MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 aprile 1991, n. 3 

  Imposta  INVIM  - applicazione art. 6, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  643,  e  successive
modificazioni. Mutamento di indirizzo interpretativo.
(GU n.93 del 20-4-1991)
 
 Vigente al: 20-4-1991  
 

                                   Alle intendenze di finanza
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle  tasse  e  imposte  indirette
                                  sugli affari
                                  Agli uffici del registro
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  (rif. fg. n. 13864 - Cons.  9255/90
                                  - del 21 febbraio 1991)
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Alla Direzione generale delle tasse
                                  e  delle  imposte  indirette  sugli
                                  affari   ed  alle  altre  direzioni
                                  generali
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni d'Italia
  Si  premette  che  il testo vigente del sesto comma dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  643,
disciplinante l'imposta INVIM -
a  seguito delle modifiche apportate dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e della legge 22 dicembre  1975,
n.  694  -  e'  il  seguente:  "In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area l'imposta e'  liquidata  separatamente  sull'incremento  di
valore  dell'area  verificatosi  sino  all'inizio della costruzione e
sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data  di
ultimazione   della   costruzione  e  quella  del  trasferimento  del
fabbricato o del compimento del decennio".
  Sul  problema  dell'applicabilita'  o  meno  di  tale   particolare
criterio  di determinazione dell'incremento di valore imponibile alla
fattispecie di demolizione di fabbricato preesistente con  successiva
ricostruzione   sull'area   di   risulta,   nonche'   a   quella   di
ristrutturazione  integrale  dell'edificio,  la   posizione   assunta
dall'Amministrazione  finanziaria  e'  stata  finora  indirizzata nel
senso di considerare la norma in discorso come avente una portata del
tutto eccezionale. Cio' in quanto, a  seguito  della  sua  estensione
anche  a  soggetti  diversi dalle imprese di costruzione (per effetto
della modifica apportata dalla legge 22 dicembre 1975,  n.  694),  la
disposizione   avrebbe   perso   la  sua  giustificazione  originaria
incentrata sulla necessita' di depurare dall'incremento di valore  la
parte  di esso ascrivibile a profitto di impresa, assumendo cosi' una
mera funzione agevolativa; conseguentemente, non potendo la norma che
essere interpretata restrittivamente, l'unica  ipotesi  riconducibile
nel  sesto  comma  dell'art.  6  non  poteva  che essere quella della
costruzione su area "vergine" e, quindi, non su  area  risultante  da
demolizioni  di  fabbricati  siano  esse totali o, a maggior ragione,
parziali.
  All'orientamento  ministeriale  si  e'  andata  contrapponendo   la
giurisprudenza,  alquanto  costante,  delle commissioni tributarie e,
particolarmente, della commissione  tributaria  centrale,  la  quale,
partendo   da   interpretazioni  estensive  e  sotto  taluni  aspetti
analogiche, ha ricompreso nell'ambito di applicazione del detto sesto
comma  anche  le  ipotesi  di  ricostruzione su area risultante dalla
totale demolizione di fabbricato preesistente e  di  ristrutturazione
ab imis del vecchio edificio.
  La  sez.  I  della Corte di cassazione e' intervenuta, per la prima
volta, con la sentenza n. 4968 del 28 maggio  1990  e  con  le  altre
conformi  della  stessa data, affrontando lo specifico problema delle
ristrutturazioni, che ha fatto rientrare nel sesto comma dell'art.  6
a  condizione  che  "l'opera  di  demolizione sia cosi' penetrante ed
avanzata da ridurre  l'originaria  costruzione  a  semplici  elementi
strutturali  residui  privi,  in  quanto tali, di un'autonoma valenza
commerciale se non in quanto meri accessori dell'area edificabile, in
una prima fase, e mere  componenti  della  costruzione  completamente
ristrutturata, in una seconda fase".
