Parziale modifica dell'ordinanza n. 1857/FPC del 30 dicembre 1989 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Baunei in provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 2113/FPC).(GU n.83 del 9-4-1991)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante norme per fronteggiare pericoli incombenti per la pubblica incolumita' dovuta a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici; Vista la propria ordinanza n. 1857/FPC del 30 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1990, con la quale si assegnava al comune di Baunei la somma di L. 800.000.000 delle quali L. 300.000.000 per una perizia suppletiva di lavori in atto e L. 500.000.000 per ulteriori interventi a salvaguardia della pubblica incolumita'; Visto il proprio telex n. 57241/OO.PP. del 24 luglio 1990 con il quale si sollecitava un rapido inizio dei lavori, disposti con lo stanziamento sopra citato, pena la revoca del provvedimento; Vista la nota n. 2917 datata 24 agosto 1990 del comune di Baunei con la quale si assicura la prosecuzione dei lavori per L. 300.000.000, mentre si rappresenta di aver disposto una diversa progettazione per l'intervento integrativo di L. 500.000.000; Visto il telex n. 60094/OO.PP. del 13 ottobre 1990 con il quale si sollecita un rapido inizio dei lavori, fissando il termine di consegna degli stessi al 16 novembre 1990 ed il telex n. 40237/OO.PP. del 9 gennaio 1991 con il quale si richiede lo stato di avanzamento degli stessi, ai quali non e' stata data risposta; Ravvisata la necessita' di realizzare celermente anche le opere riguardanti il progetto integrativo di lire 500.000.000, per il permanere dello stato di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 1857/FPC del 30 dicembre 1989 e' cosi' modificato: "Al fine di consentire l'esecuzione delle opere di cui in premessa tese alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Baunei, e' assegnata la somma di L. 300.000.000 (trecentomilioni) al comune medesimo; alla regione Sardegna, ufficio del genio civile di Nuoro, la somma di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni)". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 1991 Il Ministro: LATTANZIO