Criteri di sorveglianza dei prezzi del GPL e modificazioni ed integrazioni al provvedimento CIP n. 3/1991. (Provvedimento n. 7/1991).(GU n.73 del 27-3-1991)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il provvedimento CIP n. 3/1991 del 30 gennaio 1991; Considerata l'opportunita' di integrare e meglio specificare i nuovi criteri di sorveglianza dei prezzi del GPL, introdotti con il richiamato provvedimento n. 3/1991, per una loro piu' stretta aderenza agli andamenti del mercato, anche in relazione all'esigenza di una efficace tutela dei consumatori; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947); Delibera: 1) I prezzi di vendita dei gas di petrolio liquefatti (GPL) sono liberamente determinati dalle imprese e sono praticabili qualora non risultino superiori a quelli di riferimento calcolati mensilmente sulla base dei criteri di seguito riportati. Detti criteri saranno sottoposti a verifica con cadenza almeno annuale. I prezzi di riferimento decorrono dal giorno 8 di ciascun mese. a) Prezzo di riferimento franco partenza del butano: si assume la media aritmetica delle quotazioni FOB/CIF MED/NWE pubblicate dal Platt's LPG Gaswire, riferite alla settimana precedente l'elaborazione, aumentata di 20 L./kg per commercializzazione e 10 L./kg per Cassa conguaglio. b) Prezzo di riferimento franco partenza del propano: si assume la media aritmetica delle quotazioni FOB (contratti: BP, Shell, Algeria media) pubblicate dal Platt's LPG Gaswire, valide per il mese in corso, aumentata di 50 ()/tonn per il nolo, di 60 L./kg per logistica e commercializzazione e di 10 L./kg per Cassa conguaglio. La conversione in lire delle quotazioni si effettua sulla base del cambio medio L./() della settimana precedente l'elaborazione. c) Prezzo di riferimento franco partenza della miscela GPL: si assume la media aritmetica dei risultati di cui al punto a) e al punto b). d) I prezzi di riferimento al consumo del GPL, in bombole fino a 19 kg, franco negozio si ottengono sommando ai prezzi di riferimento 711 L./kg, nonche' le relative imposte. Le bombole inferiori a 19 kg, contenenti propano devono essere contrassegnate dall'indicazione "propano commerciale". e) I prezzi di riferimento al consumo, franco negozio, del propano in bombole oltre 19 kg e sfuso per serbatoi domestici si ottengono sommando al prezzo di riferimento di cui al punto b) 669 L./kzg per le bombole, 555 L./kg per i serbatoi domestici, nonche' le relative imposte. Per il prezzo di riferimento espresso in L./lt del propano per serbatoi domestici si assume la densita' convenzionale di 0,520 kg/lt. f) Il prezzo di riferimento al consumo del GPL autotrazione si ottiene, sommando al prezzo di riferimento di cui al punto c) L./kg 233 nonche' le relative imposte. Per la conversione in L./lt si assume la densita' convenzionale di 0,550. g) Le quote di distribuzione, comprensive dei margini per i dettaglianti, concordati fra le imprese e le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, saranno verificate annualmente, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, tenendo conto di recuperi di produttivita'. Nel caso di GPL distribuito a mezzo reti canalizzate gestite in base a convenzioni con i comuni, valgono le disposizioni di cui alla delibera CIPE 26 giugno 1974 ed al provvedimento CIP n. 37/1986, e successive modifiche e integrazioni. Nelle vendite all'ingrosso, franco partenza o a destino, i prezzi in fattura devono essere distinti dagli oneri fiscali e dall'eventuale costo di trasporto. Nell'ambito del territorio di loro competenza i comitati provinciali dei prezzi determinano il compenso massimo per consegna della bombola a domicilio, montaggio e prova di tenuta, rimozione e ritiro del vuoto. I prezzi superiori ai corrispondenti prezzi di riferimento potranno essere praticati se espressamente autorizzati dal Ministro Presidente delegato del CIP previa richiesta, adeguatamente motivata, presentata dall'impresa interessata. 2) Le imprese che, direttamente o attraverso societa' controllate, fatturano quantitativi di GPL complessivamente superiori a 25.000 tonnellate annue sono, comunque, tenute a comunicare mensilmente alla segreteria del CIP: i prezzi minimi e massimi praticati e le relative quantita' vendute, per i diversi canali di vendita, nel mese precedente; i listini di vendita in ogni fase di scambio. I listini di vendita al consumo, inoltre, devono essere adeguatamente pubblicizzati sulla stampa nazionale o locale a seconda del carattere pluriregionale o locale dell'attivita' di distribuzione esercitata, nonche' attraverso altri analoghi strumenti di informazione. 3) Tutte le imprese operanti sul mercato sono tenute ad adottare i seguenti criteri di pubblicizzazione dei prezzi: per le vendite di GPL alle pompe, mediante cartelli preavvisatori situati all'entrata del punto vendita e ben visibili dalla strada (che dovranno contenere anche l'indicazione della densita' del prodotto); per le vendite di GPL in bombole, mediante cartelli situati ben visibili nel magazzino del rivenditore recanti il prezzo di vendita franco negozio del rivenditore e franco domicilio del cliente, per le singole marche commercializzate, ed il peso netto del prodotto contenuto, nonche' mediante etichetta sulle bombole riportante il prezzo franco negozio. E' vietata la vendita di bombole, anche a domicilio del cliente, sprovviste di detta etichetta. 4) Per un ulteriore periodo di sperimentazione rimangono ferme competenze e funzioni della Cassa conguaglio GPL, come regolamentate dal provvedimento CIP n. 50 del 15 dicembre 1982, e successive modifiche. La Cassa provvedera', a decorrere dal 4 febbraio 1991, ad erogare i contributi nei limiti dei fondi derivanti dal sovrapprezzo, che resta fissato in 10 L./kg, nelle sotto indicate misure massime: a) prodotto proveniente via terra . . . . . . . . . . . L./kg 90 b) prodotto proveniente via mare: 1) Sicilia, Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 2) provenienze Mediterraneo . . . . . . . . . . . . . . " 40 3) provenienze extra Mediterraneo . . . . . . . . . . . " 55 Sono ammessi al contributo della Cassa conguaglio GPL tutti i quantitativi importati o cabotati dalle isole nei mesi di febbraio e marzo 1991, sempre che l'azienda richiedente non abbia praticato prezzi superiori a quelli di riferimento senza la prescritta autorizzazione. Rimane confermato che eventuali eccedenze che dovessero formarsi, dovranno affluire al bilancio d'entrata dello Stato. In deroga a quest'ultima disposizione, i fondi in giacenza 1990 potranno essere impiegati per i contributi afferenti al 1991. Le attribuzioni della Cassa conguaglio GPL, di cui all'art. 4 del provvedimento CIP n. 10 del 27 febbraio 1981 ed al punto e) del provvedimento CIP n. 7 del 28 febbraio 1989, sono trasferite alla segreteria del CIP che provvedera' secondo le norme vigenti. In relazione a tali attribuzioni, il comitato di gestione della Cassa conguaglio suddetta e' integrato con un tecnico di specifica competenza, designato dalla segreteria generale del CIP. Sono confermate tutte le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti in materia in quanto compatibili con il presente provvedimento. Il presente provvedimento entra in vigore il 1 aprile 1991. Roma, 21 marzo 1991 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA