UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.95 del 23-4-1991)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
maggio 1989;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del 23
novembre 1990;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Perugia,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                             TITOLO XVII
                   SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI
  L'art. 430 relativo alla elencazione delle scuole  dirette  a  fini
speciali e' soppresso e sostituito dal seguente:
  Art.  430. - Nell'Universita' di Perugia sono istituite le seguenti
scuole dirette a fini speciali:
   assistenti sociali;
   dietologia e dietetica applicata;
   erboristeria;
   informatica;
   scienze turistiche, decentrata ad Assisi;
   tecnici di laboratorio biomedico.
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 474, con il conseguente spostamento  della  numerazione
successiva,   sono   aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli  relativi
all'istituzione della scuola  diretta  a  fini  speciali  in  scienze
turistiche, decentrata ad Assisi.
                   Scuola diretta a fini speciali
                       in "scienze turistiche"
  Art.  475.  - E' istituita con sede in Assisi, una scuola diretta a
fini speciali in "scienze  turistiche"  che  si  propone  di  formare
esperti  per la carriera direttiva degli organismi pubblici e privati
nel settore del turismo.
  La scuola rilascia il diploma di "tecnico dell'economia dei servizi
turistici".
  Art.  476.  -  E'  titolo  di  ammissione alla scuola un diploma di
scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale  oppure  un
diploma  di  durata  quadriennale, con successiva frequenza del corso
annuale integrativo.
  Possono essere altresi' ammessi studenti stranieri in  possesso  di
diploma  dichiarato  valido  per l'ammissione all'Universita', previo
accertamento di adeguata conoscenza della lingua italiana.
  In base alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in  grado  di
accettare  un numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per
ciascun anno di corso per un totale di cento studenti.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili,  l'accesso  alla scuola e' subordinato al superamento di
un esame consistente  in  una  prova  scritta  che  potra'  svolgersi
mediante  domande  e risposte multiple, integrata eventualmente da un
colloquio e dalla valutazione, in misura non  superiore  al  30%  del
punteggio  a  disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli
di studio richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma  di
tali  eventuali  prove  vengono  indicate  nel  bando di concorso per
l'iscrizione alla scuola. Sono ammessi ai corsi i  candidati  che  in
relazione  al  numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati
in  posizione  utile  nella  graduatoria  compilata  sulla  base  del
punteggio  complessivo  riportato.  La  commissione  per  l'esame  di
ammissione e' costituita da tre professori  di  ruolo  designati  dal
consiglio della scuola.
  Art.  477.  -  La  scuola  e'  annessa  alla facolta' di economia e
commercio dell'Universita' degli studi di Perugia.
  Concorrono alla sua costituzione la facolta' stessa  ed  il  Centro
italiano  di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica
di Assisi.
  Per quanto possibile saranno inserite ed utilizzate nella scuola le
risorse  umane  e  logistiche  che  il  Centro   potra'   mettere   a
disposizione.
  Art.  478. - La durata del corso di studi e' di due anni e non sono
ammesse abbreviazioni di corso.
  Ciascun anno prevede almeno  quattrocento  ore  di  insegnamento  e
quattrocento ore di attivita' pratiche guidate.
  Gli insegnamenti impartiti, tutti annuali, sono i seguenti:
 1› Anno:
   economia del turismo e dei trasporti;
   ragioneria applicata alle imprese turistiche ed analisi dei costi;
   analisi statistica per il turismo;
   marketing turistico;
   diritto pubblico per il turismo (la disciplina comprende moduli di
diritto dell'economia per il turismo);
   lingua inglese;
   seconda  lingua  straniera  (a  scelta  tra  francese,  tedesco  e
spagnolo).
