Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.95 del 23-4-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 23 novembre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: TITOLO XVII SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI L'art. 430 relativo alla elencazione delle scuole dirette a fini speciali e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 430. - Nell'Universita' di Perugia sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali: assistenti sociali; dietologia e dietetica applicata; erboristeria; informatica; scienze turistiche, decentrata ad Assisi; tecnici di laboratorio biomedico. Articolo unico Dopo l'art. 474, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in scienze turistiche, decentrata ad Assisi. Scuola diretta a fini speciali in "scienze turistiche" Art. 475. - E' istituita con sede in Assisi, una scuola diretta a fini speciali in "scienze turistiche" che si propone di formare esperti per la carriera direttiva degli organismi pubblici e privati nel settore del turismo. La scuola rilascia il diploma di "tecnico dell'economia dei servizi turistici". Art. 476. - E' titolo di ammissione alla scuola un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale oppure un diploma di durata quadriennale, con successiva frequenza del corso annuale integrativo. Possono essere altresi' ammessi studenti stranieri in possesso di diploma dichiarato valido per l'ammissione all'Universita', previo accertamento di adeguata conoscenza della lingua italiana. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per ciascun anno di corso per un totale di cento studenti. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali eventuali prove vengono indicate nel bando di concorso per l'iscrizione alla scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da tre professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Art. 477. - La scuola e' annessa alla facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Perugia. Concorrono alla sua costituzione la facolta' stessa ed il Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica di Assisi. Per quanto possibile saranno inserite ed utilizzate nella scuola le risorse umane e logistiche che il Centro potra' mettere a disposizione. Art. 478. - La durata del corso di studi e' di due anni e non sono ammesse abbreviazioni di corso. Ciascun anno prevede almeno quattrocento ore di insegnamento e quattrocento ore di attivita' pratiche guidate. Gli insegnamenti impartiti, tutti annuali, sono i seguenti: 1 Anno: economia del turismo e dei trasporti; ragioneria applicata alle imprese turistiche ed analisi dei costi; analisi statistica per il turismo; marketing turistico; diritto pubblico per il turismo (la disciplina comprende moduli di diritto dell'economia per il turismo); lingua inglese; seconda lingua straniera (a scelta tra francese, tedesco e spagnolo). 2 Anno: diritto privato e contrattualistica per il turismo; principi e metodi informatici; economia e management delle imprese turistiche; lingua inglese; seconda lingua straniera (prescelta al primo anno); due materie a scelta fra quelle che tra le seguenti discipline verranno attivate: 1) economia dell'ambiente e gestione turistica del territorio; 2) sociologia e psicologia del turismo; 3) geografia turistica; 4) tecnica della comunicazione pubblicitaria; 5) politica del turismo; 6) economia e politica del turismo; 7) sociologia del turismo; 8) psicologia del turismo; 9) tecnica dei congressi e delle manifestazioni turistiche; 10) ecologia; 11) gestione delle risorse umane nelle imprese turistiche; 12) organizzazione del lavoro e tecnologia nelle imprese ricettive e ristorative; 13) igiene del turismo e scienze alimentari; 14) gestione finanziaria e valutaria delle imprese turistiche; 15) sistemi e programmi di informatica per le imprese ricettive e ristorative; 16) sistemi e programmi di informatica per le imprese ristorative; 17) sistemi e programmi di informatica per le agenzie di viaggio; 18) economia e management delle imprese ricettive; 19) economia e management delle imprese ristorative; 20) economia e management delle agenzie di viaggio; 21) economia e tecnica dei raggruppamenti di impresa nel settore turistico; 22) diritto dell'economia per il turismo; 23) tecnica delle analisi di fattibilita' degli investimenti turistici; 24) principi di scienza delle finanze ed adempimenti fiscali delle imprese turistiche; 25) analisi dei costi delle imprese turistiche; 26) programmazione e controllo delle imprese turistiche; 27) tecnica e politica valutaria; 28) economia e tecnica dei finanziamenti alle imprese turistiche; 29) agriturismo ed economia agraria; 30) diritto del lavoro e della previdenza sociale nel settore turistico. Il piano di studi potra' essere modificato, anche con eventuale ampliamento del numero delle materie, su proposta del consiglio della scuola approvata dal consiglio di facolta'. Art. 479. - Per ogni materia sono previsti singoli esami di profitto che si svolgono in base ad un calendario approvato dal direttore della scuola su proposta dei docenti dei singoli insegnamenti. Nel corso del biennio, inoltre, lo studente dovra' dimostrare di aver svolto sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, il tirocinio professionale di almeno due mesi per attivita' di studio e di ricerca presso enti ed imprese turistiche per non meno di duecento ore; le rimanenti ore saranno destinate ad attivita' pratica guidata per esercitazioni pratiche, visite e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero. La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali ed il tirocinio si svolgono attraverso prove orali ed eventualmente scritte e/o pratiche. Gli studenti che abbiano superato gli esami relativi a tutti gli insegnamenti facenti parte del proprio piano di studi ed ottenuto una valutazione positiva del tirocinio, sono ammessi ad un esame finale che consiste nella discussione di una memoria originale scritta su argomento relativo alle materie di insegnamento. L'esame finale e' sostenuto dai candidati davanti ad una commissione di cinque membri, nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola e composta da docenti della scuola stessa ed e' presieduta dal direttore della scuola o da un professore di ruolo da lui designato. Ai candidati che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di "tecnico dell'economia dei servizi turistici". Art. 480. - Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola in via prioritaria tra i docenti appartenenti all'area disciplinare di base aziendalistica. Art. 481. - Il direttore propone per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione dell'Universita' ed il rettore, le convenzioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche di formazione da parte di docenti del Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica, di riconosciuta competenza nelle discipline oggetto di insegnamento. E' fatta salva la previsione dell'utilizzazione dei professori a contratto ai sensi del sesto e settimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Art. 482. - I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse, soprattasse e contributi degli iscritti, secondo le vigenti norme di legge nonche' dai contributi dell'Universita' di Perugia ed in particolare da quelli ad essa assegnati dal Ministero della ricerca scientifica per la struttura decentrata, da contributi del Centro, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche e dalle altre entrate derivanti dallo svolgimento della sua attivita'. Art. 483. - Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1988. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 6 marzo 1991 Il rettore: DOZZA