MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1991 

  Fissazione  dei  saggi  d'interesse  per  gli investimenti di fondi
patrimoniali degli istituti di previdenza.
(GU n.99 del 29-4-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467,  convertito
nella legge n. 442 del 3 aprile 1933;
  Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855;
  Su proposta del direttore generale degli Istituti di previdenza;
  Udito  il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza
e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza;
                              Decreta:
  Il saggio di  interesse  sui  finanziamenti  che  gli  istituti  di
previdenza,    amministrati   dalla   direzione   generale   omonima,
concederanno con propri fondi, a partire dalla data di  pubblicazione
del presente decreto, viene determinato come segue:
   1) 10% per mutui a cooperative edilizie costituite prevalentemente
tra  iscritti  agli  istituti di previdenza medesimi, da ammortizzare
entro venti anni;
   2)  10,50%  per  mutui  a  cooperative  edilizie  non   costituite
prevalentemente  tra  iscritti  ai predetti Istituti, da ammortizzare
entro venti anni;
   3) 10,50% per mutui ai comuni, alle province, ai  consorzi  ed  in
genere  agli  enti  di cui al n. 7) dell'art. 1 della legge 13 giugno
1962, n. 855, da ammortizzare entro dieci anni;
   4) 10,75% per mutui a favore degli enti di cui al precedente n. 3)
con ammortamento da undici a quindici anni;
   5) 11,25% per sconto di annualita' statali.
  I suddetti saggi d'interesse sono collegati in modo continuativo al
tasso ufficiale di sconto (attualmente 12,50%) mantenendo costanti le
differenze percentuali sottoelencate:
    a) 2,50% per i mutui di cui al punto 1;
    b) 2% per i mutui di cui al punto 2;
    c) 2% per i mutui di cui al punto 3;
    d) 1,75% per i mutui di cui al punto 4;
    e) 1,25% per lo sconto di annualita' statali.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 4 aprile 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1991
Registro n. 3 Previdenza, foglio n. 327