MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 febbraio 1991 

  Ordinamento  didattico  delle  scuole  universitarie dirette a fini
speciali per tecnici audiometristi e per tecnici audioprotesisti.
(GU n.73 del 27-3-1991)

                 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162 - Riordinamento delle  scuole  dirette  a  fini  speciali,  delle
scuole  di  specializzazione  e  dei  corsi di perfezionamento, ed in
particolare l'art. 3;
  Udito  il  parere  del Consiglio superiore di sanita' del 30 maggio
1990;
  Vista la nota del Ministero della sanita' n. 900.6/IAG 221/4538 del
28 agosto 1990;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale
del 19 luglio 1989;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale
del 10 ottobre 1990;
  Considerato, inoltre, che per cio' che concerne l'ordinamento degli
studi e la frequenza dei corsi viene garantita una idonea  formazione
professionale;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di adottare il provvedimento di
cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica  10
marzo 1982, n.162;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Le  scuole  universitarie  dirette  a  fini  speciali  per  tecnici
audiometristi e per tecnici audioprotesisti sono ordinate come segue.
  Per  i  requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle
suddette  scuole  si   applicano   le   disposizioni   previste   per
l'ammissione ai corsi di laurea.
  Durata   del   corso:   tre  anni;  due  indirizzi:  audiometristi,
audioprotesisti. Le scuole hanno lo scopo di formare:
   1)      operatori      professionali      che     su     indirizzo
dell'otorinolaringoiatra o dell'audiologo siano in grado di  svolgere
attivita' di collaborazione tecnica per la valutazione delle funzioni
uditiva e/o dell'equilibrio e per la identificazione  della  sede  di
eventuali danni;
   2)     operatori     professionali     che     su     prescrizione
dell'otorinolaringoiatra o dell'audiologo siano in grado di  prestare
la  loro  opera  nella  scelta,  adattamento,  controllo  tecnico  ed
assistenza alla protesi acustica, nonche' per  la  utilizzazione  dei
presidi  adatti  a  proteggere  l'udito  dal  rumore.  Operatori  che
sappiano eseguire prove di audiometria protesica, rilevare l'impronta
del condotto uditivo ed addestrare all'uso della protesi.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico audiometrista e il diploma
di tecnico di audioprotesista.
  Ciascun  anno  di corso prevede almeno ottocento ore comprensive di
insegnamento   teorico   e   di    tirocinio    guidato    (tirocinio
professionale).
  Le  scuole  per tecnici audiometristi si articolano negli indirizzi
di: audiometristi-audioprotesisti.
  In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti
provvedono  i  consigli  di facolta' di intesa con il consiglio della
scuola.
  L'indirizzo per il diploma di tecnico audioprotesista potra' essere
attivato nella misura richiesta dall'assorbimento professionale, solo
nelle  sedi  universitarie che dispongano oltre che della facolta' di
medicina e chirurgia anche delle  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche  e  naturali  o  di ingegneria, ed offrano la possibilita' di
espletare il tirocinio  guidato  in  laboratori  universitari  ed  in
servizi  pubblici di fonologopedia. Il numero dei posti per l'accesso
al diploma di audioprotesista  verra'  stabilito  in  1/3  dei  posti
complessivi della scuola.
   Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1  Anno:
  Insegnamenti comuni ai due indirizzi:
   fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica;
   istologia e anatomia;
   fisiologia umana;
   fonetica e linguistica.
  2  Anno:
  Insegnamenti comuni ai due indirizzi:
   elementi  di  informatica,  di  analisi  dei  segnali e sistemi di
calcolo;
   tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
   tecniche di esplorazione vestibolare;
   fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
   tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;
   nozioni   di   patologia   e   clinica  dell'udito  e  dell'organo
dell'equilibrio;
   legislazione sanitaria ed etica della professione.
  3  Anno:
  Insegnamenti comuni ai due indirizzi:
   audiometria protesica;
   foniatria;
   psicologia.
  insegnamenti indirizzo audiometristi:
   tecniche audiometriche speciali;
   metodiche elettrofisiologiche;
   neuropsichiatria infantile.
  Insegnamenti indirizzo audioprotesisti:
   strutture delle protesi acustiche;
   accoppiamento ed installazione delle protesi acustiche;
   metodiche   di   misurazione,  controllo  e  collaudo  della  resa
protesica.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Il  tirocinio  pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge
di norma sotto la guida di un docente  della  scuola;  la  guida  del
docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori
degli enti convenzionati.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  La  frequenza  alle  lezioni  e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno i 2/3 dell'orario previsto.
  Gli  esami  di  profitto  si  svolgono  secondo  le  vigenti  norme
universitarie.
  All'esame  di  diploma  lo  studente  viene  ammesso solo ove abbia
frequentato i corsi e superato gli esami in  tutti  gli  insegnamenti
previsti  dal  piano  di  studio  secondo l'indirizzo scelto e tenuto
conto del tirocinio pratico.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
   Roma, 25 febbraio 1991
                               Il Ministro dell'universita'
                          e della ricerca scientifica e tecnologica
                                          RUBERTI
Il Ministro della sanita'
       DE LORENZO