  Indirettamente,  con  la  stessa  sentenza,  la  Corte ha affermato
l'applicabilita' del ripetuto  sesto  comma  alla  fattispecie  della
totale demolizione del fabbricato e successiva ricostruzione, laddove
ha  argomentato  che "nell'ipotesi, invece, in cui alla riduzione del
bene ad area nuda consegua la successiva edificazione, la fattispecie
integrata e' quella del sesto comma dell'art. 6".
  La  Scrivente  ritiene  di  poter  cogliere,  fra  le  approfondite
argomentazioni  svolte dalla Corte, una puntualizzazione estremamente
significativa  e  tale  da  indurre  a  modificare  l'interpretazione
ministeriale  finora  adottata  e,  nel  contempo,  da soccorrere per
l'esatta delimitazione dell'ambito di operativita'  del  sesto  comma
dell'art.  6  nonche'  per  l'individuazione  delle  modalita' di sua
applicazione  in  relazione   alle   fattispecie   in   discorso   di
"ricostruzione" od "integrale ristrutturazione".
  La  Corte  infatti - allontanandosi dall'ottica della ricerca della
ratio della  particolare  norma  nella  esigenza  di  sottrarre  alla
tassazione  INVIM  il  profitto dell'impresa, nonche' da quella della
trasformazione della  ratio  stessa  in  mera  finalita'  agevolativa
(ottica,  che  e' stata finora foriera del contrasto fra le posizioni
assunte dalla giurisprudenza e dell'Amministrazione finanziaria) - ha
sottolineato la pari dignita' del primo e sesto comma dell'art. 6, la
cui ratio va ricercata nella necessita' di dettare criteri diversi di
determinazione dell'incremento di valore imponibile in  relazione  ai
differenti fenomeni da assoggettare a tassazione. Essa, testualmente,
ha  detto  "Si  puo'  ritenere,  infatti, che la disciplina del sesto
comma non si pone come norma eccezionale rispetto a  quella  ritenuta
generale del primo comma e che entrambi i criteri sono espressione di
un  unico  principio  adattato  con  modalita'  diverse a fattispecie
differenti previste dal legislatore.    La  difformita'  dei  criteri
applicativi   corrisponde   a   diversita'  di  situazioni  di  fatto
ipotizzate come espressione di un unico principio; la  situazione  di
vantaggio  e'  la  mera  conseguenza della diversita' di fattispecie,
senza che per cio' debba divenire  la  ratio  ed  il  fondamento  del
criterio stesso".
  Ponendosi su questo corretto piano della Corte di cassazione, viene
a  cadere il fondamento della interpretazione restrittiva finora data
dall'Amministrazione finanziaria al sesto comma dell'art. 6 in quanto
norma agevolativa e, quindi, del tutto eccezionale.
  Mutata cosi' l'ottica interpretativa, non vi sono piu'  motivi  che
ostino  a  dare  un  significato  piu' ampio alla "lettera" del sesto
comma. In  esso  si  parla  di  "area"  ("in  caso  di  utilizzazione
edificatoria   dell'area   l'imposta   e'   liquidata   separatamente
sull'incremento   di   valore   dell'area")  e  la  parola  non  puo'
significare soltanto l'area "vergine", sulla quale cioe' non  si  sia
ancora  costruito,  ma  deve  ricomprendere  anche l'area che tale e'
diventata  a  seguito  di  integrale  demolizione   di   preesistente
fabbricato  ovvero  di  demolizione  "cosi' penetrante ed avanzata da
ridurre l'originaria  costruzione  a  semplici  elementi  strutturali
residui  privi, in quanto tali, di un'autonoma valenza commerciale se
non in quanto meri accessori  dell'area  edificabile..  ..  ..".  Nel
comma  stesso  si  parla di "costruzione" (.. .. .."verificatosi fino
all'inizio  della  costruzione  e  sull'incremento  di   valore   del
fabbricato   verificatosi   tra   la   data   di   ultimazione  della
costruzione".. .. ..) e la dizione non puo' non  ricomprendere  anche
la   ricostruzione   totale   o   quasi   totale   essendo  pur  essa
sostanzialmente una "costruzione".