 2› Anno:
   diritto privato e contrattualistica per il turismo;
   principi e metodi informatici;
   economia e management delle imprese turistiche;
   lingua inglese;
   seconda lingua straniera (prescelta al primo anno);
   due  materie  a  scelta  fra quelle che tra le seguenti discipline
verranno attivate:
     1) economia dell'ambiente e gestione turistica del territorio;
     2) sociologia e psicologia del turismo;
     3) geografia turistica;
     4) tecnica della comunicazione pubblicitaria;
     5) politica del turismo;
     6) economia e politica del turismo;
     7) sociologia del turismo;
     8) psicologia del turismo;
     9) tecnica dei congressi e delle manifestazioni turistiche;
    10) ecologia;
    11) gestione delle risorse umane nelle imprese turistiche;
    12)  organizzazione  del  lavoro  e  tecnologia   nelle   imprese
ricettive e ristorative;
    13) igiene del turismo e scienze alimentari;
    14) gestione finanziaria e valutaria delle imprese turistiche;
    15) sistemi e programmi di informatica per le imprese ricettive e
ristorative;
    16)   sistemi   e   programmi   di  informatica  per  le  imprese
ristorative;
    17) sistemi e programmi di informatica per le agenzie di viaggio;
    18) economia e management delle imprese ricettive;
    19) economia e management delle imprese ristorative;
    20) economia e management delle agenzie di viaggio;
    21) economia e tecnica dei raggruppamenti di impresa nel  settore
turistico;
    22) diritto dell'economia per il turismo;
    23)  tecnica  delle  analisi  di  fattibilita' degli investimenti
turistici;
    24) principi di scienza  delle  finanze  ed  adempimenti  fiscali
delle imprese turistiche;
    25) analisi dei costi delle imprese turistiche;
    26) programmazione e controllo delle imprese turistiche;
    27) tecnica e politica valutaria;
    28) economia e tecnica dei finanziamenti alle imprese turistiche;
    29) agriturismo ed economia agraria;
    30)  diritto  del  lavoro  e della previdenza sociale nel settore
turistico.
  Il piano di studi potra' essere  modificato,  anche  con  eventuale
ampliamento del numero delle materie, su proposta del consiglio della
scuola approvata dal consiglio di facolta'.
  Art.  479.  -  Per  ogni  materia  sono  previsti  singoli esami di
profitto che si svolgono in  base  ad  un  calendario  approvato  dal
direttore   della   scuola   su  proposta  dei  docenti  dei  singoli
insegnamenti.
  Nel corso del biennio, inoltre, lo studente  dovra'  dimostrare  di
aver  svolto  sotto  la  guida  di un docente designato dal consiglio
della scuola, il tirocinio  professionale  di  almeno  due  mesi  per
attivita'  di  studio  e di ricerca presso enti ed imprese turistiche
per non meno di duecento ore; le rimanenti ore saranno  destinate  ad
attivita' pratica guidata per esercitazioni pratiche, visite e viaggi
d'istruzione in Italia e all'estero.
  La  frequenza  ai corsi e al tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli
esami annuali ed il tirocinio si svolgono attraverso prove  orali  ed
eventualmente scritte e/o pratiche.
  Gli  studenti  che  abbiano superato gli esami relativi a tutti gli
insegnamenti facenti parte del proprio piano di studi ed ottenuto una
valutazione positiva del tirocinio, sono ammessi ad un  esame  finale
che  consiste  nella  discussione di una memoria originale scritta su
argomento relativo alle materie di insegnamento.
  L'esame  finale  e'  sostenuto  dai  candidati   davanti   ad   una
commissione  di  cinque  membri, nominata dal rettore su proposta del
direttore della scuola e composta da docenti della scuola  stessa  ed
e'  presieduta dal direttore della scuola o da un professore di ruolo
da lui designato.
  Ai candidati che abbiano superato l'esame finale  viene  rilasciato
un diploma di "tecnico dell'economia dei servizi turistici".
  Art.  480.  -  Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola in
via prioritaria tra i docenti appartenenti all'area  disciplinare  di
base aziendalistica.
  Art.  481.  -  Il  direttore  propone per la stipula, attraverso il
consiglio di  amministrazione  dell'Universita'  ed  il  rettore,  le
convenzioni  che  si  rendessero  necessarie per lo svolgimento delle
attivita' didattiche di formazione da parte  di  docenti  del  Centro
italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica,
di riconosciuta competenza nelle discipline oggetto di insegnamento.
  E'  fatta  salva  la previsione dell'utilizzazione dei professori a
contratto ai sensi del sesto e settimo comma dell'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.
  Art.  482.  -  I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse,
soprattasse e contributi degli iscritti, secondo le vigenti norme  di
legge  nonche'  dai  contributi  dell'Universita'  di  Perugia  ed in
particolare da quelli ad essa assegnati dal Ministero  della  ricerca
scientifica per la struttura decentrata, da contributi del Centro, di
altri  enti  pubblici  e  privati,  di  persone fisiche e dalle altre
entrate derivanti dallo svolgimento della sua attivita'.
  Art. 483. - Per quanto non previsto dal presente statuto si  rinvia
al  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, al decreto del Presidente della  Repubblica
10 marzo 1982, n. 162 e al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1988.
  Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 6 marzo 1991
                                                    Il rettore: DOZZA