Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.93 del 20-4-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Siena; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1990, favorevole all'istituzione della scuola di specializzazioneper la formazione di funzionari e dirigenti pubblici; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'ultimo articolo del titolo X dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena, relativo alle scuole di specializzazione, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, inerenti all'istituzione della scuola di specializzazione per la formazione di funzionari e dirigenti pubblici. Scuola di specializzazione per la formazione di funzionari e di dirigenti pubblici Art. 548. - Nell'Universita' degli studi di Siena e' istituita la scuola di specializzazione per la formazione di funzionari e di dirigenti pubblici. La scuola ha lo scopo di: a) formare operatori specializzati in grado di svolgere compiti dirigenziali nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici, nonche' in grado di esercitare consulenza professionale a favore dei soggetti su menzionati; b) favorire la ricerca su temi strumentali al conseguimento degli obiettivi formativi della scuola; c) pubblicare dispense testi e lavori scientifici utili alla preparazione ed alla formazione dei partecipanti ai corsi; d) organizzare attivita' seminariali. La scuola rilascia il titolo di specialista in amministrazione pubblica. Art. 549. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche provvede il consiglio della scuola. Ai fini del coordinamento della programmazione didattica il consiglio della scuola puo' avvalersi di un comitato scientifico consultivo costituito dal direttore della scuola e dai responsabili delle diverse aree disciplinari. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede e la direzione della scuola. Art. 550. - La scuola ha la durata di due anni. Per ciascun anno di corso sono previste almeno duecentoquaranta ore di insegnamento e almeno duecentodieci ore di attivita' pratiche guidate. L'insegnamento e' svolto con un numero di almeno dieci corsi annuali. Art. 551. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in economia e commercio, economia aziendale, economia politica, giurisprudenza, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche ed economiche, sociologia, scienze economiche e sociali, scienze politiche. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che sono in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, equipollente, a norma di legge, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 552. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame secondo le modalita' e la valutazione dei punteggi determinati dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Art. 553. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in diciannove per ciascun anno di corso per un totale di trentotto specializzandi. Art. 554. - I corsi comprendono l'insegnamento delle seguenti materie raggruppate per aree affini: a) Diritto pubblico interno e internazionale: 1) organizzazione e procedimenti amministrativi; 2) sistema delle fonti nazionali e comunitarie; 3) diritto comparato della pubblica amministrazione; 4) rapporto di pubblico impiego. b) Sociologia delle organizzazioni: 1) sociologia del lavoro; 2) sociologia e scienza dell'organizzazione; 3) psicologia sociale. c) Contrattazione collettiva: 1) diritto sindacale e comparato; 2) gestione del rapporto individuale di lavoro; 3) teoria e tecnica della contrattazione collettiva; 4) organizzazione aziendale e direzione del personale. d) Contabilita' dello Stato: 1) contabilita' pubblica; 2) ragioneria pubblica; 3) gestione del bilancio e delle risorse; 4) management pubblico. e) Politica economica: 1) macro e micro economia avanzata; 2) struttura e problemi dell'economia italiana; 3) politica economica e finanziaria; 4) metodi quantitativi; 5) teoria dei sistemi informatici. f) Scienza dell'amministrazione: 1) scienza dell'amministrazione. g) Organizzazione e direzione delle amministrazioni e delle imprese pubbliche: 1) organizzazione e direzione delle amministrazioni e delle imprese pubbliche. h) Economia politica: 1) economia politica. i) Scienza delle finanze e diritto finanziario: 1) finanza pubblica. l) Diritto amministrativo: 1) diritto degli enti locali. Art. 555. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: FONDAMENTALI: 1) organizzazione e procedimenti amministrativi ore minime 30 2) sistema delle fonti nazionali e comunitarie . . . . . " 30 3) contabilita' pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 4) politica economica e finanziaria . . . . . . . . . . " 30 COMPLEMENTARI: 1) diritto comparato della pubblica amministrazione; 2) diritto sindacale comparato; 3) organizzazione aziendale e direzione del personale; 4) ragioneria pubblica; 5) struttura e problemi dell'economia italiana; 6) macro e micro economia avanzata; 7) scienza dell'amministrazione. 2 Anno: FONDAMENTALI: 1) sociologia e scienza dell'organizzazione ore minime 30 2) teoria e tecnica della contrattazione collettiva . . " 30 3) management pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 4) macro e micro economia avanzata . . . . . . . . . . . " 30 COMPLEMENTARI: 1) rapporto di pubblico impiego; 2) sociologia del lavoro; 3) psicologia sociale; 4) gestione del rapporto individuale di lavoro; 5) gestione del bilancio e delle risorse; 6) metodi quantitativi; 7) teoria dei sistemi informatici. Art. 556. - Fino a tre insegnamenti possono essere sostituiti con un numero doppio di insegnamenti semestrali appartenenti alle stesse aree. Per ogni biennio il consiglio della scuola determina, diviso per area e per anno, gli insegnamenti complementari da attivare. Art. 557. - Per l'opzione di cui all'art. 556 gli spiecializzandi, all'inizio di ogni anno accademico, dovranno presentare al consiglio della scuola un piano di studio nel quale dovranno essere indicati gli insegnamenti annuali e semestrali che intendono frequentare. La scelta dei corsi opzionali dovra' costituire l'orientamento all'interno della specializzazione; tutta l'attivita' sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Gli specializzandi inoltre dovranno scegliere gli insegnamenti complementari stabiliti per l'anno di iscrizione. Il piano di studio sara' approvato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta all'estero in centri di ricerca, uffici, studi universitari o extrauniversitari. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 558. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1988, n. 162. Art. 559. - Per l'ammissione agli esami teorico-pratici annuali e all'esame finale deve essere comprovata la frequenza ad almeno 3/4 delle lezioni ed almeno 3/4 delle attivita' pratiche. Art. 560. - Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 561. - Il corso di studi della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta concordata con i docenti della scuola. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, 7 febbraio 1991 Il rettore: BERLINGUER