  Accolte le conclusioni della Corte di cassazione sorge il problema,
che non sembra esaustivamente  trattato  dalla  Corte  stessa,  della
individuazione   del   valore   finale  da  assumere  ai  fini  della
quantificazione dell'incremento di  valore  imponibile  maturato  nel
primo  periodo.  Nelle ipotesi, in trattazione, di ricostruzione o di
ristrutturazione integrale bisogna, cioe', assumere come  valore  fi-
nale del primo periodo:
    a)  quello  del  fabbricato alla data di inizio della demolizione
(con conseguente neutralizzazione del periodo che va da detto  inizio
di  demolizione  fino alla ultimazione dei lavori di ricostruzione e,
quindi,  con  esclusione  delle  spese  di  demolizione  oltre   che,
ovviamente, di quelle di ricostruzione);
    b)   oppure,   quello   dell'area   alla  data  di  inizio  della
ricostruzione (con conseguente neutralizzazione del periodo che va da
detto inizio della ricostruzione fino alla sua ultimazione e, quindi,
con computabilita' delle spese di demolizione).
  La Scrivente ritiene che la  soluzione  non  possa  che  essere  la
seconda.  Ed  invero  il  sesto  comma  dell'art.  6  fa  riferimento
letteralmente, quando disciplina siffatto primo periodo,  all'"area";
inoltre,  il  primo  comma dell'art. 18, nello stabilire gli elementi
che devono essere indicati nella dichiarazione INVIM, prescrive, che,
in  caso  di  utilizzazione  edificatoria  dell'area,   deve   essere
dichiarato   il   valore   finale   dell'"area".   Pertanto   occorre
necessariamente arrivare fino al momento  in  cui,  emersa  una  area
riedificabile,   essa   comincia   ad   essere   utilizzata   per  la
ricostruzione.
  A  questo  proposito  e'  opportuno  puntualizzare  che  il  valore
dell'area    utilizzata    per   la   costruzione   o   ricostruzione
(quest'ultima, sia totale  che  quasi  totale)  rimane  al  di  fuori
dell'ambito  di  applicazione delle norme che impediscono all'ufficio
fiscale l'esercizio del potere di rettifica  in  aumento  dei  valori
immobiliari dichiarati in determinate misure (art. 52 del testo unico
sull'imposta  di  registro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131;  art.  34  del  testo   unico
sull'imposta  di  successione  approvato  con  decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346).
  D'altro canto siffatta soluzione, oltre che rispondere alla lettera
della norma, appare del tutto coerente  con  i  principi  informatori
dell'INVIM,  dovendosi  cogliere  l'incremento  di valore non gia' in
relazione ad un fabbricato  demolendo  bensi'  con  riferimento  alla
valenza economica dell'area che si libera a seguito della demolizione
per  il  suo  reimpiego nella realizzazione di nuovi edifici; valenza
economica, particolarmente accentuata laddove con la demolizione  del
vecchio  edificio  si  rendono disponibili per la ricostruzione anche
aree circostanti al vecchio edificio medesimo e di esso facenti parte
integrante.
  Un  secondo  problema,  anch'esso  sembrante  non  dettagliatamente
approfondito  nella  citata  sentenza  n.  4968, concerne, sempre con
riferimento al primo periodo di maturazione dell'incremento di valore
imponibile, la individuazione del valore iniziale; se,  cioe',  debba
assumersi,  al  fine  di  operare  un  confronto  omogeneo, il valore
dell'area,  al  momento  dell'acquisto  del   fabbricato   demolendo,
corrispondente a quella utilizzata per la ricostruzione, oppure debba
assumersi  il  valore  del  fabbricato  demolendo  al momento del suo
acquisto.
  Al riguardo la soluzione non puo' che essere la seconda. Ed  invero
la   tecnica   applicativa   dell'INVIM,   particolarmente  delineata
nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.  643/1972,
richiede  che si debba aver riguardo, come valore iniziale, al valore
del bene quale esso si presentava  strutturato  al  momento  del  suo
acquisto  (od  al  diverso  momento  di riferimento secondo le regole
INVIM. Ad esempio: se il fabbricato  demolendo  e'  stato  acquistato
antecedentemente  al primo gennaio 1963, si assumera' il valore dello
stesso a tale  data;  se  il  fabbricato  che  sara'  successivamente
demolito e' stato assoggettato ad INVIM periodica, sia essa decennale
che  "straordinaria"  ai  sensi  dell'art.  26  del  decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella  legge  26
aprile 1983, n. 131, si assumera' il valore dello stesso alla data di
compimento   del  decennio  od  alla  data  del  primo  genaio  1983,
quest'ultimo determinato secondo le modalita' indicate  nello  stesso
art. 26).
  D'altro  canto  la  comparazione  fra qualita' diverse dello stesso
bene che nel tempo ha mutato la  sua  struttura  e'  una  conseguenza
connaturale all'applicazione dell'INVIM e si verifica frequentemente.
Si  pensi,  ad  esempio,  al  caso  di  un  soggetto  che acquista un
fabbricato, lo demolisce e, quindi, vende l'area di risulta; non v'e'
dubbio che, nella fattispecie,  l'incremento  di  valore  sara'  dato
dalla  differenza tra il valore dell'area di risulta al momento della
vendita ed il valore del fabbricato al momento del suo  acquisto,  al
netto   delle  spese  di  demolizione  e  di  altre  eventuali  spese
ammissibili.
  Sul  secondo  periodo  di  maturazione  dell'incremento  di  valore
imponibile   e,  cioe',  su  quello  che  va  dalla  ultimazione  del
fabbricato fino al suo trasferimento od al  compimento  del  decennio
(ovvero,  per  l'INVIM  "straordinaria", fino al primo gennaio 1983),
non sorgono particolari problemi; la  fattispecie,  infatti,  e'  del
tutto  uguale  a  quella  della  utilizzazione  edificatoria  di aree
"vergini". Va solo annotato  (ed  il  chiarimento  vale,  ovviamente,
anche con riferimento alla predetta utilizzazione di aree "vergini"):
    a)  che,  ai  fini  del computo del decennio, non ha rilevanza la
data di ultimazione del fabbricato bensi'  quella,  antecedente,  che
segna   il   momento   iniziale  del  primo  periodo  di  maturazione
dell'incremento;
    b)  che  la  liquidazione  dell'imposta  separatamente  per i due
periodi di incremento, oltre ad influire  sulla  quantificazione  del
debito  d'imposta, comporta l'impossibilita' di operare compensazioni
nel senso, ad esempio, che un  eventuale  decremento  registrato  nel
primo  periodo  non  puo' essere sottratto dall'incremento registrato
nel secondo.
  L'estensione    dell'ambito    di    operativita',    nei     sensi
sovraillustrati,   del  sesto  comma  dell'art.  6  implica  peraltro
l'esigenza di chiarire il comportamento da tenere nei casi, ancorche'
di scarsa frequenza, in cui  concorrono  entrambe  le  situazioni  di
utilizzazione  di  area  "vergine"  e  di  utilizzazione  di  area di
risulta. Si pensi all'ipotesi in cui  un  soggetto  acquista  un'area
"vergine",  vi  costruisce  un  fabbricato,  demolisce  il fabbricato
stesso, costruisce  sull'area  di  risulta  un  altro  fabbricato  e,
quindi,  vende  quest'ultimo.  In  tal caso l'imposta sara' liquidata
separatamente  con  riferimento  a  tre  periodi  di  maturazione  di
incremento.  Per  il  primo,  si  assumera' come valore finale quello
dell'area "vergine" alla data di inizio dei lavori di  costruzione  e
come  valore  iniziale  quello  dell'area  stessa  al momento del suo
acquisto od alla  diversa  data  di  riferimento  secondo  le  regole
dettate  dalla  disciplina  dell'INVIM;  per il secondo, si assumera'
come valore finale quello dell'area di risulta al momento  di  inizio
dei  lavori  di  ricostruzione  e  come  valore  iniziale  quello del
fabbricato (che e' stato, poi, demolito)  alla  data  di  ultimazione
dello  stesso;  per  il terzo, si assumera' come valore finale quello
del fabbricato ricostruito al momento della sua vendita e come valore
iniziale quello del fabbricato stesso al  momento  della  ultimazione
dei lavori di ricostruzione.
  Continuando  nell'esame  della sentenza n. 4968 va sottolineato che
la fattispecie considerata dalla Corte si  riferisce  all'ipotesi  in
cui  il  processo  di  ricostruzione  fa  capo  e  si  esaurisce  con
riferimento ad un  identico  soggetto.  In  altri  termini,  il  caso
esaminato  riguarda  un  soggetto che acquista il fabbricato, procede
alla  sua  demolizione  totale  o   quasi,   quindi   provvede   alla
ricostruzione  e  trasferisce il fabbricato cosi' ultimato (ovvero in
presenza  di  siffatto  fabbricato  ultimato  viene  a  compiersi  il
decennio).
  Ed  e'  appunto  in  relazione  a tale ipotesi che questo Ministero
(ricorrendo,  ovviamente,  le  altre  condizioni  sovraillustrate  di
totale   demolizione  ovvero  di  "demolizione  cosi'  penetrante  ed
avanzata da ridurre  l'originaria  costruzione  a  semplici  elementi
strutturali  residui  privi,  in  quanto tali, di un'autonoma valenza
commeciale se non in quanto meri accessori dell'area edificabile,  in
una  prima  fase,  e  mere componenti della costruzione completamente
ristrutturata, in una seconda fase") muta, con la presente circolare,
il  proprio  orientamento  interpretativo  nel  senso   di   ritenere
estensibile  all'ipotesi  stessa  la particolare disciplina del sesto
comma dell'art. 6; e cio', ovviamente, qualunque  sia  la  causa  del
trasferimento del fabbricato ricostruito, vuoi per vendita, donazione
o successione.
  Resta  pertanto  fermo l'orientamento ministeriale, finora seguito,
circa  l'inapplicabilita'  del  detto  sesto  comma  all'ipotesi   di
trasferimento  di  fabbricato  non ultimato (cosiddetto trasferimento
del  "rustico");  tale  orientamento,  piu'  volte  manifestato   con
riferimento  all'utilizzazione di area "vergine", deve ora intendersi
esteso nei riflessi dell'utilizzazione di area di risulta.
  Ed invero, pur nella  piu'  ampia  interpretazione  di  tale  comma
fornita dalla Corte di cassazione, non sembra potersi porre in dubbio
-  nonostante il formarsi in questi ultimi anni di una giurisprudenza
da parte della commissione tributaria centrale  contraria  alla  tesi
ministeriale  -  che sia la formulazione del comma che la disciplina,
in   genere,   della   tecnica   applicativa   dell'INVIM    inducono
all'esigenza,  per  potersi  far  luogo alla rilevazione "segmentata"
dell'incremento di valore, che il processo costruttivo sia iniziato e
concluso dallo stesso soggetto.
  Ne' puo' essere addotto  in  contrario  che  il  "rustico"  non  e'
suscettibile di avere una propria valutazione economica e di recepire
l'influenza  di  fattori  esterni  incrementativi  di valore; cio' e'
contraddetto proprio  dal  fatto  che  il  "rustico"  e'  oggetto  di
cessione  e  per  essa viene quantificato un prezzo che risente della
fase di strutturazione del rustico stesso e della sua  posizione  sul
territorio.
