MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 aprile 1991 

  Concessione  alla Acciaierie di Cornigliano di autonomia funzionale
per l'esecuzione delle operazioni portuali da effettuarsi a terra e a
bordo delle navi attraccate alla banchina di Cornigliano in Genova.
(GU n.98 del 27-4-1991)

                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto l'art. 10 del codice della navigazione, approvato  con  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visto  il  proprio  decreto 10 agosto 1964, ed il successivo del 16
maggio 1968 concernenti la concessione di autonomia  funzionale  alla
societa'  Italsider  per  l'esecuzione  delle  operazioni portuali da
effettuarsi a terra e a bordo delle navi attraccate alla banchina  di
Cornigliano in Genova;
  Visto  il  proprio  decreto  5 febbraio 1986, con il quale e' stato
consentito il  subingresso  alla  Cogea  S.p.a.  (Consorzio  genovese
acciaio)    nella    concessione   di   autonomia   funzionale   gia'
dell'Italsider S.p.a. per la banchina di Cornigliano in Genova;
  Vista la variazione per atto del notaio Giacomo Sciello  di  Genova
del  12 agosto 1988, repertorio n. 82468, della denominazione sociale
della Cogea da "Consorzio genovese acciaio S.p.a." - in  liquidazione
-  in  "Acciaierie  di  Cornigliano  S.p.a."  che  ha  trasformato la
societa' da consortile in societa' per azioni revocando lo  stato  di
liquidazione;
  Vista  la  istanza  in  data  13  febbraio  1991  con  la  quale la
"Acciaierie di Cornigliano  S.p.a."  ha  chiesto  la  intestazione  a
proprio favore della concessione di operare con proprio personale per
la  esecuzione  di  tutte le operazioni portuali con gli impianti del
complesso aziendale di cui e' subentrata;
  Considerato che con la trasformazione della societa'  in  questione
permangono  i  motivi che hanno giustificato l'emanazione dei decreti
sopraindicati;
                              Decreta:
  E' consentito alla Acciaierie di Cornigliano il  subingresso  nella
concessione  di  autonomia  funzionale  di  cui alle premesse, con la
facolta' di servirsi di proprio personale per la esecuzione di  tutte
le   operazioni  portuali  di  cui  all'art.  108  del  codice  della
navigazione, da effettuarsi a terra e a bordo delle  navi  attraccate
alla  banchina  di  Cornigliano,  in Genova, interessanti le merci ed
ogni altro materiale di pertinenza della societa' medesima.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 aprile 1991
                                                 Il Ministro: VIZZINI