Fissazione dei saggi d'interesse per gli investimenti di fondi patrimoniali degli istituti di previdenza.(GU n.99 del 29-4-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge n. 442 del 3 aprile 1933; Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855; Su proposta del direttore generale degli Istituti di previdenza; Udito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza; Decreta: Il saggio di interesse sui finanziamenti che gli istituti di previdenza, amministrati dalla direzione generale omonima, concederanno con propri fondi, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene determinato come segue: 1) 10% per mutui a cooperative edilizie costituite prevalentemente tra iscritti agli istituti di previdenza medesimi, da ammortizzare entro venti anni; 2) 10,50% per mutui a cooperative edilizie non costituite prevalentemente tra iscritti ai predetti Istituti, da ammortizzare entro venti anni; 3) 10,50% per mutui ai comuni, alle province, ai consorzi ed in genere agli enti di cui al n. 7) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, da ammortizzare entro dieci anni; 4) 10,75% per mutui a favore degli enti di cui al precedente n. 3) con ammortamento da undici a quindici anni; 5) 11,25% per sconto di annualita' statali. I suddetti saggi d'interesse sono collegati in modo continuativo al tasso ufficiale di sconto (attualmente 12,50%) mantenendo costanti le differenze percentuali sottoelencate: a) 2,50% per i mutui di cui al punto 1; b) 2% per i mutui di cui al punto 2; c) 2% per i mutui di cui al punto 3; d) 1,75% per i mutui di cui al punto 4; e) 1,25% per lo sconto di annualita' statali. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 1991 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1991 Registro n. 3 Previdenza, foglio n. 327