UNIVERSITA' DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.89 del 16-4-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II", approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del
consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 19 luglio 1990  e
del  10 novembre 1990; del senato accademico del 20 luglio 1990 e del
consiglio di amministrazione del 23 luglio 1990;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visti il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nella seduta del 23 novembre 1990;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II",
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli articoli da 508 a 516, relativio alla scuola di perfezionamento
in storia dell'arte medievale e moderna, sono soppressi e sostituiti,
con   il   seguente  scorrimento  della  numerazione  degli  articoli
successivi, dai seguenti nuovi articoli:
                     Scuola di specializzazione
               in storia dell'arte e delle arti minori
  Art. 508. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Napoli
"Federico II" la scuola di specializzazione  in  storia  dell'arte  e
arti  minori  per  la  formazione  degli  operatori  scientifici  del
patrimonio culturale.
  La scuola ha lo scopo di approfondire la  preparazione  scientifica
nel  campo  delle  discipline  storico-artistiche  e  di  fornire  le
competenze professionali finalizzate  alla  tutela,  conservazione  e
valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
  La  scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte e
delle arti minori (con indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art. 509. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   storia dell'arte medievale e moderna;
   storia dell'arte contemporanea;
   storia delle arti minori.
  Art. 510. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni.
  In base alle strutture e alle attrezzature disponibili,  la  scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
venticinque   per  ciascun  anno  di  corso,  e  complessivamente  di
settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
  Art.  511.  - All'attuazione delle attivita' didattiche provvede la
facolta' di lettere e filosofia.
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola.
  Art.  512.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di  lettere,
magistero  e  architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in
possesso di titoli di studio conseguiti presso universita'  straniere
ed  equipollenti,  ai  sensi  dell'art. 382 del testo unico 31 agosto
1933, n. 1592, a quelli richiesti al comma precedente.
  Art.  513.  -  Le  discipline  da   utilizzare   per   le   diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
   A) Area delle metodologie e delle tecniche:
   1)  elementi  di  informatica e di scienza della catalogazione dei
beni culturali;
   2) metodologia e didattica degli audiovisivi;
   3) iconologia ed iconografia;
   4) museologia e museografia;
   5) paleografia e diplomatica;
   6) storia e tecnica del restauro;
   7) storia della fotografia;
   8) storia dell'architettura;
   9) letteratura artistica;
   10) metodologia della storia dell'arte;
   11) Estetica;
   12) fenomologia degli stili;
   13) sociologia dell'arte;
   14) psicologia dell'arte;
   15) elementi di chimica;
   16) storia delle tecniche artistiche;
   17) museo tecnica;
   18) storia del teatro;
   19) storia della musica.
   B) Area di interesse generale:
   1) storia del collezionismo;
   2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
   3) araldica;
   4) storia dello spettacolo;
   5) archivistica;
   6) storia medievale;
   7) storia moderna;
   8) storia contemporanea;
   9) storia della liturgia;
   10) agiografia;
   11) storia della chiesa;
   12) epigrafia medievale e moderna;
   13) storia del costume;
   14) storia comparata dell'arte europea;
   15) storia sociale dell'arte.
   C) Area delle arti minori (o applicate):
   1) storia delle arti minori (o applicate);
   2) storia della miniatura;
   3) storia delle arti applicate e industriali;
   4) storia del costume e della moda;
   5) storia del libro a stampa illustrata;
   6) storia dell'oreficeria;
   7) numismatica e sfragistica;
   8) storia delle maioliche;
   9) storia dei tessili.
   D) Area della storia dell'arte medievale:
   1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
   2) storia dell'arte islamica;
   3) archeologia medievale;
   4) storia dell'arte bizantina;
   5) storia dell'arte moderna;
   6) storia dell'architettura medievale.
   E) Area della storia dell'arte moderna:
   1) storia dell'arte del Rinascimento;
   2) storia dell'arte dell'eta' barocca;
   3) storia dell'arte fiamminga e olandese;
   4) storia dell'arte e dei Paesi europei;
   5) storia dell'arte moderna;
   6) storia dell'architettura moderna.
   E) Area della storia dell'arte contemporanea:
   1) archeologia industriale;
   2) storia del cinema;
   3) storia dell'arte contemporanea;
   4) storia e tecnica della fotografia;
   5) storia dell'architettura contemporanea.
   G) Area giuridica:
   1) elementi di diritto amministrativo;
   2) estimo;
   3) legislazione dei beni culturali;
   4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
   5) legislazione urbanistica.
  Art.  514. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente
almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un  pi-
ano  di  studi  formulato  all'inizio del primo anno ed approvato dal
consiglio della scuola.
  Il consiglio della scuola delibera  ogni  anno  quali  insegnamenti
attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.
  Le  lezioni  saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni, attivita' applicative, viaggi di istruzione.
  Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:
   cinque  (o  piu')  tra  le  discipline  dell'area   dell'indirizzo
prescelto;
   due (o piu') tra le discipline dell'area delle metodologie e delle
tecniche;
   due  (o  piu') tra le discipline di due differenti aree di diverso
indirizzo;
   uno (o piu') tra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,   due   almeno   dei   quali  composti  con  discipline
dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto.  Gli  altri
insegnamenti  saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze
dei piani di studio.
  L'attivita'  didattica  comprende per i primi due anni quattrocento
ore da distribuire tra cicli  di  lezioni,  seminari,  esercitazioni,
attivita'  pratiche  guidate.  Per  il  terzo  anno,  che deve essere
prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione  scritta
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982,
l'attivita' didattica comprende duecento ore.
  Alle  attivita'  pratiche  dovranno  essere  dedicate  non  meno di
duecentocinquanta ore.
  I corsi d'insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun
modulo puo' essere costituito da piu' programmi monografici di disci-
pline,  scelte  nell'ambito  delle  diverse  aree,   integrantisi   a
costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici
sono affidati a piu' docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di
lezioni  coordinate,  nel  tema  e  nei tempi, con quello degli altri
docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente  che,
oltre  a  svolgere  il proprio programma, coordina quello degli altri
docenti.  Ciascun  insegnamento,  comunque,  dovra'  avere  un  unico
titolare.
  Art.   515.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,  su
deliberazione del  consiglio  della  scuola,  un  periodo  di  studio
all'estero,  sulla  base  dei programmi predisposti, in dipendenza di
appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane  o  straniere.
Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo proce-
dure individuate dal consiglio della scuola.
  Art.  516. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stipula convenzioni con enti pubblici  e  privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento  di  ricerche e di utilizzazione di strutture extra-
universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo  svolgimento
di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  382/80  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/82. Tra gli enti pubblici  di  cui
al  comma  precedente  vanno  considerati  prioritariamente  gli enti
pubblici a base territoriale.
  Art. 517. - La commissione per l'esame  di  diploma  e'  costituita
secondo le consuete modalita' per gli esami universitari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 8 febbraio 1991
                                             p. Il rettore: CARAMAZZA