UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.87 del 13-4-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di lettere e filosofia in data 20 settembre 1989 e  13
dicembre  1989,  dal consiglio di amministrazione in data 27 febbraio
1990 e dal senato accademico in data 15 marzo 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle  deliberazioni  degli  organi  accademici  e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 12 settembre 1990;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  603  sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
all'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia.
              Scuola di specializzazione in archeologia
  Art. 604. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Genova
la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione  degli
operatori scientifici del patrimonio culturale.
  La  scuola  ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica
nel campo delle discipline archeologiche e di fornire  le  competenze
professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio archeologico.
  La  scuola  rilascia  il diploma di specialista in archeologia (con
l'indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art. 605. - E' previsto il seguente indirizzo di  specializzazione:
archeologia classica.
  Art. 606. - La scuola ha durata di tre anni.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in
sei per ciascun anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti
per l'intero corso di studi.
  Art. 607. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le
facolta'  di  lettere  e  filosofia,  architettura,   giurisprudenza,
ingegneria ed economia e commercio.
  Art. 608. - Il concorso di ammissione e' per esami e titoli.
  L'esame consiste:
    a)  in  una  prova  scritta  su  un  tema  attinente alla cultura
generale del settore;
    b) in  una  prova  pratica,  o  sul  terreno  o  su  riproduzioni
fotografiche o su originali;
    c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.
  Il  candidato  dovra'  dar  prova  di  conoscere  le lingue antiche
attinenti all'indirizzo in cui si specializza  e  almeno  due  lingue
straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.
  Art.  609.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie
letterarie,  in  conservazione  dei  beni  culturali  (con  indirizzo
archeologico), nonche' i laureati in architettura.
  Sono  altresi'  ammessi  coloro  che siano in possesso di titoli di
studio conseguiti presso universita'  straniere  ed  equipollenti  ai
sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  Art.  610. - Le discipline da utilizzare per la specializzazione in
archeologia classica sono raggruppate nelle seguenti aree:
   A) Area delle metodologie e delle tecniche:
   1) archeologia subacquea;
   2) elementi di informatica;
   3) esegesi delle fonti letterarie;
   4) metodologie e tecnica dello scavo;
   5) metrologia antica;
   6) museologia e museografia;
   7) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
   8) teoria e tecnica del restauro;
   9) topografia antica;
   10) disegno e rilievo.
   B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:
   1) archeologia e antichita' celtiche;
   2) archeologia e antichita' egee;
   3) archeologia e antichita' sarde;
   4) paletnologia;
   5) preistoria e protostoria europea.
   C) Area dell'archeologia classica:
   1) archeologia e storia dell'arte greca;
   2) archeologia e storia dell'arte romana;
   3) archeologia e storia dell'arte tardo antica;
   4) archeologia fenicia e punica;
   5) archeologia dell'Italia preromana;
   6) archeologia delle province romane;
   7) epigrafia e antichita' greche e romane;
   8) etruscologia;
   9) numismatica greca e romana;
   10) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana;
   11) storia greca;
   12) storia romana;
   13) storia dell'archeologia;
   14) archeologia della Magna Grecia;
   15) archeologia della Sicilia;
   16) geografia storica del mondo antico.
  F) Area giuridica:
   1) elementi di diritto amministrativo;
   2) estimo;
   3) legislazione dei beni culturali;
   4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
   5) legislazione urbanistica.
  Art.  611. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente
dieci (o piu') insegnamenti, distribuiti sulla base di  un  piano  di
studi  formulato  all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio
della scuola.
  Il consiglio della scuola delibera  ogni  anno  quali  insegnamenti
attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.
  Le  lezioni  saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni,  attivita'  applicative,  sopralluoghi  e  viaggi   di
istruzione.
  Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:
   cinque  (o  piu')  fra  le  discipline  dell'area  dell'indirizzo:
archeologia classica;
   due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle
tecniche;
   due (o piu') fra le discipline di due differenti aree  di  diversa
specializzazione;
   una (o piu') fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,  due  almeno  dei   quali   composti   con   discipline
dell'ambito  di  specializzazione  prescelto.  Gli altri insegnamenti
saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani  di
studi.  L'attivita' didattica comprende per ogni anno cinquecento ore
da  distribuire  tra  cicli  di  lezioni,  seminari,   esercitazioni,
attivita'  pratiche  guidate. Alle attivita' pratiche dovranno essere
dedicate non meno di duecentocinquanta ore.
  I corsi possono essere articolati  in  moduli;  ciascun  modulo  e'
costituito  da  piu'  programmi  monografici  di  discipline,  scelte
nell'ambito delle diverse aree integrantisi a costituire  una  unita'
organica  di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu'
docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di  lezioni  coordinate
nel  tema  e  nei  tempi  con quello degli altri docenti dello stesso
modulo. Il modulo e' affidato ad un docente, che oltre a svolgere  il
proprio  programma  coordina  quello  degli  altri  docenti.  Ciascun
insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare.
  Art.  612.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,   su
deliberazione  del  consiglio  della  scuola,  un  periodo  di studio
all'estero sulla base dei  programmi  predisposti  in  dipendenza  di
appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere.
Il  profitto  della  permanenza  all'estero viene valutato nell'esame
generale dell'anno.
  Nel corso del terzo anno gli allievi  potranno  fare  un  tirocinio
presso   una   sovrintendenza   ai   beni  culturali,  programmato  e
organizzato dalla scuola di intesa con le  competenti  autorita'.  La
frequenza  delle  lezioni,  delle  conferenze,  dei  seminari,  delle
esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche sono
obbligatorie.
  Art.  613.  -  Gli  allievi  parteciperanno  a  scavi programmati e
organizzati dalla scuola d'intesa con  le  competenti  autorita'.  Lo
scavo  verra'  condotto  da  uno  o  piu' professori della scuola che
cureranno l'addestramento degli allievi.
  Art. 614. - L'Universita' su proposta del  consiglio  della  scuola
stipula  convenzioni  con  enti  pubblici  o privati con finalita' di
sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione  di  strutture  extra
universitarie  in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento
delle attivita' di  formazione  degli  specializzandi  ai  sensi  del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati
prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  Art. 615. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal
direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 3 dicembre 1990
                                                           Il rettore