Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.77 del 2-4-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta formulata dalla facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 3 aprile 1990; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 luglio 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze, nella parte riguardante la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici, e' ulteriormente modificato come appresso: All'art. 510 (ex 507) nell'area E) socio-psicologica e linguistica gli insegnamenti linguistici vengono cosi' modificati: lingua inglese (2 annualita'); lingua francese (2 annualita'); lingua tedesca (2 annualita'); lingua spagnola (2 annualita'). Al primo comma dell'art. 511 (ex 508), la parte in parentesi viene cosi' modificata: "(fra cui almeno due discipline linguistiche)". Il secondo comma dell'art. 511 viene sostituito dal seguente: "Sono obbligatori i seguenti insegnamenti fondamentali: Al primo anno di corso: economia del turismo; geografia del turismo; legislazione turistica italiana e comparata; due lingue. Al secondo anno di corso: economia delle imprese turistiche; statistica del turismo; marketing turistico; due lingue". Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 6 febbraio 1991 Il pro-rettore: ZAMPI