  gli  altri  prodotti  di cui ai capitoli da 1 a 24 della
nomenclatura combinata, eccettuato l'alcool etilico denaturato di cui
al  codice  NC  2207  20  00  destinato all'utilizzazione diretta nei
carburanti o  alla  trasformazione  ai  fini  dell'utilizzazione  nei
carburanti;
   -  il  mannitolo  ed il sorbitolo, di cui ai codici NC 2905 43 00,
2905 44 e 3823 60.
  3.  Per  accedere al suddetto regime di aiuti devono verificarsi le
seguenti condizioni:
   -  i  seminativi messi a riposo devono rappresentare almeno il 30%
di seminativi dell'azienda richiedente;
   - alla suddetta produzione dev'essere destinata una superficie non
superiore al 50% della superficie di  seminativo  aziendale  messa  a
riposo  ai  sensi dell'art. 4, lettere c) e d), del precitato decreto
ministeriale n. 63/1991;
   -  il  quantitativo  totale  dei cereali prodotti sulla superficie
oggetto dell'aiuto specifico dev'essere consegnato  alle  imprese  di
trasformazione per usi non alimentari.
  4.  Le  percentuali di seminativi delle aziende interessate vengono
fissate  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  aiuto
specifico.
  Il beneficiario che si e' impegnato a ritirare dalla produzione una
superficie inferiore al 30% di seminativi puo' richiedere che il  suo
impegno  venga  adeguato  affinche'  soddisfi la suddetta percentuale
minima richiesta per la concessione dell'aiuto specifico,  per  tutta
la durata del contratto di trasformazione, di cui al numero seguente.
  Allo  scadere  del contratto, la percentuale di seminativo ritirato
torna ad essere  quella  originariamente  indicata  dal  beneficiario
nella   domanda  d'impegno,  salvo  diversa  determinazione  espressa
dell'interessato.
  Parimenti,  qualora  la durata dell'impegno di ritiro di seminativi
sia inferiore alla durata del suddetto contratto  di  trasformazione,
il beneficiario puo' richiedere il prolungamento dell'impegno stesso,
onde farlo corrispondere alla durata del contratto.
  5. Per poter beneficiare dell'aiuto specifico, i richiedenti devono
presentare un contratto stipulato con un'impresa  di  trasformazione,
il  quale  garantisca  l'uso per scopi non alimentari dei prodotti in
questione nell'ambito comunitario.
  Per  l'annata  agraria  1990-91  il  produttore  puo' concludere il
contratto dopo la semina.
  Tale  contratto puo' essere stipulato anche da gruppi di produttori
nei confronti di una sola impresa di trasformazione, purche', in  tal
caso,  i  seminativi  messi  a riposo rappresentino almeno il 40% del
totale di seminativi delle varie aziende agricole consociate.
  In  tal  caso  la  condizione di cui al precedente comma 3, secondo
trattino, dev'essere  soddisfatta  globalmente  dal  gruppo  nel  suo
complesso e non dalle singole aziende agricole.
  In  ogni  caso,  le  singole  aziende  aderenti  al  gruppo  devono
rispettare i requisiti minimi di cui all'art.  3,  paragrafo  3,  del
decreto n. 63/1991.
  6.  Il  richiedente,  per  ottemperare  a  quanto  dispone il comma
precedente, puo' stipulare anche  piu'  contratti  di  fornitura  con
diverse imprese.
  7.  Il  produttore non puo', nel corso del periodo di validita' del
contratto di trasformazione, di cui al precedente  n.  3,  coltivare,
vendere   o  utilizzare  cereali  della  stessa  specie  oggetto  del
contratto,  neppure  se  di  varieta'  diversa,  al  di  fuori  dalle
superfici indicate dal contratto stesso.
  L'inosservanza  di  tale  obbligo  da' luogo all'applicazione delle
sanzioni di cui alla legge n. 898/1986.
  8. Il trasformatore deve optare tra il presente regime ed il regime
di cui agli articoli 11-  bis  e  11-  ter  del  regolamento  CEE  n.
2727/75, per ciascuno dei prodotti finiti ricompresi nei codici della
nomenclatura  combinata,  mediante  dichiarazione  da  presentare  ai
competenti  uffici regionali con almeno un mese di anticipo prima del
passaggio al regime optato, per ogni prodotto ricompreso  nei  codici
della nomenclatura.
  Il  beneficiario  dell'aiuto  specifico  puo'  usufruire del regime
previsto dai suddetti articoli soltanto  dopo  che  tutti  i  cereali
acquisiti  in  base  ai  contratti  di  cui  al  n.  3 della presente
circolare siano stati trasformati.
  9. L'aiuto specifico e' corrisposto durante il periodo di validita'
del contratto fino ad un periodo massimo di cinque anni  a  decorrere
dalla  prima fornitura di prodotti all'industria di trasformazione in
conformita' al contratto.
  10. L'importo dell'aiuto specifico, in ECU e per ettaro, e' fissato
al 70% dell'importo dell'aiuto per  il  ritiro  di  seminativi  dalla
produzione,  relativo  alla  destinazione prescelta (messa a riposo o
messa a riposo con rotazione). L'aiuto specifico, cosi'  determinato,
sostituisce integralmente l'aiuto erogabile nell'ambito del regime di
messa a riposo.
  11.  Un  unico  agricoltore,  nonche' un gruppo di agricoltori, che
soddisfino le condizioni di cui  ai  numeri  3  e  4  della  presente
circolare  e che ritirino almeno il 40% di seminativi (messa a riposo
o  messa  a  riposo  con  rotazione),  beneficiano  dell'esonero  dai
prelievi  di  corresponsabilita'  per  l'intero  volume  dei  cereali
forniti alle imprese di trasformazione, oltre  all'eventuale  esonero
di cui al sesto comma dell'art. 1- bis del regolamento CEE n. 797/85.
