Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili dei comuni della Basilicata, Calabria e Campania danneggiati dal terremoto del 21 marzo 1982. (Ordinanza n. 2110/FPC).(GU n.71 del 25-3-1991)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il comma 11 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la legge 14 maggio 1981, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982 con cui sono stati individuati i comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982; Vista l'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1987 concernente la disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili dei comuni della Basilicata, Calabria e Campania danneggiati dagli eventi sismici del 28 marzo 1982; Vista l'ordinanza n. 1653/FPC del 13 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989; Vista la nota n. 3601 del 22 novembre 1989 con la quale il commissario prefettizio del comune di S. Domenica Talao in provincia di Cosenza ha rappresentato la accertata sussistenza della nullita' di numerosi procedimenti finalizzati agli interventi di riparazione e ricostruzione, avviati ai sensi della sopracitata ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987, a causa del riscontrato illegittimo esercizio della professione di ingegnere da parte di privato che tale si era qualificato; Considerato, altresi', che analoga richiesta e' pervenuta in data 22 ottobre 1990 dal comune di San Nicola Arcella e che altre potrebbero pervenire anche da amministrazioni di quelle zone; Considerato che il predetto soggetto ha illegittimamente esercitato la professione di ingegnere, in relazione a pratiche avviate ai sensi della medesima ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 anche in altri comuni adiacenti; Ritenuta quindi la nullita' delle perizie e degli elaborati progettuali previsti dall'art. 10, commi 4 e 5, della piu' volte citata ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 in quanto redatti da soggetto non avente titolo; Considerato che il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo previsto dall'art. 10, comma 4, della ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 e quello relativo alla presentazione dei progetti esecutivi previsto dall'art. 10, comma 5, della medesima ordinanza, prorogato, da ultimo, con ordinanza n. 1653/FPC del 13 febbraio 1989, sono scaduti e che, pertanto, una mancata riammissione nei termini per i soggetti coinvolti determina la perdita di ogni contributo a carico dello Stato per la realizzazione degli indispensabili interventi di recupero edilizio degli edifici danneggiati; Vista la nota n. 3526/201 GAB del 4 settembre 1990 con la quale la prefettura di Cosenza ha confermato la ragionevole sussistenza di un incolpevole affidamento da parte dei soggetti coinvolti e della scusabilita' del loro errore attesa la indiscutibile apparenza di buon diritto e di legittimita' nell'esercizio professionale del soggetto in questione, affidatario peraltro di incarichi per la progettazione di opere pubbliche da parte dell'amministrazione comunale di S. Domenica Talao; Ravvisata l'opportunita' di consentire a soggetti gia' colpiti dall'evento calamitoso in parola la possibilita' di accedere, comunque, ai benefici previsti dal comma 11 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1987, n. 120, disciplinati con ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987, tenuto conto dell'incolpevole affidamento ingenerato nei medesimi; Visto il parere favorevole espresso sull'argomento dall'Avvocatura generale dello Stato con nota n. 20415 in data 11 marzo 1991; Ravvisata pertanto l'opportunita' di disporre la riapertura dei termini onde consentire la reiterazione delle procedure nulle; Dispone: Art. 1. E' disposta la riapertura dei termini in relazione agli adempimenti relativi alle perizie ed agli elaborati progettuali di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 della ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 in favore dei soggetti che abbiano tempestivamente presentato le predette domande ed i relativi elaborati progettuali avvalendosi, ai fini dei medesimi adempimenti, delle prestazioni del soggetto risultato carente della legittimazione all'esercizio professionale. Il termine previsto per la ripresentazione delle perizie e relativi elaborati progettuali di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987 e' fissato in centoventi giorni decorrenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza. I progetti ripresentati, ai fini della priorita' di cui all'art. 10, comma 14, assumono lo stesso numero di protocollo di quelli annullati. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 1991 Il Ministro: LATTANZIO