Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.(GU n.74 del 28-3-1991)
Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate e' stata dichiarata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia: Decreto ministeriale n. 91/00332 del 20 marzo 1991 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali) Gorizia: piogge alluvionali dal 27 ottobre 1990 al 2 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Cormons, Gorizia, San Floriano del Collio. Udine: piogge alluvionali del 27 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Faedis, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna. Decreto ministeriale n. 91/00329 del 20 marzo 1991 REGIONE EMILIA-ROMAGNA (per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali) Bologna: piogge alluvionali dal 24 novembre 1990 al 25 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Galliera, Malalbergo. Decreto ministeriale n. 91/00328 del 20 marzo 1991 REGIONE TOSCANA (per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali) Lucca: piogge alluvionali dal 24 novembre 1990 al 25 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Massarosa, Montecarlo, Porcari, Viareggio. Pistoia: piogge alluvionali del 23 novembre 1990, del 24 novembre 1990, del 25 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano. Le regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.