Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Torgiano".(GU n.89 del 16-4-1991)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Torgiano", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 28 marzo 1968) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 16 marzo 1979), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. -------- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Torgiano" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Torgiano", preceduta dalla specificazione relativa al colore o al nome dei vitigni o seguita dalla specificazione "spumante", e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. - I vini a denominazione di origine controllata "Torgiano" debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: a) "Bianco di Torgiano": Trebbiano Toscano: 50-70%; Grechetto: 15-40%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%. b) "Rosso di Torgiano": Sangiovese: 50-70%; Canaiolo: 15-30%; Trebbiano Toscano: fino al 10%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%. c) "Rosato di Torgiano": Sangiovese: 50%; Canaiolo: 15-30%; Trebbiano Toscano: fino al 10%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%. d) "Chardonnay di Torgiano": Chardonnay: almeno l'85%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%. e) "Pinot Grigio di Torgiano": Pinot Grigio: almeno l'85%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%. f) "Riesling italico di Torgiano": Riesling italico: almeno l'85%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%. g) "Cabernet Sauvignon di Torgiano": Cabernet Sauvignon: almeno l'85%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%. h) "Pinot Nero di Torgiano": Pinot Nero: almeno l'85%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%. i) "Torgiano Spumante": Chardonnay: 40-50%; Pinot Nero: 40-50%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugia presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%. Art. 3. - Le uve destinate alla produzione dei vini "Torgiano" devono essere prodotte nell'intero territorio comunale di Torgiano in provincia di Perugia. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini: "Bianco di Torgiano"; "Rosso di Torgiano"; "Rosato di Torgiano"; "Chardonnay di Torgiano"; "Pinot Grigio di Torgiano"; "Riesling di Torgiano"; "Cabernet Sauvignon di Torgiano"; "Pinot Nero di Torgiano"; "Torgiano Spumante", devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le relative caratteristiche. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione idonee esclusi i terreni umidi ed in prossimita' dei fiumi Tevere e Chiascio. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Torgiano" non deve essere superiore a: quintali 125 a ettaro per i vini "Bianco di Torgiano" e "Chardonnay di Torgiano"; quintali 120 a ettaro per i vini "Rosso di Torgiano" e "Rosato di Torgiano"; quintali 115 a ettaro per i vini "Riesling italico di Torgiano" e "Pinot Grigio di Torgiano"; quintali 90 a ettaro per i vini "Pinot Nero di Torgiano" e "Cabernet Sauvignon di Torgiano"; quintali 100 a ettaro per il vino "Torgiano Spumante". A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti sopra indicati. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per tutti i vini. Qualora detta resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Art. 5. - Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sottoindicati: "Bianco di Torgiano", "Chardonnay di Torgiano", "Pinot Grigio di Torgiano", "Riesling di Torgiano", "Spumante di Torgiano", 10,5 gradi; "Rosso di Torgiano" e "Rosato di Torgiano", 11,5 gradi; "Cabernet Sauvignon di Torgiano" e "Pinot Nero di Torgiano" 12 gradi. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del comune di Torgiano e dei comuni limitrofi. Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini del "Torgiano Spumante" devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore ad anni due di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia. Le operazioni di affinamento in bottiglia dei vini "Rosso di Torgiano", "Cabernet Sauvignon di Torgiano" e "Pinot Nero di Torgiano" della durata di almeno sei mesi, possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe e tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1 dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Art. 6. - I vini "Torgiano" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) "Bianco di Torgiano": colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, floreale gradevole; sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; estratto secco netto minimo: 14 gr/1; acidita' totale minima: 5,5 g/1. b) "Rosso di Torgiano": colore: rosso rubino; odore: vinoso, delicato; sapore: asciutto armonico di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; estratto secco netto minimo: 20 gr/1; acidita' totale minima: 5 g/1. c) "Rosato di Torgiano": colore: rosa salmone tenue; odore: fruttato; sapore: asciutto, fresco, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 15 gr/1; acidita' totale minima: 5,5 g/1. d) "Chardonnay di Torgiano": colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: profumo caratteristico, intenso gradevole; sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; estratto secco netto minimo: 14 gr/1; acidita' totale minima: 5,5 g/1. e) "Pinot Grigio di Torgiano": colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, fine e fruttato; sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; estratto secco netto minimo: 14 gr/1; acidita' totale minima: 5,5 g/1. f) "Riesling Italico di Torgiano": colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato; sapore: gradevolmente acidulo, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; estratto secco netto minimo: 14 gr/1; acidita' totale minima: 5,5 g/1. g) "Cabernet Sauvignon di Torgiano": colore: rosso granato; odore: intenso, persistente, tipico del vitigno; sapore: asciutto con retrogusto caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; estratto secco netto minimo: 20 gr/1; acidita' totale minima: 5 g/1. h) "Pinot Nero di Torgiano": colore: rosso granato tendente al porpora; odore: pieno, persistente, tipico del vitigno; sapore: asciutto, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; estratto secco netto minimo: 20 gr/1; acidita' totale minima: 5 g/1. i) "Torgiano Spumante": perlage: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: leggero e piacevolmente fruttato; sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e biancospino; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 18 gr/1; acidita' totale minima: 6 g/1. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' e l'estratto secco. Art. 7. - Nella designazione della denominazione di origine controllata "Torgiano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente pevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "Superiore", "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato" e similari. E' consentita l'indicazione degli estremi catastali del vigneto da cui il vino effettivamente deriva, nonche' le indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche' l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, aree, zone e localita' comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Torgiano" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e debbono essere immesse al consumo in recipienti sigillati. I recipienti di capacita' compresa tra 0,375 lt e 5 lt debbono essere esclusivamente di vetro chiusi con tappo di sughero e di forma atta a salvaguardare l'immagine.