MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 aprile 1991 

  Determinazione  del  costo  della  provvista  da utilizzarsi per le
operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e della misura massima
del  tasso  di  interesse  annuo   posticipato   da   applicarsi   ai
finanziamenti  di  cui  al  decreto-legge  25  novembre 1989, n. 382,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8.
(GU n.94 del 22-4-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 25 novembre 1989, n.  382,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge   25   gennaio  1990,  n.  8,  recante
"Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul
ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali";
  Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n.  262,  recante  misure
urgenti  per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa
agli anni 1987 e 1988  e  disposizioni  per  il  finanziamento  della
maggiore  spesa  sanitaria  relativa  all'anno  1990, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  novembre  1990,  n.  334,   ed   in
particolare  l'art. 1, comma primo, relativo ai mutui alle regioni ed
alle province autonome per l'ulteriore  finanziamento  dei  disavanzi
1987  e  1988  delle unita' sanitarie locali entro i limiti del 20% e
del 25%, e l'art. 3, comma 3- ter, relativo ai mutui alle regioni  ed
alle  province  autonome per il finanziamento dell'eccedenza di spesa
rispetto agli stanziamenti di parte corrente  riferiti  all'esercizio
finanziario  1990  nei limiti indicati al comma 3 ed al comma 3- bis,
lettera b),  i  quali  estendono  a  dette  operazioni  di  mutuo  le
disposizioni  di  cui  al richiamato art. 4, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 382/89 riguardo gli istituti di credito abilitati  a
concedere  i  mutui,  nonche'  riguardo le condizioni, la durata e le
modalita' degli stessi;
  Visto l'art. 2, terzo comma, del proprio decreto del 7 maggio 1990,
come modificato dal decreto del 30  giugno  1990  e,  da  ultimo,  da
quello  del  25  marzo  1991,  il  quale  ha  stabilito  che,  per le
operazioni di mutuo regolate a  tasso  variabile  di  cui  ai  citati
decreti-legge  25 novembre 1989, n. 382, e 15 settembre 1990, n. 262,
la  misura  massima  del  tasso  di   interesse   annuo   posticipato
applicabile   e'  costituita  dalla  media  aritmetica  semplice  del
rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione  titoli   pubblici
soggetti  ad  imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media
mensile  aritmetica  semplice  dei  tassi  giornalieri   della   lira
interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione nel
mercato  telematico  dei depositi interbancari, con una maggiorazione
dello 0,75;
  Visto l'art. 2, quarto comma, del suddetto decreto in data 7 maggio
1990,  che  ha  stabilito  nella  misura  dello  0,80  lo  spread  da
aggiungere  al  dato  calcolato  nei modi di cui al sopracitato terzo
comma;
  Viste le note con le quali la Banca  d'Italia  ed  il  comitato  di
gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari hanno
comunicato rispettivamente i  seguenti  dati  relativi  ai  parametri
utilizzati  per  la  determinazione  del  tasso di riferimento per le
operazioni  previste  dal  decreto-legge  n.  66/1989,  regolate  dal
decreto ministeriale del 25 marzo 1991:
   rendimento  effettivo  lordo del campione titoli pubblici soggetti
ad imposta: 13,38%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira
interbancaria tre mesi lettera: 12,90%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi  lettera,  va
aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
                              Decreta:
  Per  il periodo 1› gennaio-30 giugno 1991, il costo della provvista
da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso  variabile
e' pari:
    a)  al  12,15%  per  le  operazioni  di  cui  al decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382, e al decreto ministeriale 7 maggio 1990;
    b) al 12,50%  per  le  operazioni  di  cui  al  decreto-legge  25
novembre 1989, n. 382, e al decreto ministeriale 30 giugno 1990;
    c)  al  13,50%  per  le  operazioni  di  cui  al decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382, e al decreto ministeriale 25 marzo 1991.
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato e' pari:
   1) al 12,95% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 13,30% per le operazioni di cui al punto b);
   3) al 14,30% per le operazioni di cui al punto c).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 1991
                                                   Il Ministro: CARLI