Determinazione del costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e della misura massima del tasso di interesse annuo posticipato da applicarsi ai finanziamenti di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8.(GU n.94 del 22-4-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, recante "Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali"; Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, ed in particolare l'art. 1, comma primo, relativo ai mutui alle regioni ed alle province autonome per l'ulteriore finanziamento dei disavanzi 1987 e 1988 delle unita' sanitarie locali entro i limiti del 20% e del 25%, e l'art. 3, comma 3- ter, relativo ai mutui alle regioni ed alle province autonome per il finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto agli stanziamenti di parte corrente riferiti all'esercizio finanziario 1990 nei limiti indicati al comma 3 ed al comma 3- bis, lettera b), i quali estendono a dette operazioni di mutuo le disposizioni di cui al richiamato art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 382/89 riguardo gli istituti di credito abilitati a concedere i mutui, nonche' riguardo le condizioni, la durata e le modalita' degli stessi; Visto l'art. 2, terzo comma, del proprio decreto del 7 maggio 1990, come modificato dal decreto del 30 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del 25 marzo 1991, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge 25 novembre 1989, n. 382, e 15 settembre 1990, n. 262, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Visto l'art. 2, quarto comma, del suddetto decreto in data 7 maggio 1990, che ha stabilito nella misura dello 0,80 lo spread da aggiungere al dato calcolato nei modi di cui al sopracitato terzo comma; Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991: rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,38%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 12,90%; Ritenute valide tali comunicazioni; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Decreta: Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e' pari: a) al 12,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, e al decreto ministeriale 7 maggio 1990; b) al 12,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, e al decreto ministeriale 30 giugno 1990; c) al 13,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, e al decreto ministeriale 25 marzo 1991. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato e' pari: 1) al 12,95% per le operazioni di cui al punto a); 2) al 13,30% per le operazioni di cui al punto b); 3) al 14,30% per le operazioni di cui al punto c). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 1991 Il Ministro: CARLI