COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 21 marzo 1991 

  Criteri  di  sorveglianza  dei  prezzi  del  GPL e modificazioni ed
integrazioni  al  provvedimento  CIP  n.  3/1991.  (Provvedimento  n.
7/1991).
(GU n.73 del 27-3-1991)

                        LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto il provvedimento CIP n. 3/1991 del 30 gennaio 1991;
  Considerata  l'opportunita'  di  integrare  e  meglio specificare i
nuovi criteri di sorveglianza dei prezzi del GPL, introdotti  con  il
richiamato  provvedimento  n.  3/1991,  per  una  loro  piu'  stretta
aderenza agli andamenti del mercato, anche in relazione  all'esigenza
di una efficace tutela dei consumatori;
  Considerata  l'urgenza  (art.  3  del  decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);
                              Delibera:
  1)  I  prezzi  di vendita dei gas di petrolio liquefatti (GPL) sono
liberamente determinati dalle imprese e sono praticabili qualora  non
risultino  superiori  a  quelli  di riferimento calcolati mensilmente
sulla base dei criteri di seguito riportati.  Detti  criteri  saranno
sottoposti  a  verifica  con  cadenza  almeno  annuale.  I  prezzi di
riferimento decorrono dal giorno 8 di ciascun mese.
    a) Prezzo di riferimento franco partenza del butano: si assume la
media aritmetica delle  quotazioni  FOB/CIF  MED/NWE  pubblicate  dal
Platt's    LPG    Gaswire,   riferite   alla   settimana   precedente
l'elaborazione, aumentata di 20 L./kg per  commercializzazione  e  10
L./kg per Cassa conguaglio.
    b)  Prezzo  di riferimento franco partenza del propano: si assume
la media aritmetica  delle  quotazioni  FOB  (contratti:  BP,  Shell,
Algeria media) pubblicate dal Platt's LPG Gaswire, valide per il mese
in corso, aumentata di 50 ()/tonn  per  il  nolo,  di  60  L./kg  per
logistica e commercializzazione e di 10 L./kg per Cassa conguaglio.
  La  conversione in lire delle quotazioni si effettua sulla base del
cambio medio L./() della settimana precedente l'elaborazione.
    c)  Prezzo  di  riferimento franco partenza della miscela GPL: si
assume la media aritmetica dei risultati di cui  al  punto  a)  e  al
punto b).
    d)  I prezzi di riferimento al consumo del GPL, in bombole fino a
19 kg, franco negozio si ottengono sommando ai prezzi di  riferimento
711 L./kg, nonche' le relative imposte.
  Le  bombole  inferiori  a  19  kg, contenenti propano devono essere
contrassegnate dall'indicazione "propano commerciale".
    e)  I  prezzi  di  riferimento  al  consumo,  franco negozio, del
propano in bombole oltre 19 kg e  sfuso  per  serbatoi  domestici  si
ottengono  sommando  al  prezzo di riferimento di cui al punto b) 669
L./kzg per le bombole, 555 L./kg per i serbatoi domestici, nonche' le
relative imposte.
  Per  il  prezzo  di  riferimento  espresso in L./lt del propano per
serbatoi domestici si  assume  la  densita'  convenzionale  di  0,520
kg/lt.
    f)  Il  prezzo  di riferimento al consumo del GPL autotrazione si
ottiene, sommando al prezzo di riferimento di cui al punto  c)  L./kg
233  nonche'  le  relative  imposte.  Per  la conversione in L./lt si
assume la densita' convenzionale di 0,550.
    g)  Le  quote  di  distribuzione,  comprensive  dei margini per i
dettaglianti, concordati  fra  le  imprese  e  le  organizzazioni  di
categoria piu' rappresentative, saranno verificate annualmente, sulla
base dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo,  tenendo  conto  di
recuperi di produttivita'.
  Nel  caso  di  GPL  distribuito a mezzo reti canalizzate gestite in
base a convenzioni con i comuni, valgono le disposizioni di cui  alla
delibera  CIPE  26  giugno 1974 ed al provvedimento CIP n. 37/1986, e
successive modifiche e integrazioni.
  Nelle  vendite  all'ingrosso, franco partenza o a destino, i prezzi
in  fattura  devono   essere   distinti   dagli   oneri   fiscali   e
dall'eventuale costo di trasporto.
