Ordinamento didattico delle scuole universitarie dirette a fini speciali per logopedista.(GU n.73 del 27-3-1991)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ed in particolare l'art. 3; Udito il parere del Consiglio superiore di sanita' del 27 marzo 1990; Vita la nota del Ministero della sanita' n. 900.6/IAG 221/4538 del 28 agosto 1990; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1989; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1990; Considerato, inoltre, che per cio' che concerne l'ordinamento degli studi e la frequenza dei corsi viene garantita una idonea formazione professionale; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare il provvedimento di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Decreta: Articolo unico Le scuole universitarie dirette a fini speciali per logopedista sono ordinate come segue. Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea. Durata del corso: tre anni. Le scuole hanno lo scopo di formare operatori professionali esperti nel trattamento preventivo e riabilitativo dei pazienti con disturbi del linguaggio e della comunicazione di origine sia centrale che periferica, sia organica che funzionale, nell'eta' evolutiva, adulta e geriatrica. Il corso prevede un monte ore complessivo di tremiladuecento ore, tra teoria e tirocinio guidato. Le ore di teoria dovranno essere duecento al primo anno, duecentocinquanta al secondo anno, e trecento al terzo anno. In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli di facolta' di intesa con il consiglio della scuola. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: fisica generale, fisica custica e principi di elettronica; istologia e anatomia; fisiologia umana; informatica e strumentazione biomedica; fonetica e linguistica. 2 Anno: foniatria; riabilitazione logopedica; semeiotica; psicologia; audiologia; protesizzazione acustica; nozioni di patologia e clinica speciale otorinolaringoiatrica; legislazione sanitaria ed etica professionale. 3 Anno: neurologia; foniatria; riabilitazione logopedica; riabilitazione protesica; neuropsichiatria infantile; elementi di psicopedagogia; psicologia. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge sotto la guida di un docente della scuola; la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto. Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio e tenuto conto del tirocinio pratico. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Roma, 25 febbraio 1991 Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI Il Ministro della sanita' DE LORENZO