Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1991.(GU n.88 del 15-4-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3 del proprio decreto del 28 giugno 1989, come modificato dal decreto del 26 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del 25 marzo 1991, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 1991, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1990, con il quale e' stato fissato, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1991, il tasso semestrale variabile da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui ai decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, recanti provvedimenti per la finanza locale; Visto il decreto del 10 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e' stata fissata per l'anno 1991, nella misura dello 0,95%; Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991: rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,38%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 12,90%; Ritenute valide tali comunicazioni; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Decreta: Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e' pari: a) al 12,75% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67; b) al 12,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989; c) al 12,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 26 giugno 1990; d) al 13,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991. Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva per il credito fondiario ed edilizio tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 1991 Il Ministro: CARLI