MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 25 marzo 1991, n. 7134 

  Inquadramento  nella nona qualifica funzionale previsto dall'art. 7
della legge 23 gennaio 1991, n. 21.
(GU n.81 del 6-4-1991)
 
 Vigente al: 6-4-1991  
 

                                   Alla Presidenza del Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  A  tutti  i Ministeri - Gabinetto -
                                  Direzione generale del personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  All'Istituto     agronomico     per
                                  l'Oltremare - Ufficio personale
                                     e per conoscenza:
                                  Alla Presidenza della Repubblica  -
                                  Segretariato  generale servizio del
                                  personale
                                  Alla  Presidenza  del  Consiglio  -
                                  Dipartimento    per    gli   affari
                                  giuridici e legislativi
                                   Al   Ministero   del   tesoro    -
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  IGOP - IGAG
                                  All'ISTAT - Direzione generale
                                  Al   Consiglio   superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
  Da parte di alcuni Ministeri sono state manifestate perplessita'  a
proposito  dell'applicazione dell'art. 7 della legge 23 gennaio 1991,
n. 21, che prevede l'inquadramento nella nona  qualifica  funzionale,
con  effetto  dal  31  dicembre  1990,  del personale appartenente al
comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi  anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 (13
luglio   1980)  per  le  qualifiche  dell'ex  carriera  direttiva  di
consigliere o equiparate e superiori, nonche' del  personale  che  lo
precede in ruolo.
  Le  perplessita'  sarebbero  generate  dall'inciso  contenuto nella
norma suindicata, il quale precisa  che  l'inquadramento  nella  nona
qualifica  funzionale  va effettuato con decorrenza 31 dicembre 1990,
"in conformita' a quanto previsto dall'art. 1 della  legge  7  luglio
1988, n. 254".
  Dato che la norma contenuta in quest'ultimo articolo prescrive che,
in  sede  di  prima  applicazione delle disposizioni istitutive della
nona qualifica funzionale, sono inquadrati, anche in soprannumero,  a
decorrere  dal  1›  gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e
qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla data di entrata
in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la  qualifica
di  direttore  di  sezione  o  equiparata  ed  il  personale che alla
predetta data aveva comunque maturato un'anzianita' di servizio nella
carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi, e' sorto il dubbio
se il personale  che  sia  stato  assunto  nelle  qualifiche  dell'ex
carriera direttiva di consigliere o equiparate o superiori in esito a
concorsi  banditi anteriormente al 13 luglio 1980, per poter ottenere
l'inquadramento  nella  nona  qualifica  a  decorrere dal 31 dicembre
1990, debba aver maturato a tale data un'anzianita' di servizio nella
carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.
  Una simile  interpretazione  non  sembra  essere  aderente  ne'  al
significato  ne'  alla finalita' della norma in questione, la quale -
come e' noto - ha avuto un'origine di carattere  pattizio  e  dovette
essere  espunta dal testo del decreto del Presidente della Repubblica
recettivo  dell'accordo  sindacale  per  il  personale  del  Comparto
Ministeri  relativo  al  triennio 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990 in
seguito  al  parere  n.  1951/89  espresso  in  merito  dall'Adunanza
generale  del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17 della legge n.
400/1988.
  A tale proposito il suddetto parere si espresse nel senso  che  "la
disposizione  in  esame  si  ricollega a quella contenuta nell'art. 1
della legge 7 luglio 1988, n. 254, con la quale s'inquadravano  nella
nona  qualifica  funzionale  i  direttori  aggiunti  di divisione, il
personale con la qualifica di  direttore  di  sezione  alla  data  di
entrata in vigore della legge n. 312/1980, il personale che, sempre a
tale data, avesse comunque maturato un'anzianita' di servizio di nove
anni e sei mesi, nonche' ulteriori categorie tecnico-professionali".
  In merito a tale norma e' stato poi ritenuto dall'Adunanza generale
che  "possa  dubitarsi della sua legittimita', in quanto essa prevede
un'estensione delle disposizioni  di  cui  alla  legge  n.  254/1988,
laddove  tale materia appare sottratta alla disciplina regolamentare,
in virtu' del riparto delle competenze effettuato dalla legge quadro,
che  riserva  alla  legge  i  procedimenti  di  costituzione   e   di
modificazione  di  stato  giuridico.. .. ..  Pertanto le apprezzabili
finalita' perequative sottese alla disposizione in  esame,  non  pare
possano  trovare  espressione  giuridica  se  non  in  un atto avente
carattere legislativo".
  Si e' fatta espressa citazione della parte  del  citato  parere  n.
1951/89   dell'Adunanza   generale   del  Consiglio  di  Stato  sopra
trascritta  perche'  in  essa  vi  e'  la  conferma  della  validita'
dell'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 254/1988 che e' stata
data  anche  dalla  Corte  dei  conti,  sezione  del controllo, nella
delibera n. 2126 del 25 maggio 1989,  e  da  questo  Dipartimento  in
risposta  a quesiti a suo tempo proposti da alcune amministrazioni, e
cioe' che condizione indispensabile per l'applicazione di detta norma
era esclusivamente il possesso di  una  determinata  qualifica  o  la
maturazione  di  una  certa  anzianita'  di  servizio  nella carriera
direttiva alla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980.
  Cio'  posto  e  per  quello  che   specificamente   rileva,   nella
fattispecie  dell'art.  7 della legge n. 21/1990, il riferimento alla
disposizione dell'art. 1 della legge n. 254/1988, sembra  ragionevole
ritenere  che  se  l'effettiva  anzianita' di servizio nella carriera
direttiva di almeno nove anni e sei mesi, richiesta per  farsi  luogo
all'inquadramento  nella nona qualifica funzionale a decorrere dal 1›
gennaio 1987, doveva essere stata maturata, alla data del  13  luglio
1980,  da parte del personale della carriera direttiva non rivestente
le qualifiche di direttore aggiunto di divisione e  di  direttore  di
sezione, essa non costituisce certamente uno dei requisiti essenziali
che il personale, assunto nelle qualifiche dell'ex carriera direttiva
di consigliere o equiparate in esito a concorsi banditi anteriormente
al  13 luglio 1980, debba possedere per poter essere inquadrato nella
nona qualifica funzionale dal 31 dicembre 1990.
  Risulterebbe, poi, del tutto incomprensibile un assunto del genere,
ove  si  consideri  che  la  data  in  cui  il  personale contemplato
dall'art.  7  della  legge  n.  21/1991   avrebbe   dovuto   maturare
un'effettiva  anzianita' di servizio nella carriera direttiva di nove
anni e sei mesi verrebbe a coincidere con quella del 13  luglio  1980
entro  la  quale  debbono  risultare banditi i concorsi di ammissione
alla carriera direttiva  che  debbono  essere  stati  superati  dallo
stesso personale per aver titolo all'inquadramento.
  L'elemento  costituito  dall'anzianita'  di servizio nella carriera
direttiva di nove ani e sei mesi, quale si desume dall'art.  1  della
legge  n.  254/1988, non puo', invero, essere preso in considerazione
isolatamente  e  trapiantato  sic  et  simpliciter  nel  contesto  di
un'altra  disposizione  che  fa riferimento alla norma in cui esso e'
contenuto, perche' occorre tenere anche conto della data in cui  tale
anzianita' doveva essere maturata.
  Si  porrebbe  altrimenti  in  essere un procedimento interpretativo
erroneo, in quanto basato sull'utilizzazione parziale  del  contenuto
del  precetto  in  conformita'  al quale il nuovo inquadramento nella
nona qualifica funzionale deve avere luogo.
  Premesso  quanto  sopra  esposto,  sembra  di  tutta  evidenza  che
l'anzianita'  di  servizio  di  nove  anni  e sei mesi nella carriera
direttiva, se costituiva uno dei requisiti  contemplati  dall'art.  1
della  legge  n. 254/1988 per dar titolo all'inquadramento nella nona
qualifica funzionale a far tempo dal 1› gennaio 1987,  qualora  fosse
stata  maturata al 13 luglio 1980, non ha una sua autonoma rilevanza,
una  volta  svincolata  dalla  data  in  cui  era  richiesta  la  sua
maturazione,  sia  perche' non puo' essere logicamente collegata alla
data da cui deve avere decorrenza  l'inquadramento  previsto  da  una
norma  successiva,  avendo  essa  una funzione del tutto diversa, sia
perche' in  quest'ultima  norma  non  vi  e'  alcun  accenno  ad  una
qualsiasi  altra  data  alla  quale  la  maturazione  di una siffatta
anzianita' possa essere connessa.
