DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1991
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.(GU n.91 del 18-4-1991)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 47 emessa in data 17 gennaio 1991 e depositata in cancelleria in data 2 febbraio 1991 - comunicata in data 2 febbraio 1991 e pubblicata nella 1a serie speciale della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 1991, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati", nei termini in detta sentenza indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle seguenti parti: art. 4, terzo comma, limitatamente alle parole "attribuire preferenze, per"; art. 58, secondo comma, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso le modalita' e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di esprimere"; art. 59, secondo comma, limitatamente alle parole "Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi."; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima"; sesto comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti."; settimo comma: "Se l'elettore abbia segnato piu' di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati."; ottavo comma, limitatamente alle parole "al numero stabilito per il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime."; art. 61; art. 68, primo comma, punto 1), limitatamente alle parole "il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita" e limitatamente alle parole "o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,"; art. 76, primo comma, n. 1), limitatamente alla parola "61,". I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 9 giugno 1991. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia