Inquadramento nella nona qualifica funzionale previsto dall'art. 7 della legge 23 gennaio 1991, n. 21.(GU n.81 del 6-4-1991)
Vigente al: 6-4-1991
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Le perplessita' sarebbero generate dall'inciso contenuto nella norma suindicata, il quale precisa che l'inquadramento nella nona qualifica funzionale va effettuato con decorrenza 31 dicembre 1990, "in conformita' a quanto previsto dall'art. 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254". Dato che la norma contenuta in quest'ultimo articolo prescrive che, in sede di prima applicazione delle disposizioni istitutive della nona qualifica funzionale, sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1 gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato un'anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi, e' sorto il dubbio se il personale che sia stato assunto nelle qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate o superiori in esito a concorsi banditi anteriormente al 13 luglio 1980, per poter ottenere l'inquadramento nella nona qualifica a decorrere dal 31 dicembre 1990, debba aver maturato a tale data un'anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi. Una simile interpretazione non sembra essere aderente ne' al significato ne' alla finalita' della norma in questione, la quale - come e' noto - ha avuto un'origine di carattere pattizio e dovette essere espunta dal testo del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale per il personale del Comparto Ministeri relativo al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990 in seguito al parere n. 1951/89 espresso in merito dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988. A tale proposito il suddetto parere si espresse nel senso che "la disposizione in esame si ricollega a quella contenuta nell'art. 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con la quale s'inquadravano nella nona qualifica funzionale i direttori aggiunti di divisione, il personale con la qualifica di direttore di sezione alla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980, il personale che, sempre a tale data, avesse comunque maturato un'anzianita' di servizio di nove anni e sei mesi, nonche' ulteriori categorie tecnico-professionali". In merito a tale norma e' stato poi ritenuto dall'Adunanza generale che "possa dubitarsi della sua legittimita', in quanto essa prevede un'estensione delle disposizioni di cui alla legge n. 254/1988, laddove tale materia appare sottratta alla disciplina regolamentare, in virtu' del riparto delle competenze effettuato dalla legge quadro, che riserva alla legge i procedimenti di costituzione e di modificazione di stato giuridico.. .. .. Pertanto le apprezzabili finalita' perequative sottese alla disposizione in esame, non pare possano trovare espressione giuridica se non in un atto avente carattere legislativo". Si e' fatta espressa citazione della parte del citato parere n. 1951/89 dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato sopra trascritta perche' in essa vi e' la conferma della validita' dell'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 254/1988 che e' stata data anche dalla Corte dei conti, sezione del controllo, nella delibera n. 2126 del 25 maggio 1989, e da questo Dipartimento in risposta a quesiti a suo tempo proposti da alcune amministrazioni, e cioe' che condizione indispensabile per l'applicazione di detta norma era esclusivamente il possesso di una determinata qualifica o la maturazione di una certa anzianita' di servizio nella carriera direttiva alla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980. Cio' posto e per quello che specificamente rileva, nella fattispecie dell'art. 7 della legge n. 21/1990, il riferimento alla disposizione dell'art. 1 della legge n. 254/1988, sembra ragionevole ritenere che se l'effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi, richiesta per farsi luogo all'inquadramento nella nona qualifica funzionale a decorrere dal 1 gennaio 1987, doveva essere stata maturata, alla data del 13 luglio 1980, da parte del personale della carriera direttiva non rivestente le qualifiche di direttore aggiunto di divisione e di direttore di sezione, essa non costituisce certamente uno dei requisiti essenziali che il personale, assunto nelle qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate in esito a concorsi banditi anteriormente al 13 luglio 1980, debba possedere per poter essere inquadrato nella nona qualifica funzionale dal 31 dicembre 1990. Risulterebbe, poi, del tutto incomprensibile un assunto del genere, ove si consideri che la data in cui il personale contemplato dall'art. 7 della legge n. 21/1991 avrebbe dovuto maturare un'effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di nove anni e sei mesi verrebbe a coincidere con quella del 13 luglio 1980 entro la quale debbono risultare banditi i concorsi di ammissione alla carriera direttiva che debbono essere stati superati dallo stesso personale per aver titolo all'inquadramento. L'elemento costituito dall'anzianita' di servizio nella carriera direttiva di nove ani e sei mesi, quale si desume dall'art. 1 della legge n. 254/1988, non puo', invero, essere preso in considerazione isolatamente e trapiantato sic et simpliciter nel contesto di un'altra disposizione che fa riferimento alla norma in cui esso e' contenuto, perche' occorre tenere anche conto della data in cui tale anzianita' doveva essere maturata. Si porrebbe altrimenti in essere un procedimento interpretativo erroneo, in quanto basato sull'utilizzazione parziale del contenuto del precetto in conformita' al quale il nuovo inquadramento nella nona qualifica funzionale deve avere luogo. Premesso quanto sopra esposto, sembra di tutta evidenza che l'anzianita' di servizio di nove anni e sei mesi nella carriera direttiva, se costituiva uno dei requisiti contemplati dall'art. 1 della legge n. 254/1988 per dar titolo all'inquadramento nella nona qualifica funzionale a far tempo dal 1 gennaio 1987, qualora fosse stata maturata al 13 luglio 1980, non ha una sua autonoma rilevanza, una volta svincolata dalla data in cui era richiesta la sua maturazione, sia perche' non puo' essere logicamente collegata alla data da cui deve avere decorrenza l'inquadramento previsto da una norma successiva, avendo essa una funzione del tutto diversa, sia perche' in quest'ultima norma non vi e' alcun accenno ad una qualsiasi altra data alla quale la maturazione di una siffatta anzianita' possa essere connessa. Ne consegue, allora, che l'elemento dell'anzianita' di servizio e' estraneo al precetto normativo dell'art. 7 della legge n. 21/1991, che condiziona l'inquadramento nella nona qualifica al solo superamento di concorsi per le qualifiche dell' ex carriera direttiva di consigliere o equiparate banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. Del resto, nella relazione illustrativa dello schema di decreto- legge del 24 novembre 1990, n. 344, poi convertito nella legge 21 gennaio 1991, n. 21, e' chiaramente precisato, a proposito della norma poi inclusa nell'art. 7, che l'unico presupposto dell'inquadrabilita' nella nona qualifica funzionale a decorrere dal 31 dicembre 1990 e' rappresentato dal superamento di un concorso ordinario per le qualifiche dell' ex carriera direttiva bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980. Ferma, quindi, restando la validita' di tale precisazione, rivelatrice "dell'intentio", dapprima, delle parti contraenti e, poi, del legislatore, si deve concludere che la conformita' alla previsione dell'art. 1 della legge n. 254/1988, con la quale dev'essere effettuato l'inquadramento nella nona qualifica funzionale con effetto dal 31 dicembre 1990 del personale indicato nell'art. 7 della legge n. 21/1911, riguarda soltanto elementi della norma richiamata che siano logicamente compatibili con la disposizione da applicare e che ne costituiscono un'indispensabile integrazione, il che si riscontra unicamente nella prescrizione che l'inquadramento va eseguito anche in soprannumero. Con l'occasione, si ritiene opportuno chiarire anche un altro aspetto riguardante l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 21/1991. Si tratta di accertare se il riferimento "a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell' ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori" quale modalita' di accesso all'impiego, prevista dall'art. 7 della citata legge n. 21/1991 come requisito per l'inquadramento nella nona qualifica funzionale a decorrere dal 31 dicembre 1990, possa essere inteso in modo da ricomprendervi anche l'esame di idoneita' previsto dall'art. 26- ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tenuto conto di quanto sancito con deliberazione n. 80/90 della Corte dei conti, sezione del controllo, a proposito di analoga fattispecie delineata dall'art. 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, si fa presente che la risposta al suddetto quesito non puo' che essere negativa. Va infatti considerato che il preciso riferimento della norma in esame al concorso ad impiego pubblico, quale procedimento amministrativo i cui atti sono minutamente e vincolatamente disciplinati da legge e regolamento e che consente la selezione solo a mezzo di una serie di prove e di confronti di capacita' costituenti l'esame di concorso, non lascia dubbi sul fatto che per "concorso" debba intendersi quel procedimento volto a garantire la scelta dei migliori tra i capaci nel rispetto della normazione suaccennata. Esso non puo', quindi, essere equiparato all'esame di idoneita' previsto dall'art. 26- ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale, essendo diretto al semplice ed esclusivo accertamento di idoneita', non ha dato luogo a valutazioni atte a garantire la selezione dei migliori tra gli idonei. Il Ministro: GASPARI