  Ne consegue, allora, che l'elemento dell'anzianita' di servizio  e'
estraneo  al  precetto  normativo dell'art. 7 della legge n. 21/1991,
che  condiziona  l'inquadramento  nella  nona   qualifica   al   solo
superamento di concorsi per le qualifiche dell' ex carriera direttiva
di  consigliere  o  equiparate  banditi  anteriormente  alla  data di
entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.
  Del resto, nella relazione illustrativa dello  schema  di  decreto-
legge  del  24  novembre  1990, n. 344, poi convertito nella legge 21
gennaio 1991, n. 21, e'  chiaramente  precisato,  a  proposito  della
norma    poi   inclusa   nell'art.   7,   che   l'unico   presupposto
dell'inquadrabilita' nella nona qualifica funzionale a decorrere  dal
31  dicembre  1990  e'  rappresentato  dal superamento di un concorso
ordinario per le  qualifiche  dell'  ex  carriera  direttiva  bandito
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980.
  Ferma,   quindi,   restando  la  validita'  di  tale  precisazione,
rivelatrice "dell'intentio", dapprima, delle parti contraenti e, poi,
del  legislatore,  si  deve  concludere  che  la   conformita'   alla
previsione  dell'art.  1  della  legge  n.  254/1988,  con  la  quale
dev'essere effettuato l'inquadramento nella nona qualifica funzionale
con effetto dal 31 dicembre 1990 del personale indicato  nell'art.  7
della  legge  n.  21/1911,  riguarda  soltanto  elementi  della norma
richiamata  che  siano logicamente compatibili con la disposizione da
applicare e che ne costituiscono un'indispensabile  integrazione,  il
che si riscontra unicamente nella prescrizione che l'inquadramento va
eseguito anche in soprannumero.
  Con  l'occasione,  si  ritiene  opportuno  chiarire  anche un altro
aspetto  riguardante  l'applicazione  dell'art.  7  della  legge   n.
21/1991. Si tratta di accertare se il riferimento "a concorsi banditi
anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della legge 11 luglio
1980, n. 312, per  le  qualifiche  dell'  ex  carriera  direttiva  di
consigliere  o  equiparate  e  superiori"  quale modalita' di accesso
all'impiego, prevista dall'art. 7 della citata legge n. 21/1991  come
requisito  per  l'inquadramento  nella  nona  qualifica  funzionale a
decorrere dal 31 dicembre  1990,  possa  essere  inteso  in  modo  da
ricomprendervi  anche l'esame di idoneita' previsto dall'art. 26- ter
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito  in  legge  29
febbraio 1980, n. 33.
  Tenuto  conto  di  quanto  sancito con deliberazione n. 80/90 della
Corte dei conti,  sezione  del  controllo,  a  proposito  di  analoga
fattispecie  delineata dall'art. 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254,
si fa presente che la risposta  al  suddetto  quesito  non  puo'  che
essere negativa.
  Va  infatti  considerato  che il preciso riferimento della norma in
esame  al  concorso   ad   impiego   pubblico,   quale   procedimento
amministrativo   i   cui   atti  sono  minutamente  e  vincolatamente
disciplinati da legge e regolamento e che consente la selezione  solo
a mezzo di una serie di prove e di confronti di capacita' costituenti
l'esame  di  concorso,  non lascia dubbi sul fatto che per "concorso"
debba intendersi quel procedimento volto a garantire  la  scelta  dei
migliori tra i capaci nel rispetto della normazione suaccennata.
  Esso  non  puo',  quindi,  essere equiparato all'esame di idoneita'
previsto dall'art. 26- ter del decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.
663,  convertito  in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale, essendo
diretto al semplice ed esclusivo accertamento di  idoneita',  non  ha
dato  luogo  a valutazioni atte a garantire la selezione dei migliori
tra gli idonei.
                                                 Il Ministro: GASPARI