MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 marzo 1991 

  Modificazioni  ed  integrazioni  all'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25
marzo 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione
e  di  ricostruzione  degli  immobili  dei  comuni  della Basilicata,
Calabria e Campania danneggiati dal  terremoto  del  21  marzo  1982.
(Ordinanza n. 2110/FPC).
(GU n.71 del 25-3-1991)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il comma 11 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  la legge 14 maggio 1981, n. 129, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
aprile 1982 con cui sono stati individuati i comuni della Basilicata,
della  Calabria  e  della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982;
  Vista  l'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1987 concernente la  disciplina
degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili dei
comuni della Basilicata, Calabria e Campania danneggiati dagli eventi
sismici del 28 marzo 1982;
  Vista  l'ordinanza  n.  1653/FPC  del  13 febbraio 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989;
  Vista  la  nota  n.  3601  del  22  novembre  1989  con la quale il
commissario prefettizio del comune di S. Domenica Talao in  provincia
di  Cosenza  ha rappresentato la accertata sussistenza della nullita'
di numerosi procedimenti finalizzati agli interventi di riparazione e
ricostruzione,  avviati  ai  sensi  della  sopracitata  ordinanza  n.
933/FPC/ZA del 25 marzo 1987, a  causa  del  riscontrato  illegittimo
esercizio della professione di ingegnere da parte di privato che tale
si era qualificato;
  Considerato,  altresi',  che analoga richiesta e' pervenuta in data
22 ottobre 1990  dal  comune  di  San  Nicola  Arcella  e  che  altre
potrebbero pervenire anche da amministrazioni di quelle zone;
  Considerato che il predetto soggetto ha illegittimamente esercitato
la professione di ingegnere, in relazione a pratiche avviate ai sensi
della  medesima  ordinanza  n.  933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 anche in
altri comuni adiacenti;
  Ritenuta  quindi  la  nullita'  delle  perizie  e  degli  elaborati
progettuali previsti dall'art. 10, commi 4  e  5,  della  piu'  volte
citata ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 in quanto redatti da
soggetto non avente titolo;
  Considerato  che  il  termine  relativo  alla  presentazione  delle
domande di contributo previsto dall'art. 10, comma 4, della ordinanza
n.  933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 e quello relativo alla presentazione
dei progetti esecutivi previsto dall'art. 10, comma 5, della medesima
ordinanza,  prorogato,  da  ultimo,  con ordinanza n. 1653/FPC del 13
febbraio 1989, sono scaduti e che, pertanto, una mancata riammissione
nei  termini  per  i  soggetti coinvolti determina la perdita di ogni
contributo  a  carico  dello  Stato  per   la   realizzazione   degli
indispensabili   interventi   di   recupero  edilizio  degli  edifici
danneggiati;
  Vista  la nota n. 3526/201 GAB del 4 settembre 1990 con la quale la
prefettura di Cosenza ha confermato la ragionevole sussistenza di  un
incolpevole  affidamento  da  parte  dei  soggetti  coinvolti e della
scusabilita' del loro errore attesa  la  indiscutibile  apparenza  di
buon  diritto  e  di  legittimita'  nell'esercizio  professionale del
soggetto in questione,  affidatario  peraltro  di  incarichi  per  la
progettazione   di  opere  pubbliche  da  parte  dell'amministrazione
comunale di S. Domenica Talao;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  consentire  a  soggetti gia' colpiti
dall'evento  calamitoso  in  parola  la  possibilita'  di   accedere,
comunque,   ai  benefici  previsti  dal  comma  11  dell'art.  6  del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  26  marzo  1987,  n. 120, disciplinati con ordinanza n.
933/FPC/ZA  del  25  marzo  1987,   tenuto   conto   dell'incolpevole
affidamento ingenerato nei medesimi;
  Visto  il parere favorevole espresso sull'argomento dall'Avvocatura
generale dello Stato con nota n. 20415 in data 11 marzo 1991;
  Ravvisata  pertanto  l'opportunita'  di  disporre la riapertura dei
termini onde consentire la reiterazione delle procedure nulle;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E' disposta la riapertura dei termini in relazione agli adempimenti
relativi alle perizie ed agli elaborati progettuali di cui ai commi 4
e  5  dell'art. 10 della ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 in
favore  dei  soggetti  che  abbiano  tempestivamente  presentato   le
predette  domande ed i relativi elaborati progettuali avvalendosi, ai
fini  dei  medesimi  adempimenti,  delle  prestazioni  del   soggetto
risultato carente della legittimazione all'esercizio professionale.
  Il termine previsto per la ripresentazione delle perizie e relativi
elaborati  progettuali  di  cui  ai  commi  4  e   5   dell'art.   10
dell'ordinanza  n.  933/FPC/ZA  del  25  marzo  1987  e'  fissato  in
centoventi  giorni  decorrenti  alla  data  di  pubblicazione   della
presente ordinanza.
  I  progetti  ripresentati,  ai fini della priorita' di cui all'art.
10, comma 14, assumono lo  stesso  numero  di  protocollo  di  quelli
annullati.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 marzo 1991
                                               Il Ministro: LATTANZIO