  D'altro  canto,  estendere  la  disciplina  del  sesto  comma anche
all'ipotesi   in   discorso   significherebbe   che   all'atto    del
trasferimento   del  "rustico"  si  dovrebbe  attrarre  a  tassazione
soltanto il primo periodo di incremento  e,  cioe',  quello  maturato
fino  all'inizio  della  costruzione  o  ricostruzione,  rinviando la
tassazione del secondo periodo (quello che va dall'ultimazione  della
costruzione  o  ricostruzione  fino  al trasferimento) al momento del
trasferimento del fabbricato ultimato ed in testa al soggetto che  ha
provveduto a completare i lavori di costruzione.
  Cio',  con  la  conseguenza che tutti i trasferimenti del "rustico"
che avvengono nel periodo intermedio sfuggirebbero completamente alla
tassazione INVIM, nonostante che ben puo' esserci stato incremento di
valore ascrivibile a fattori esterni; senza contare l'incentivazione,
con un siffatto sistema, ad eludere l'imposta.
  Parimenti  resta  fermo  l'orientamento  ministeriale  assunto   in
relazione   all'ipotesi   in   cui  nel  corso  del  procedimento  di
costruzione  su  area  "vergine"  (ovvero,  per  effetto  del  mutato
indirizzo interpretativo, nel corso del procedimento di ricostruzione
su  area  di  risulta  nei sensi come sopra illustrati) e prima della
ultimazione della costruzione venga a compiersi il decennio. In  tale
ipotesi,   permanendo   l'identita'  del  soggetto  che  ha  iniziato
l'utilizzazione edificatoria dell'area, non si ravvisano  motivi  che
ostino all'applicazione del sesto comma dell'art. 6 sempreche' poi la
costruzione  o ricostruzione sia continuata e completata dallo stesso
soggetto.  Si  ricorda  che,  nella  fattispecie,  sara'  assunto   a
tassazione,  al  compimento  del  decennio,  l'incremento  di  valore
maturato fino alla data in cui e' stata  iniziata  la  costruzione  o
ricostruzione;   al   compimento  del  successivo  decennio,  con  il
fabbricato ultimato, ovvero all'atto  dell'antecedente  trasferimento
del  fabbricato  ultimato, sara' assunto a tassazione l'incremento di
valore maturato a decorrere dalla data di ultimazione del  fabbricato
stesso.
  Da  ultimo,  va  detto  che  non  sorgono  particolari  problemi in
relazione al caso di trasferimenti  separati  di  unita'  immobiliari
facenti  parte  dello stesso edificio costruito sull'area di risulta;
la  situazione,  infatti,  e'  analoga  a  quella  conseguente   alla
costruzione   su   area   "vergine".   Devesi  solo  ricordare,  come
evidenziato in altre occasioni, che per la determinazione delle quote
di incremento da assoggettare a tassazione  i  rapporti  vanno  fatti
sulla base di elementi di carattere fisico e significativi (quali, ad
esempio,  i  millesimi  di proprieta' ovvero la superficie od il vol-
ume).
                                  *
                                 * *
  Gli ispettorati compartimentali delle tasse e II.AA. valuteranno le
controversie pendenti alla  luce  dell'illustrato,  mutato  indirizzo
interpretativo,  disponendo  per  l'abbandono  della relativa pretesa
fiscale nascente dal denegato riconoscimento dell'applicabilita'  del
sesto  comma  dell'art. 6 laddove, invece, la norma operi ai sensi di
quanto sopra detto.
  In proposito va  rilevato  che  l'applicabilita'  del  sesto  comma
dell'art.  6  ai  soggetti  diversi  dalle  imprese di costruzione ha
effetto a decorrere dal 1› gennaio 1976 (vd. sentenza della Corte  di
cassazione, sez. I, n. 1726 dell'11 aprile 1989).
                                  *
                                 * *
  Agli  ispettorati  compartimentali  delle  tasse  viene  inviato un
congruo numero di copie della presente circolare per  il  successivo,
tempestivo  inoltro  agli  uffici del registro compresi nella propria
circoscrizione. Gli ispettorati stessi avranno cura di  fornire  alla
scrivente un cenno di assicurazione.
                                                 Il Ministro: FORMICA