UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.82 del 8-4-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma  1
dell'art. 16;
  Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia
nazionale di cui alla nota ministeriale n. 733 del 14 luglio 1988;
  Sentito  il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 10 novembre 1990;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica  di
statuto  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva, e' inserito il seguente  nuovo  articolo,  relativo  alla
istituzione della scuola di specializzazione in biochimica marina:
          Scuola di specializzazione in "biochimica marina"
  Art.  1. - E' istituita la scuola di specializzazione in biochimica
marina presso l'Universita' degli studi di  Bari.  La  scuola  ha  lo
scopo  di fornire agli iscritti le cognizioni scientifiche e tecniche
necessarie  per  svolgere  l'attivita'  di   biochimico   nel   campo
dell'ecologia  marina,  della  produttivita', del controllo igienico-
sanitario,  di  qualita'  e  delle  utilizzazioni  industriali  delle
risorse   biologiche   marine.   La  scuola  rilascia  il  titolo  di
specialista in biochimica marina.
  Art. 2. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso
prevede   almeno   duecentocinquanta   ore    di    insegnamento    e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
dieci  per  ciascun  anno  di  corso   per   un   totale   di   venti
specializzandi.
  Art. 3. - Ai sensi della normativa generale, concorrono le facolta'
di  medicina  veterinaria, di giurisprudenza, di scienze matematiche,
fisiche e naturali, di agraria, di  farmacia  e  il  dipartimento  di
geografia.  Nel  manifesto annuale degli studi viene indicata la sede
della direzione della scuola.
  Art.  4.  - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea  in  medicina  veterinaria,  in
chimica,  in  chimica  industriale, in scienze biologiche, in scienze
naturali,  in  farmacia,  in  scienze  agrarie,  in   scienza   delle
produzioni animali, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in scienze
geologiche, in medicina e chirurgia.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
le  universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art.
332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli  richiesti  nel
comma precedente.
  Art. 5. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   oceanografia fisica e chimica;
   biologia marina;
   biochimica dei vegetali acquatici;
   biochimica degli animali acquatici;
   biochimica analitica;
   metodi analitici per il controllo delle acque di mare,
ed inoltre due corsi opzionali.
2› Anno:
   chimica fisiologica degli animali acquatici;
   biochimica dei prodotti della pesca;
   microbiologia marina;
   prodotti biologicamente attivi da organismi marini;
   diritto  del  mare in rapporto alle risorse marine, ed inoltre due
corsi opzionali.
  I  corsi  opzionali  saranno   definiti   dai   competenti   organi
accademici, in base ad esigenze e a peculiarita' specifiche.
  Art.  6.  - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche  il  consiglio  della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base  di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente   alla
specializzazione,  svolta all'estero in laboratori universitari o ex-
tra universitari.
  Art. 7. - L'Universita' su  proposta  del  consiglio  della  scuola
stabilisce  convenzioni  con enti pubblici o privati con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 382/80 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Art. 8. -  La  frequenza  alle  lezioni  necessaria  per  sostenere
l'esame alla fine di ogni anno deve essere almeno il 70%. L'attivita'
pratica   e'  rappresentata  dalla  frequenza  obbligatoria  ai  fini
dell'apprendimento e per la tesi sperimentale  della  durata  di  sei
mesi  da  svolgersi  presso  gli isitituti o dipartimenti per i quali
hanno optato i docenti dei singoli insegnamenti.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 4 febbraio 1991
                                                           Il rettore