Decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, riguardante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi. Decreto interministeriale 15 febbraio 1991.(GU n.83 del 9-4-1991)
Vigente al: 9-4-1991
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio II.DD. di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova Al Comando generale della Guardia di finanza e, per conoscenza: Al Servizio generale degli ispettori tributari Con le precedenti circolari del 10 maggio 1990, n. 13 e del 14 novembre 1990, n. 23, questo Ministero ha fornito chiarimenti in ordine alle modalita' di applicazione del credito d'imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, il cui limite di spesa e' stato stabilito dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successivamente aumentato dal decretolegge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Con decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, concernente disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1991, n. 32, e' stata prevista all'art. 1, comma 1, per l'anno 1991, la spesa di lire 150 miliardi in aggiunta a quella indicata nei precedenti decreti- legge, stabilendo, nel successivo comma 2, che il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto-legge n. 90 del 1990, doveva essere emanato entro dieci giorni dalla data dell'8 febbraio 1991 nella quale e' entrato in vigore il suddetto decreto-legge n. 36 del 1991. In attuazione di tale disposizione e' stato emanato il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze 15 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1991, al fine di quantificare nuovamente il credito di imposta massimo attribuibile per ciascun veicolo per il 1991. Tanto premesso, nel confermare le istruzioni impartite con le citate circolari numeri 13 e 23 del 1990, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni. Nuova rideterminazione del credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto terzi. Il decreto interministeriale 15 febbraio 1991 su richiamato, all'art. 3, ha modificato l'ammontare massimo del credito di imposta attribuibile per ciascun veicolo per l'anno 1991, che risulta, pertanto, rideterminato come segue: autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi . . . . . . . . . . L. 900.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi . . . . . . . . . . . " 1.850.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi . . . . . . . . . . . " 5.310.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9.030.000 E' stato ribadito che per i trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computato il peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso. A tale proposito, nella predisposizione dei modelli di dichiarazione, in calce al "Prospetto per la determinazione del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi", allegato al quadro F o al quadro G del modello 740/1991, al modello 750/S e al modello 760/R, e' stato specificato che e' necessario "Per i trattori senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile". Al riguardo, si ritiene di dover precisare che, in relazione a detti trattori, deve essere indicato il relativo peso complessivo, ivi includendo, pertanto, il peso rimorchiabile. Ai fini del calcolo del credito di imposta concesso per il 1991, va rilevato inoltre, che il terzo comma dell'art. 3 del decreto interministeriale 15 febbraio 1991, ha stabilito che il credito di imposta per l'anno 1991, e' ridotto alla misura del 33 per cento della spesa per gasolio e lubrificanti effettivamente sostenuta, al netto dell'IVA, diversamente dalla percentuale del 25 per cento prevista per l'anno 1990. A tale proposito, pertanto, ai fini della compilazione del "Prospetto per la determinazione per masse del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (anno 1991) - Sezione II", allegato al quadro F o al quadro G del modello 740/1991, o al modello 750/S e al modello 760/R, si dovra' tenere conto della suindicata nuova percentuale del 33 per cento, in luogo di quello del 25 per cento ivi indicata. Si ricorda, altresi', che per l'individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del 33 per cento, il comma 4 dell'art. 3 del decreto interministeriale 15 febbraio 1991 stabilisce che va presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.670.000, L. 5.650.000, L. 16.000.000 e L. 27.000.000. Si rammenta, inoltre, che il credito di imposta 1991, attribuibile per ciascun veicolo, come rideterminato dall'art. 3 del decreto interministeriale su indicato, puo' essere scomputato sulle liquidazioni mensili o trimestrali relative all'imposta sul valore aggiunto da effettuare nell'anno 1991, nonche' sui versamenti degli acconti e dei saldi relativi alle imposte sui redditi dovuti con la dichiarazione 1991 per i redditi 1990. Infine, si evidenzia che, a conferma di quanto gia' precisato nelle precedenti istruzioni in materia, l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, ha stabilito che l'eccedenza del credito d'imposta non assorbita per i versamenti da effettuare ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel relativo periodo di imposta, puo' essere scomputata sui versamenti da effettuare nel periodo di imposta successivo. Nel raccomandare agli uffici dell'Amministrzione finanziaria la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, si dispone che le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accusino ricevuta della circolare stessa alla Direzione generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza. Roma, 3 aprile 1991 Il Ministro: FORMICA