MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 1991 

  Parziale  modifica  dell'ordinanza n. 1857/FPC del 30 dicembre 1989
concernente interventi diretti ad  eliminare  situazioni  di  rischio
connesse alle condizioni del suolo nel comune di Baunei
in provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 2113/FPC).
(GU n.83 del 9-4-1991)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante norme
per fronteggiare pericoli  incombenti  per  la  pubblica  incolumita'
dovuta a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1857/FPC  del  30 dicembre 1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio  1990,  con
la  quale si assegnava al comune di Baunei la somma di L. 800.000.000
delle quali L. 300.000.000 per una perizia suppletiva  di  lavori  in
atto  e  L. 500.000.000 per ulteriori interventi a salvaguardia della
pubblica incolumita';
  Visto il proprio telex n. 57241/OO.PP. del 24 luglio  1990  con  il
quale  si  sollecitava  un  rapido inizio dei lavori, disposti con lo
stanziamento sopra citato, pena la revoca del provvedimento;
  Vista la nota n. 2917 datata 24 agosto 1990 del  comune  di  Baunei
con   la  quale  si  assicura  la  prosecuzione  dei  lavori  per  L.
300.000.000, mentre si  rappresenta  di  aver  disposto  una  diversa
progettazione per l'intervento integrativo di L. 500.000.000;
  Visto  il telex n. 60094/OO.PP. del 13 ottobre 1990 con il quale si
sollecita un  rapido  inizio  dei  lavori,  fissando  il  termine  di
consegna degli stessi al 16 novembre 1990 ed il telex n. 40237/OO.PP.
del  9  gennaio 1991 con il quale si richiede lo stato di avanzamento
degli stessi, ai quali non e' stata data risposta;
  Ravvisata la necessita' di realizzare  celermente  anche  le  opere
riguardanti  il  progetto  integrativo  di  lire  500.000.000, per il
permanere dello stato  di  pericolo  incombente  per  la  pubblica  e
privata incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  L'art. 1 dell'ordinanza n. 1857/FPC del 30 dicembre 1989  e'  cosi'
modificato:
  "Al  fine di consentire l'esecuzione delle opere di cui in premessa
tese alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di  Baunei,
e'  assegnata  la somma di L. 300.000.000 (trecentomilioni) al comune
medesimo; alla regione Sardegna, ufficio del genio civile  di  Nuoro,
la somma di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni)".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 marzo 1991
                                               Il Ministro: LATTANZIO