UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.78 del 3-4-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Viste le proposte modifiche dello statuto formulate dalle autorita'
accademiche di questa Universita';
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;
  Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia
nazionale;
  Visto  il parere del Consiglio universitario nazionale dell'ottobre
1990;
  Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica  di
statuto  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 157, e con il conseguente  spostamento  degli  articoli
successivi,  e'  inserito l'art. 158, relativo alla istituzione della
scuola  di   specializzazione   in   "amministrazione   e   direzione
aziendale".
                     Scuola di specializzazione
              in amministrazione e direzione aziendale
  Art.  1.  -  E' istituita presso l'Universita' di Bari la scuola di
specializzazione  in  "amministrazione  e  direzione  aziendale"  che
conferisce  il diploma di specialista in "amministrazione e direzione
aziendale".
  Art. 2. - La direzione della scuola ha sede  presso  l'istituto  di
ragioneria  e  di  economia  aziendale  della  facolta' di economia e
commercio.
  Art. 3. - La scuola ha lo scopo di formare  specialisti  nel  campo
delle  varie problematiche direzionali di tipo funzionale nell'ambito
dell'amministrazione aziendale espletabile  nei  diversi  settori  di
attivita' economica.
  Art.  4. - Alla scuola sono ammessi i titolari di diploma di laurea
a contenuto economico, nonche' i laureati in giurisprudenza,  scienze
politiche con indirizzo economico, scienze statistiche ed economiche,
ingegneria,  chimica  industriale, chimica e tecnologia farmaceutica,
scienza dell'informazione, scienze agrarie.
  Art. 5. - Il numero degli iscritti e' di quindici per ogni  anno  e
complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.
  Art.  6. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento
di un esame consistente in una prova  scritta  che  potra'  svolgersi
anche  mediante  domande  a risposte multiple, integrata da una prova
orale e da una valutazione,  in  misura  non  superiore  al  30%  del
punteggio  complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti
titoli:
   a) tesi di laurea in discipline economico-aziendali;
   b) voto di laurea;
   c) voti riportati nei singoli  esami  di  profitto  del  corso  di
laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
   d) eventuali pubblicazioni.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale  del  16  settembre  1982,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
  Superato  l'esame,  sono  ammessi  alla  scuola di specializzazione
coloro che, in relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano
collocati  in  posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base
del punteggio complessivo riportato.
  Art. 7. - La durata del corso degli studi e' di anni due e  non  e'
suscettibile di abbreviazione.
  Ciascun  anno  accademico,  per  complessive  quattrocento  ore  di
lezione, integrate con cinqucento ore di esercitazioni e di attivita'
pratiche su casi concreti, prevede  un'area  didattica  fondamentale,
comune  a  livello  nazionale,  ed un'area didattica opzionale, area,
quest'ultima, che il consiglio della scuola puo' articolare a seconda
delle specifiche e mutevoli esigenze formative  e  comunque  entro  i
limiti del successivo art. 8.
  Art.  8.  -  Le  aree  di insegnamento, suddivise per anno, sono le
seguenti:
1› Anno:
  Area didattica comune:
   1) fondamenti del management aziendale;
   2) pianificazione, programmazione e controllo;
   3) sistema informativo e funzioni direzionali;
   4) contabilita' direzionale.
  Area didattica opzionale:
   5) complementi di economia;
   6) complementi di diritto dell'impresa;
   7) complementi di metodologia quantitativa;
   8) problematiche organizzative di comportamento.
2› Anno:
  Area didattica comune:
   1) finanza e funzioni direzionali;
   2) marketing e funzioni direzionali;
   3) produzione e funzioni direzionali;
   4) management strategico e strategie organizzative.
  Area didattica opzionale:
   5) rapporti societari e management di gruppo;
   6) management direzionale e relazioni esterne;
   7) management direzionale e relazioni interne;
   8) problematica fiscale delle imprese;
   9) innovazione e gestione del cambiamento.
  Tutte le predette aree afferiscono  alla  facolta'  di  economia  e
commercio.  Le  aree di insegnamento del primo anno sono, a tutti gli
effetti, propedeutiche rispetto a quelle del secondo anno.
  Art.  9. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni
anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico  ed
uno  pratico  per  il  passaggio  all'anno  di  corso  successivo. La
commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola  ed
i  docenti  delle aree didattiche relative all'anno di corso, esprime
un giudizio sul livello di preparazione del candidato  nelle  singole
aree  e  relative  attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
L'eventuale esito negativo consentira' di ripetere  l'anno  di  corso
una sola volta.
  Art.  10. - I corsi di lezioni, esercitazioni ed attivita' pratiche
si svolgeranno secondo il calendario universitario durante il periodo
delle  lezioni.  Le  modalita'   di   frequenza   saranno   stabilite
annualmente dal consiglio della scuola.
  Art.  11. - Una volta superati gli esami dell'ultimo anno, il corso
di  studi  si  conclude  con  un  esame  finale   consistente   nella
discussione  di  una  dissertazione  scritta  su  una o piu' aree del
corso.
  A coloro che abbiano superato l'esame finale  viene  rilasciato  il
diploma di specialista in "amministrazione e direzione aziendale".
  Art. 12. - L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti
alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i
contributi   sono   stabiliti   anno   per   anno  dal  consiglio  di
amministrazione.
  Art. 13. - Il consiglio della scuola, presieduto da  un  direttore,
e'  composto  dai  docenti  universitari  di ruolo e dai professori a
contratto previsti dall'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  marzo  1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita'
didattiche  nella  scuola,  nonche'  da  una  rappresentanza  di  tre
specializzandi  eletti  secondo  le  modalita' di cui all'art. 99 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382.  Il
consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di
corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.
  Art. 14. - La direzione della  scuola  e'  affidata  al  professore
ordinario,  straordinario  o  fuori  ruolo,  insegnante  nella scuola
medesima ed eletto dai docenti universitari di ruolo della scuola. In
caso  di  motivato  impedimento  puo'  essere  eletto  un  professore
associato che appartenga alla scuola medesima.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 31 ottobre 1990
                                                           Il rettore