DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1991 

  Indizione del referendum popolare per  l'abrogazione  parziale  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957, n. 361,
concernente approvazione del testo unico delle  leggi  recanti  norme
per la elezione della Camera dei deputati.
(GU n.91 del 18-4-1991)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 47 emessa in data
17 gennaio 1991 e depositata in cancelleria in data 2 febbraio 1991 -
comunicata in data 2  febbraio  1991  e  pubblicata  nella  1a  serie
speciale  della  Gazzetta Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 1991, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge  -  con  la  quale  e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione parziale del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati", nei termini in detta
sentenza indicati;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 aprile 1991;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                              Decreta:
  E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: "Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati", limitatamente  alle  seguenti  parti:  art.  4,  terzo
comma,  limitatamente  alle parole "attribuire preferenze, per"; art.
58, secondo comma, limitatamente alle parole  "e  indicando  in  ogni
caso  le  modalita' e il numero dei voti di preferenza che l'elettore
ha facolta' di esprimere"; art. 59, secondo comma, limitatamente alle
parole "Il numero delle preferenze  e'  di  tre,  se  i  deputati  da
eleggere  sono  fino a 15; di quattro, da 16 in poi."; art. 60, primo
comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe  tracciate"  e
limitatamente  alle  parole  "dei candidati preferiti, compresi nella
lista medesima"; sesto comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun
contrassegno di lista ma abbia scritto  una  o  piu'  preferenze  per
candidati  compresi  tutti  nella medesima lista, s'intende che abbia
votato la lista alla quale appartengono i preferiti."; settimo comma:
"Se l'elettore abbia segnato piu' di un  contrassegno  di  lista,  ma
abbia scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una
soltanto  di  tali  liste,  il  voto  e'  attribuito  alla  lista cui
appartengono i candidati indicati."; ottavo comma, limitatamente alle
parole "al numero stabilito per il  collegio"  e  limitatamente  alle
parole  "Rimangono  valide le prime."; art. 61; art. 68, primo comma,
punto 1), limitatamente alle  parole  "il  numero  progressivo  della
lista  per  la  quale  e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai
quali e' attribuita" e limitatamente alle parole  "o  il  numero  dei
candidati   stessi   nella   rispettiva  lista  secondo  l'ordine  di
presentazione,"; art. 76, primo  comma,  n.  1),  limitatamente  alla
parola "61,".
  I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 9 giugno
1991.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 17 aprile 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno
                                  MARTELLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia