UNIVERSITA' DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.88 del 15-4-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
12 marzo, 12 maggio 1983 e 1› marzo 1988 del consiglio della facolta'
di  medicina  e chirurgia I; alle deliberazioni del senato accademico
dell'8 aprile, 10 giugno 1983 e 8 luglio 1988;  e  del  consiglio  di
amministrazione del 27 giugno 1983 e 25 luglio 1988;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di  questo
Ateneo  e  ritenuti  validi dal Consiglio universitario nazionale nel
suo parere;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Napoli  "Federico  II",
approvato  e  modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nell'art. 748, concernente l'elencazione  delle  scuole  dirette  a
fini speciali, suddivise per facolta', istituite presso l'Universita'
degli  studi  di  Napoli,  alla facolta' di medicina e chirurgia I e'
inserita una nuova  scuola  con  la  seguente  denominazione:  scuola
diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica
e psicosociale.
  Dopo  l'art.  758, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli  articoli  successivi  sono  aggiunti  i  seguenti  articoli  e
intitolazione  relativi  alla istituzione della scuola diretta a fini
speciali   per   tecnici   della   riabilitazione   psichiatrica    e
psicosociale.
             Scuola diretta a fini speciali per tecnici
          della riabilitazione psichiatrica e psicosociale
  Art.  759.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
tecnici  della  riabilitazione  psichiatrica  e  psicosociale  presso
l'Universita' degli studi di Napoli.
  La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento del diploma di
tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di  tecnico della riabilitazione
psichiatrica e psicosociale.
  Art. 760. - Il corso di studi ha la durata di tre  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita'  pratiche  guidate (tirocinio professionale), queste ultime
per il 50% delle ore previste (ducecento ore).
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art. 761. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvedono la prima facolta' di medicina e
chirurgia e l'istituto di psicologia medica e psichiatria.
  Art. 762. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti  determinati
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto di diploma di scuola secondaria in misura pari
al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 763. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   struttura e funzioni del S.N.;
   psicologia;
   neurofisiopatologia;
   clinica psichiatrica;
   psicoterapia;
   riabilitazione psichiatrica;
   teoria e tecnica dei test;
   psichiatria sociale e transculturale.
 2› Anno:
   psicoterapia;
   neuropsichiatria;
   psicogeriatria;
   riabilitazione psichiatrica;
   psichiatria forense e legislazione psichiatrica.
   a) Indirizzo tecnico-riabilitativo:
   tecniche di riabilitazione psicomotoria;
   tecniche di terapia occupazionale;
   tecniche  di  rieducazione   dei   disturbi   del   linguaggio   e
dell'apprendimento.
   b) Indirizzo socio-psicoterapeutico:
   psicoterapia di gruppo;
   tecniche di psicoterapia espressiva;
   comunita' terapeutiche.
  3› Anno:
   tirocinio pratico ed esercitazione.
  Gli  studenti,  sono  altresi'  tenuti  a  frequentare  un corso di
inglese  scientifico.  L'esame  relativo,   da   svolgersi   mediante
colloquio  e  traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro
il primo biennio.
  Art. 764. - Durante i tre anni di corso e' richiesta  la  frequenza
dei  reparti  e degli ambulatori dell'istituto di psicologia medica e
psichiatria della prima facolta' medica dell'Universita'  di  Napoli.
La  frequenza  per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
allievo   un   adeguato   periodo   di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consenta  allo  studente  ed al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  765. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Detto  esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di
esame di Stato.
  L'esame  di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una   commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una  dissertazione
scritta  su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativo assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 31 ottobre 1989
                                                Il rettore: CILIBERTO