Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.78 del 3-4-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1; Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'ottobre 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Dopo l'art. 157, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, e' inserito l'art. 158, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in "amministrazione e direzione aziendale". Scuola di specializzazione in amministrazione e direzione aziendale Art. 1. - E' istituita presso l'Universita' di Bari la scuola di specializzazione in "amministrazione e direzione aziendale" che conferisce il diploma di specialista in "amministrazione e direzione aziendale". Art. 2. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di ragioneria e di economia aziendale della facolta' di economia e commercio. Art. 3. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel campo delle varie problematiche direzionali di tipo funzionale nell'ambito dell'amministrazione aziendale espletabile nei diversi settori di attivita' economica. Art. 4. - Alla scuola sono ammessi i titolari di diploma di laurea a contenuto economico, nonche' i laureati in giurisprudenza, scienze politiche con indirizzo economico, scienze statistiche ed economiche, ingegneria, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutica, scienza dell'informazione, scienze agrarie. Art. 5. - Il numero degli iscritti e' di quindici per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi. Art. 6. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, integrata da una prova orale e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) tesi di laurea in discipline economico-aziendali; b) voto di laurea; c) voti riportati nei singoli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) eventuali pubblicazioni. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Superato l'esame, sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 7. - La durata del corso degli studi e' di anni due e non e' suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno accademico, per complessive quattrocento ore di lezione, integrate con cinqucento ore di esercitazioni e di attivita' pratiche su casi concreti, prevede un'area didattica fondamentale, comune a livello nazionale, ed un'area didattica opzionale, area, quest'ultima, che il consiglio della scuola puo' articolare a seconda delle specifiche e mutevoli esigenze formative e comunque entro i limiti del successivo art. 8. Art. 8. - Le aree di insegnamento, suddivise per anno, sono le seguenti: 1 Anno: Area didattica comune: 1) fondamenti del management aziendale; 2) pianificazione, programmazione e controllo; 3) sistema informativo e funzioni direzionali; 4) contabilita' direzionale. Area didattica opzionale: 5) complementi di economia; 6) complementi di diritto dell'impresa; 7) complementi di metodologia quantitativa; 8) problematiche organizzative di comportamento. 2 Anno: Area didattica comune: 1) finanza e funzioni direzionali; 2) marketing e funzioni direzionali; 3) produzione e funzioni direzionali; 4) management strategico e strategie organizzative. Area didattica opzionale: 5) rapporti societari e management di gruppo; 6) management direzionale e relazioni esterne; 7) management direzionale e relazioni interne; 8) problematica fiscale delle imprese; 9) innovazione e gestione del cambiamento. Tutte le predette aree afferiscono alla facolta' di economia e commercio. Le aree di insegnamento del primo anno sono, a tutti gli effetti, propedeutiche rispetto a quelle del secondo anno. Art. 9. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico ed uno pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle aree didattiche relative all'anno di corso, esprime un giudizio sul livello di preparazione del candidato nelle singole aree e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. L'eventuale esito negativo consentira' di ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 10. - I corsi di lezioni, esercitazioni ed attivita' pratiche si svolgeranno secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. Le modalita' di frequenza saranno stabilite annualmente dal consiglio della scuola. Art. 11. - Una volta superati gli esami dell'ultimo anno, il corso di studi si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' aree del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in "amministrazione e direzione aziendale". Art. 12. - L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 13. - Il consiglio della scuola, presieduto da un direttore, e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. Art. 14. - La direzione della scuola e' affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo, insegnante nella scuola medesima ed eletto dai docenti universitari di ruolo della scuola. In caso di motivato impedimento puo' essere eletto un professore associato che appartenga alla scuola medesima. Il presente decreto sara' pubblicato a norma di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 31 ottobre 1990 Il rettore