   Nell'ambito   del   territorio   di  loro  competenza  i  comitati
provinciali dei prezzi determinano il compenso massimo  per  consegna
della  bombola  a domicilio, montaggio e prova di tenuta, rimozione e
ritiro del vuoto.
  I prezzi superiori ai corrispondenti prezzi di riferimento potranno
essere praticati se espressamente autorizzati dal Ministro Presidente
delegato del CIP previa richiesta, adeguatamente motivata, presentata
dall'impresa interessata.
  2)  Le imprese che, direttamente o attraverso societa' controllate,
fatturano quantitativi di GPL  complessivamente  superiori  a  25.000
tonnellate annue sono, comunque, tenute a comunicare mensilmente alla
segreteria del CIP:
   i  prezzi  minimi  e  massimi  praticati  e  le relative quantita'
vendute, per i diversi canali di vendita, nel mese precedente;
   i listini di vendita in ogni fase di scambio.
  I   listini   di   vendita   al  consumo,  inoltre,  devono  essere
adeguatamente pubblicizzati sulla stampa nazionale o locale a seconda
del carattere pluriregionale o locale dell'attivita' di distribuzione
esercitata,  nonche'   attraverso   altri   analoghi   strumenti   di
informazione.
  3)  Tutte le imprese operanti sul mercato sono tenute ad adottare i
seguenti criteri di pubblicizzazione dei prezzi:
   per  le vendite di GPL alle pompe, mediante cartelli preavvisatori
situati all'entrata del punto vendita e  ben  visibili  dalla  strada
(che  dovranno  contenere  anche  l'indicazione  della  densita'  del
prodotto);
   per  le  vendite  di GPL in bombole, mediante cartelli situati ben
visibili nel magazzino del rivenditore recanti il prezzo  di  vendita
franco negozio del rivenditore e franco domicilio del cliente, per le
singole marche  commercializzate,  ed  il  peso  netto  del  prodotto
contenuto,  nonche'  mediante  etichetta  sulle bombole riportante il
prezzo franco negozio.
  E'  vietata  la  vendita di bombole, anche a domicilio del cliente,
sprovviste di detta etichetta.
  4)  Per  un  ulteriore  periodo  di sperimentazione rimangono ferme
competenze e funzioni della Cassa conguaglio GPL, come  regolamentate
dal  provvedimento  CIP  n.  50  del  15  dicembre 1982, e successive
modifiche.
  La Cassa provvedera', a decorrere dal 4 febbraio 1991, ad erogare i
contributi nei limiti dei fondi derivanti dal sovrapprezzo, che resta
fissato in 10 L./kg, nelle sotto indicate misure massime:
    a) prodotto proveniente via terra  . . . . . . . . . . . L./kg 90
    b) prodotto proveniente via mare:
1) Sicilia, Sardegna   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "     20
    2) provenienze Mediterraneo  . . . . . . . . . . . . . . "     40
    3) provenienze extra Mediterraneo  . . . . . . . . . . . "     55
  Sono  ammessi  al  contributo  della  Cassa  conguaglio GPL tutti i
quantitativi importati o cabotati dalle isole nei mesi di febbraio  e
marzo  1991,  sempre  che  l'azienda  richiedente non abbia praticato
prezzi  superiori  a  quelli  di  riferimento  senza  la   prescritta
autorizzazione.
  Rimane  confermato  che eventuali eccedenze che dovessero formarsi,
dovranno affluire al bilancio d'entrata  dello  Stato.  In  deroga  a
quest'ultima  disposizione,  i fondi in giacenza 1990 potranno essere
impiegati per i contributi afferenti al 1991.
  Le  attribuzioni  della Cassa conguaglio GPL, di cui all'art. 4 del
provvedimento CIP n. 10 del 27 febbraio  1981  ed  al  punto  e)  del
provvedimento  CIP  n.  7  del 28 febbraio 1989, sono trasferite alla
segreteria del CIP che provvedera' secondo le norme vigenti.
  In  relazione  a  tali  attribuzioni, il comitato di gestione della
Cassa conguaglio suddetta e' integrato con un  tecnico  di  specifica
competenza, designato dalla segreteria generale del CIP.
  Sono  confermate  tutte  le  disposizioni  contenute nei precedenti
provvedimenti in  materia  in  quanto  compatibili  con  il  presente
provvedimento.
  Il presente provvedimento entra in vigore il 1  aprile 1991.
   Roma, 21 marzo 1991
                     Il Ministro dell'industria, del commercio
                     e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                       BATTAGLIA