Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.89 del 16-4-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 19 luglio 1990 e del 10 novembre 1990; del senato accademico del 20 luglio 1990 e del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1990; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visti il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 novembre 1990; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 508 a 516, relativio alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medievale e moderna, sono soppressi e sostituiti, con il seguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori Art. 508. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" la scuola di specializzazione in storia dell'arte e arti minori per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte e delle arti minori (con indicazione dell'indirizzo seguito). Art. 509. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: storia dell'arte medievale e moderna; storia dell'arte contemporanea; storia delle arti minori. Art. 510. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 511. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvede la facolta' di lettere e filosofia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 512. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di lettere, magistero e architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti al comma precedente. Art. 513. - Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: A) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali; 2) metodologia e didattica degli audiovisivi; 3) iconologia ed iconografia; 4) museologia e museografia; 5) paleografia e diplomatica; 6) storia e tecnica del restauro; 7) storia della fotografia; 8) storia dell'architettura; 9) letteratura artistica; 10) metodologia della storia dell'arte; 11) Estetica; 12) fenomologia degli stili; 13) sociologia dell'arte; 14) psicologia dell'arte; 15) elementi di chimica; 16) storia delle tecniche artistiche; 17) museo tecnica; 18) storia del teatro; 19) storia della musica. B) Area di interesse generale: 1) storia del collezionismo; 2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica; 3) araldica; 4) storia dello spettacolo; 5) archivistica; 6) storia medievale; 7) storia moderna; 8) storia contemporanea; 9) storia della liturgia; 10) agiografia; 11) storia della chiesa; 12) epigrafia medievale e moderna; 13) storia del costume; 14) storia comparata dell'arte europea; 15) storia sociale dell'arte. C) Area delle arti minori (o applicate): 1) storia delle arti minori (o applicate); 2) storia della miniatura; 3) storia delle arti applicate e industriali; 4) storia del costume e della moda; 5) storia del libro a stampa illustrata; 6) storia dell'oreficeria; 7) numismatica e sfragistica; 8) storia delle maioliche; 9) storia dei tessili. D) Area della storia dell'arte medievale: 1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica; 2) storia dell'arte islamica; 3) archeologia medievale; 4) storia dell'arte bizantina; 5) storia dell'arte moderna; 6) storia dell'architettura medievale. E) Area della storia dell'arte moderna: 1) storia dell'arte del Rinascimento; 2) storia dell'arte dell'eta' barocca; 3) storia dell'arte fiamminga e olandese; 4) storia dell'arte e dei Paesi europei; 5) storia dell'arte moderna; 6) storia dell'architettura moderna. E) Area della storia dell'arte contemporanea: 1) archeologia industriale; 2) storia del cinema; 3) storia dell'arte contemporanea; 4) storia e tecnica della fotografia; 5) storia dell'architettura contemporanea. G) Area giuridica: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) estimo; 3) legislazione dei beni culturali; 4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali; 5) legislazione urbanistica. Art. 514. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un pi- ano di studi formulato all'inizio del primo anno ed approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicative, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente: cinque (o piu') tra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; due (o piu') tra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due (o piu') tra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo; uno (o piu') tra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L'attivita' didattica comprende per i primi due anni quattrocento ore da distribuire tra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, l'attivita' didattica comprende duecento ore. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore. I corsi d'insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo puo' essere costituito da piu' programmi monografici di disci- pline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. Art. 515. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero, sulla base dei programmi predisposti, in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo proce- dure individuate dal consiglio della scuola. Art. 516. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra- universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. Art. 517. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita secondo le consuete modalita' per gli esami universitari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 8 febbraio 1991 p. Il rettore: CARAMAZZA