MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 aprile 1991 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro  al  portatore  a  novantuno
giorni.
(GU n.94 del 22-4-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1991;
                              Decreta:
  Per  il 30 aprile 1991 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
novantuno  giorni  con  scadenza  il  30  luglio  1991 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1991.
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra'  con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21
del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di  cui
alla  lettera  a)  dell'art.  19  puo'  essere  presentata fino ad un
importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato  nella
misura  di  5  centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del
Ministero del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di  categoria,  degli  istituti  di credito speciale e delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato  decreto
ministeriale del 31 dicembre 1990.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre  1990  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non  oltre
le ore 12 del giorno 23 aprile 1991, con l'osservanza delle modalita'
stabilite  nell'art.  9  del  citato decreto ministeriale 31 dicembre
1990.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 17 aprile 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 332