Modalita' di applicazione dell'aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari di cui ai regolamenti CEE n. 2176/90 del Consiglio e n. 3481/90 della Commissione.(GU n.70 del 23-3-1991)
Vigente al: 23-3-1991
Il regolamento CEE del Consiglio n. 2176 del 24 luglio 1990 ha modificato il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, introducendo un aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari, consistenti nella fabbricazione, all'interno della Comunita', di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale. Il regolamento CEE della Commissione n. 3481 del 30 novembre 1990 ha modificato il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988, che detta le norme di applicazione del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione, prevedendo le modalita' di applicazione del suddetto aiuto specifico, valevoli per tutti gli Stati membri. Per la campagna 1990-91, il Ministero ha predisposto, nei modelli A e B relativi alla domanda di ritiro di seminativi dalla produzione, in distribuzione presso i competenti uffici regionali, i riquadri che devono essere compilati dagli interessati al suddetto aiuto specifico. Cio' premesso, si precisa quanto segue. 1. Ai sensi del regolamento CEE del Consiglio n. 2176 del 24 luglio 1990 e del regolamento CEE della Commissione n. 3481 del 30 novembre 1990, i beneficiari del regime di aiuto per il ritiro di seminativi dalla produzione che abbiano prescelto la destinazione di cui all'art. 4, lettere c) e d), del decreto ministeriale n. 63/91 (messa a riposo e messa a riposo in rotazione) possono utilizzare parte della superficie ritirata per la coltivazione di soli cereali destinati esclusivamente ad usi non alimentari. 2. Per usi non alimentari si intende la fabbricazione di tutti i prodotti ricompresi nei codici della nomenclatura combinata (regolamento CEE n. 2658/87 e 2472/90) fatta eccezione per: - le destrine ed altri amidi modificati, di cui al codice NC ex 3505 10; - i prodotti a base di sostanze amidacee di cui ai codici NC 3809 10 e 3809 20; - tutti gli altri prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, eccettuato l'alcool etilico denaturato di cui al codice NC 2207 20 00 destinato all'utilizzazione diretta nei carburanti o alla trasformazione ai fini dell'utilizzazione nei carburanti; - il mannitolo ed il sorbitolo, di cui ai codici NC 2905 43 00, 2905 44 e 3823 60. 3. Per accedere al suddetto regime di aiuti devono verificarsi le seguenti condizioni: - i seminativi messi a riposo devono rappresentare almeno il 30% di seminativi dell'azienda richiedente; - alla suddetta produzione dev'essere destinata una superficie non superiore al 50% della superficie di seminativo aziendale messa a riposo ai sensi dell'art. 4, lettere c) e d), del precitato decreto ministeriale n. 63/1991; - il quantitativo totale dei cereali prodotti sulla superficie oggetto dell'aiuto specifico dev'essere consegnato alle imprese di trasformazione per usi non alimentari. 4. Le percentuali di seminativi delle aziende interessate vengono fissate al momento della presentazione della domanda di aiuto specifico. Il beneficiario che si e' impegnato a ritirare dalla produzione una superficie inferiore al 30% di seminativi puo' richiedere che il suo impegno venga adeguato affinche' soddisfi la suddetta percentuale minima richiesta per la concessione dell'aiuto specifico, per tutta la durata del contratto di trasformazione, di cui al numero seguente. Allo scadere del contratto, la percentuale di seminativo ritirato torna ad essere quella originariamente indicata dal beneficiario nella domanda d'impegno, salvo diversa determinazione espressa dell'interessato. Parimenti, qualora la durata dell'impegno di ritiro di seminativi sia inferiore alla durata del suddetto contratto di trasformazione, il beneficiario puo' richiedere il prolungamento dell'impegno stesso, onde farlo corrispondere alla durata del contratto. 