  12.   La   domanda  per  l'aiuto  specifico  dev'essere  presentata
utilizzando i moduli predisposti per il ritiro  di  seminativi  dalla
produzione,   secondo   le  modalita'  previste  nel  citato  decreto
ministeriale n. 63 del 19 febbraio 1991.
  Il  produttore  deve  presentare,  unitamente  alla  domanda, copia
autentica del contratto concluso col trasformatore,  che  contenga  i
seguenti dati:
   - la durata;
   -  le  superfici  interessate  nonche'  la  loro  ubicazione  ed i
relativi estremi catastali;
   - la specie di cereali interessata;
   -  la  resa presunta, le modalita' di pagamento del corrispettivo,
nonche'  eventuali  condizioni  per  la  consegna  della   produzione
effettiva;
   - la destinazione finale dei cereali, dei prodotti secondari e dei
sottoprodotti, nonche' i rispettivi quantitativi;
   -  l'obbligo espresso del produttore di consegnare tutti i cereali
prodotti sulle superfici previste dal contratto ed il  corrispondente
obbligo  del trasformatore di ritirare tutti i cereali e di garantire
la loro trasformazione in  prodotti  non  alimentari  sul  territorio
della Comunita';
   - l'obbligo di costituire la cauzione, di cui al successivo n. 13;
   il termine previsto per la traformazione dei prodotti.
  Nel  caso di gruppi di produttori, gli elementi di cui sopra devono
essere indicati per tutte le parti contraenti.
  13.   Ai   fini   della   concessione   dell'aiuto   specifico,  il
trasformatore, prima del ritiro dei prodotti oggetto  del  contratto,
costituisce una cauzione d'importo pari al 120% del valore dell'aiuto
annuo effettivamente  applicato  per  le  superfici  contrattuali,  a
garanzia  della  corretta  esecuzione  del  contratto  e dei relativi
obblighi.
  Detta  cauzione  dev'essere  costituita  presso  l'A.I.M.A.  per il
tramite di un istituto di credito abilitato ad effettuare  tale  tipo
di operazioni in base alle norme vigenti.
  Se  la  trasformazione  ha  luogo in uno Stato diverso da quello di
produzione, l'organismo competente dello Stato membro ove avviene  la
trasformazione  trasmette all'A.I.M.A. un attestato che certifichi la
costituzione della suddetta cauzione.
  Il  produttore,  prima  di  consegnare il cereale al trasformatore,
avra' cura  di  acquisire  da  quest'ultimo  copia  dell'attestazione
relativa alla costituzione della suddetta cauzione.
  14.  Il  trasformatore  deve comunicare all'autorita' competente le
date  d'inizio,  di  fine  e  di  interruzione  delle  operazioni  di
trasformazione  e,  per ogni contratto, i quantitativi effettivamente
consegnati, i quantitativi utilizzati suddivisi per tipi di  prodotto
finito,   i   quantitativi   di   prodotti  finiti,  secondari  e  di
sottoprodotti, nonche' le relative destinazioni.
  15.  Il  produttore  e'  comunque  tenuto a rispettare gli obblighi
accessori di cui al secondo e terzo trattino del paragrafo 1, lettera
b), del regolamento CEE n. 1272/88.
  16.  Il trasformatore deve tenere una contabilita' di magazzino che
comprenda almeno il resoconto giornaliero dei  quantitativi  entrati,
distinti  per  contratto,  dei  quantitativi  lavorati,  dei prodotti
finiti e dei sottoprodotti ottenuti, delle perdite di  lavorazione  e
delle  merci  uscite dall'impresa. Con frequenza almeno mensile, deve
poi redigere uno stato delle giacenze.
  17.  Le  autorita'  competenti,  di  cui  all'art.  12  del decreto
ministeriale n. 63/1991, verificano, mediante controlli per sondaggio
sul  10%  almeno  dei  contratti,  la  concordanza tra i quantitativi
effettivamente consegnati e le rese indicative di cui  al  successivo
n. 20.
  18.  Le suddette autorita' procedono senza preavviso, nelle imprese
di  trasformazione,  ad  un  verifica  annuale   approfondita   della
contabilita' di magazzino e delle giacenze.
  Procedono  altresi',  nel  corso  di piu' visite, ad un esame della
contabilita' di magazzino e ad un controllo materiale delle merci  e,
per  quanto riguarda i prodotti finiti e i sottoprodotti, al prelievo
di  campioni   che   sottoporranno   ad   analisi   presso   istituti
specializzati.
  Il  numero di tali visite per campagna dev'essere pari almeno al 5%
delle  giornate  di  fabbricazione  dell'impresa,  e   comunque   non
inferiore  ad otto per anno. Tale percentuale e' aumentata al 10% per
quelle imprese di trasformazione che  si  avvalgano,  per  la  stessa
campagna, anche del regime di cui agli articoli 11- bis e 11- ter del
regolamento CEE n. 2727/75.
  19. Le verifiche devono garantire:
   -  la  corrispondenza  in volume e valore tra consegne di cereali,
produzione finale e sottoprodotti,  avuto  riguardo  ai  coefficienti
tecnici  di trasformazione dei cereali fissati dal regolamento CEE n.
1999/85  del  Consiglio.  I   coefficienti   tecnici   effettivamente
applicati devono essere notificati alla Commissione;
   - la destinazione finale dei prodotti e dei sottoprodotti;
   -  l'assenza  di  cumulo  dell'aiuto  specifico  con  altre misure
comunitarie di sostegno.
  20.  Con  apposito provvedimento regionale devono essere fissate le
rese indicative per ogni specie per ciascuna campagna.
                                              Il Ministro: SACCOMANDI