MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 febbraio 1991 

  Ordinamento  didattico  delle  scuole  universitarie dirette a fini
speciali per ortottista-assistente di oftalmologia.
(GU n.73 del 27-3-1991)

                 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162 - Riordinamento delle  scuole  dirette  a  fini  speciali,  delle
scuole  di  specializzazione  e  dei  corsi di perfezionamento, ed in
particolare l'art. 3;
  Udito  il  parere  del  Consiglio superiore di sanita' del 27 marzo
1990;
  Vista la nota del Ministero della sanita' n. 900.6/IAG 221/4538 del
28 agosto 1990;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale
del 19 luglio 1989;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale
del 10 ottobre 1990;
  Considerato, inoltre, che per cio' che concerne l'ordinamento degli
studi e la frequenza dei corsi viene garantita una idonea  formazione
professionale;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di adottare il provvedimento di
cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica  10
marzo 1982, n. 162;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Le    scuole    universitarie   dirette   a   fini   speciali   per
ortottista-assistente di oftalmologia sono ordinate come segue.
  Per  i  requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle
suddette  scuole  si   applicano   le   disposizioni   previste   per
l'ammissione ai corsi di laurea.
  Durata del corso: tre anni.
  Le  scuole  hanno lo scopo di formare operatori esperti di problemi
della mobilita' oculare e della visione binoculare,  del  trattamento
pre e post-operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di
refrazione e della loro  correzione  e  sulle  tecniche  diagnostiche
strumentali in oftalmologia.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  mille  ore di insegnamento cosi'
ripartire: duecento ore di  didattica  teorica  e  ottocento  ore  di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale).
  In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti
provvedono i consigli delle facolta' di intesa con il consiglio della
scuola.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1  Anno:
   elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
   fisiologia  dell'occhio,  della  motilita'  oculare, della visione
binoculare;
   ottica fisica e fisiopatologica;
   ortottica;
   psicologia infantile.
  2  Anno:
   elementi di patologia oculare;
   elementi di neuroftalmologia;
   nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
   ortottica.
  3  Anno:
   tecniche semeiologiche dell'apparato visivo;
   tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche;
   ortottica;
   nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile;
   nozioni di medicina legale.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Il  tirocinio  pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge
di norma sotto la guida di un docente  della  scuola;  la  guida  del
docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori
degli enti convenzionati.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  La  frequenza  alle  lezioni  e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno i 2/3 dell'orario previsto.
  Gli  esami  di  profitto  si  svolgono  secondo  le  vigenti  norme
universitarie.
  All'esame  di  diploma  lo  studente  viene  ammesso  solo se abbia
frequentato i corsi e superato gli esami in  tutti  gli  insegnamenti
previsti dal piano di studio e tenuto conto del tirocinio pratico.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
   Roma, 25 febbraio 1991
                               Il Ministro dell'universita'
                          e della ricerca scientifica e tecnologica
                                         RUBERTI
Il Ministro della sanita'
     DE LORENZO