5. Per poter beneficiare dell'aiuto specifico, i richiedenti devono presentare un contratto stipulato con un'impresa di trasformazione, il quale garantisca l'uso per scopi non alimentari dei prodotti in questione nell'ambito comunitario. Per l'annata agraria 1990-91 il produttore puo' concludere il contratto dopo la semina. Tale contratto puo' essere stipulato anche da gruppi di produttori nei confronti di una sola impresa di trasformazione, purche', in tal caso, i seminativi messi a riposo rappresentino almeno il 40% del totale di seminativi delle varie aziende agricole consociate. In tal caso la condizione di cui al precedente comma 3, secondo trattino, dev'essere soddisfatta globalmente dal gruppo nel suo complesso e non dalle singole aziende agricole. In ogni caso, le singole aziende aderenti al gruppo devono rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 3, paragrafo 3, del decreto n. 63/1991. 6. Il richiedente, per ottemperare a quanto dispone il comma precedente, puo' stipulare anche piu' contratti di fornitura con diverse imprese. 7. Il produttore non puo', nel corso del periodo di validita' del contratto di trasformazione, di cui al precedente n. 3, coltivare, vendere o utilizzare cereali della stessa specie oggetto del contratto, neppure se di varieta' diversa, al di fuori dalle superfici indicate dal contratto stesso. L'inosservanza di tale obbligo da' luogo all'applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 898/1986. 8. Il trasformatore deve optare tra il presente regime ed il regime di cui agli articoli 11- bis e 11- ter del regolamento CEE n. 2727/75, per ciascuno dei prodotti finiti ricompresi nei codici della nomenclatura combinata, mediante dichiarazione da presentare ai competenti uffici regionali con almeno un mese di anticipo prima del passaggio al regime optato, per ogni prodotto ricompreso nei codici della nomenclatura. Il beneficiario dell'aiuto specifico puo' usufruire del regime previsto dai suddetti articoli soltanto dopo che tutti i cereali acquisiti in base ai contratti di cui al n. 3 della presente circolare siano stati trasformati. 9. L'aiuto specifico e' corrisposto durante il periodo di validita' del contratto fino ad un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla prima fornitura di prodotti all'industria di trasformazione in conformita' al contratto. 10. L'importo dell'aiuto specifico, in ECU e per ettaro, e' fissato al 70% dell'importo dell'aiuto per il ritiro di seminativi dalla produzione, relativo alla destinazione prescelta (messa a riposo o messa a riposo con rotazione). L'aiuto specifico, cosi' determinato, sostituisce integralmente l'aiuto erogabile nell'ambito del regime di messa a riposo. 11. Un unico agricoltore, nonche' un gruppo di agricoltori, che soddisfino le condizioni di cui ai numeri 3 e 4 della presente circolare e che ritirino almeno il 40% di seminativi (messa a riposo o messa a riposo con rotazione), beneficiano dell'esonero dai prelievi di corresponsabilita' per l'intero volume dei cereali forniti alle imprese di trasformazione, oltre all'eventuale esonero di cui al sesto comma dell'art. 1- bis del regolamento CEE n. 797/85. 12. La domanda per l'aiuto specifico dev'essere presentata utilizzando i moduli predisposti per il ritiro di seminativi dalla produzione, secondo le modalita' previste nel citato decreto ministeriale n. 63 del 19 febbraio 1991. Il produttore deve presentare, unitamente alla domanda, copia autentica del contratto concluso col trasformatore, che contenga i seguenti dati: - la durata; - le superfici interessate nonche' la loro ubicazione ed i relativi estremi catastali; - la specie di cereali interessata; - la resa presunta, le modalita' di pagamento del corrispettivo, nonche' eventuali condizioni per la consegna della produzione effettiva; - la destinazione finale dei cereali, dei prodotti secondari e dei sottoprodotti, nonche' i rispettivi quantitativi; - l'obbligo espresso del produttore di consegnare tutti i cereali prodotti sulle superfici previste dal contratto ed il corrispondente obbligo del trasformatore di ritirare tutti i cereali e di garantire la loro trasformazione in prodotti non alimentari sul territorio della Comunita'; - l'obbligo di costituire la cauzione, di cui al successivo n. 13; il termine previsto per la traformazione dei prodotti. Nel caso di gruppi di produttori, gli elementi di cui sopra devono essere indicati per tutte le parti contraenti. 