MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 1991 

  Proroga  delle convenzioni stipulate dal comune di Monte di Procida
per la esecuzione delle riattazioni degli  immobili  danneggiati  dal
fenomeno bradisismico. (Ordinanza n. 2114/FPC).
(GU n.83 del 9-4-1991)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982,  n.  938,  e  successive
integrazioni;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  209/FPC/ZA  del  10 maggio 1984,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 38  del
25  giugno  1984,  con  cui  si  e' autorizzato il comune di Monte di
Procida ad avvalersi, mediante stipula di convenzioni della durata di
sei mesi,  di  un  tecnico,  un  dattilografo  e  due  applicati  per
assicurare  il  personale necessario all'espletamento delle procedure
relative alla esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati
dal fenomeno bradisismico, dispone con ordinanza n.  155/FPC  del  15
marzo  1984,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 29 marzo
1984;
  Vista l'ordinanza n. 1801/FPC del 9 ottobre  1989,  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale  della  regione  Campania n. 52 del 27 novembre
1989,  con  la  quale  le  predette  convenzioni,  gia'  piu'   volte
prorogate, sono state ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1990;
  Vista  l'ordinanza  n.  1904/FPC del 3 marzo 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 110  del  14  maggio  1990,  con  la  quale  le
convenzioni in argomento sono state prorogate fino al 31 marzo 1991;
  Vista  la  nota  n.  1802  in data 20 febbraio 1991 con la quale il
sindaco del comune di Monte di Procida chiede, in  ottemperanza  alla
deliberazione  della giunta municipale del comune di Monte di Procida
adottata il 7 febbraio 1991, n. 37, la proroga delle convenzioni rel-
ative al sopra  citato  personale  tuttora  impegnato  nell'opera  di
riattazione degli immobili danneggiati dal bradisismo;
  Considerato  che  le richieste di riattazione presentate sono oltre
250 e che a tutt'oggi restano da esaminare ancora n. 59 pratiche;
  Visto il parere favorevole espresso  dal  prefetto  di  Napoli  con
telex  n. 571/BRA/GAB in data 21 marzo 1991 per la concessione di una
proroga limitata a sei mesi degli incarichi conferiti dal  comune  di
Monte di Procida al predetto personale;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  aderire alla sopra esposta richiesta
del sindaco del comune di Monte di  Procida  al  fine  di  permettere
all'apposita   commissione   tecnica   comunale  di  avvalersi  della
collaborazione del personale in argomento per l'esame delle  restanti
richieste di riattazione;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le convenzioni  stipulate  dal  comune  di  Monte  di  Procida  per
l'espletamento   delle   procedure  relative  alla  esecuzione  delle
riattazioni degli immobili danneggiati dal bradisismo  e  di  cui  in
premessa, sono prorogate fino al 31 agosto 1991.
  L'onere  finanziario  fa  carico  ai fondi messi a disposizione del
comune di Monte di Procida  con  le  ordinanze  n.  26/FPC/ZA  dell'8
ottobre  1983,  numero 76/FPC/ZA del 30 novembre 1983 e n. 734/FPC/ZA
del  27  maggio  1986  pubblicate  rispettivamente   nei   Bollettini
ufficiali  della regione Campania n. 58 del 7 novembre 1983, n. 1 del
2 gennaio 1984 e n. 42 del 23 giugno 1986.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 marzo 1991
                                               Il Ministro: LATTANZIO