Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza presentate dalla Progetto vita S.p.a., in Roma.(GU n.81 del 6-4-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 1 febbraio 1990 e le successive integrazioni presentate dalla Progetto vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza; Vista la lettera n. 120516 del 6 febbraio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. E' approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza presentate dalla Progetto vita S.p.a., con sede in Roma: 1) assicurazione temporanea per il caso di morte "Garanzia di famiglia", comprese le condizioni di applicazione; 2) condizioni speciali di polizza, della tariffa di cui al punto 1); 3) condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione dei contratti senza visita medica; 4) condizioni integrative delle condizioni generali di polizza, regolanti l'assunzione del rischio AIDS nel caso di contratti con visita medica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 1991 Il Ministro: BATTAGLIA