13. Ai fini della concessione dell'aiuto specifico, il trasformatore, prima del ritiro dei prodotti oggetto del contratto, costituisce una cauzione d'importo pari al 120% del valore dell'aiuto annuo effettivamente applicato per le superfici contrattuali, a garanzia della corretta esecuzione del contratto e dei relativi obblighi. Detta cauzione dev'essere costituita presso l'A.I.M.A. per il tramite di un istituto di credito abilitato ad effettuare tale tipo di operazioni in base alle norme vigenti. Se la trasformazione ha luogo in uno Stato diverso da quello di produzione, l'organismo competente dello Stato membro ove avviene la trasformazione trasmette all'A.I.M.A. un attestato che certifichi la costituzione della suddetta cauzione. Il produttore, prima di consegnare il cereale al trasformatore, avra' cura di acquisire da quest'ultimo copia dell'attestazione relativa alla costituzione della suddetta cauzione. 14. Il trasformatore deve comunicare all'autorita' competente le date d'inizio, di fine e di interruzione delle operazioni di trasformazione e, per ogni contratto, i quantitativi effettivamente consegnati, i quantitativi utilizzati suddivisi per tipi di prodotto finito, i quantitativi di prodotti finiti, secondari e di sottoprodotti, nonche' le relative destinazioni. 15. Il produttore e' comunque tenuto a rispettare gli obblighi accessori di cui al secondo e terzo trattino del paragrafo 1, lettera b), del regolamento CEE n. 1272/88. 16. Il trasformatore deve tenere una contabilita' di magazzino che comprenda almeno il resoconto giornaliero dei quantitativi entrati, distinti per contratto, dei quantitativi lavorati, dei prodotti finiti e dei sottoprodotti ottenuti, delle perdite di lavorazione e delle merci uscite dall'impresa. Con frequenza almeno mensile, deve poi redigere uno stato delle giacenze. 17. Le autorita' competenti, di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991, verificano, mediante controlli per sondaggio sul 10% almeno dei contratti, la concordanza tra i quantitativi effettivamente consegnati e le rese indicative di cui al successivo n. 20. 18. Le suddette autorita' procedono senza preavviso, nelle imprese di trasformazione, ad un verifica annuale approfondita della contabilita' di magazzino e delle giacenze. Procedono altresi', nel corso di piu' visite, ad un esame della contabilita' di magazzino e ad un controllo materiale delle merci e, per quanto riguarda i prodotti finiti e i sottoprodotti, al prelievo di campioni che sottoporranno ad analisi presso istituti specializzati. Il numero di tali visite per campagna dev'essere pari almeno al 5% delle giornate di fabbricazione dell'impresa, e comunque non inferiore ad otto per anno. Tale percentuale e' aumentata al 10% per quelle imprese di trasformazione che si avvalgano, per la stessa campagna, anche del regime di cui agli articoli 11- bis e 11- ter del regolamento CEE n. 2727/75. 19. Le verifiche devono garantire: - la corrispondenza in volume e valore tra consegne di cereali, produzione finale e sottoprodotti, avuto riguardo ai coefficienti tecnici di trasformazione dei cereali fissati dal regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio. I coefficienti tecnici effettivamente applicati devono essere notificati alla Commissione; - la destinazione finale dei prodotti e dei sottoprodotti; - l'assenza di cumulo dell'aiuto specifico con altre misure comunitarie di sostegno. 20. Con apposito provvedimento regionale devono essere fissate le rese indicative per ogni specie per ciascuna campagna. Il Ministro: SACCOMANDI