MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 1991 

  Revisione  generale  della  qualificazione, della classificazione e
del classamento delle unita' immobiliari urbane.
(GU n.81 del 6-4-1991)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2, punto 2, della legge  30  dicembre  1989,  n.  427,
sulla revisione del classamento del nuovo catasto edilizio urbano;
  Visti  gli  articoli  33,  34 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico  delle  imposte  sui
redditi;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre   1973,   n.   604,   concernente   la   revisione    della
qualificazioine,   classificazione   e   classamento   delle   unita'
immobiliari urbane;
  Visti gli articoli 16, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento  e  revisione
del sistema catastale, concernenti le commissioni censuarie;
  Considerato  che  occorre provvedere all'attuazione della revisione
generale della qualificazione, classificazione  e  classamento  delle
unita'  immobiliari  urbane  a destinazione ordinaria e della rendita
catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione  speciale  o
particolare;
  Visto  il  conforme  parere  espresso  dalla  commissione censuaria
centrale con deliberazione n. 3669 dell'8 ottobre 1990;
                              Decreta:
  L'Amministrazione del catasto e dei  servizi  tecnici  erariali  e'
autorizzata  a  compiere  entro  il  1993 la revisione generale della
qualificazione, classificazione e classamento indicata  in  premessa,
con   conseguente   applicazione   dei  nuovi  elementi  censuari  in
sostituzione di quelli vigenti, secondo  i  criteri  stabiliti  dalla
legge  11  agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8
aprile 1948, n. 514, dal regolamento  per  la  formazione  del  nuovo
catasto  edilizio  urbano  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1› dicembre 1949, n. 1142, con le  modificazioni  indicate
dall'art. 2, punti 3, 4 e 5, della legge 30 dicembre 1989, n. 427.
  I  relativi  effetti  dovranno avere efficacia entro due anni dalla
predetta ultimazione delle operazioni e comunque non oltre il 1995.
  Le tariffe per le  unita'  immobiliari  a  destinazione  ordinaria,
saranno  approvate  con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e
32 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
650.
  All'onere  derivante  per la esecuzione della revisione sara' fatto
fronte come indicato dall'art. 3 della legge  30  dicembre  1989,  n.
427.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 marzo 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA