MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 aprile 1991 

  Modificazione  all'ordinanza  n.  1483/FPC  dell'11   giugno   1988
concernente  interventi  diretti  ad  eliminare situazioni di rischio
connesse alle condizioni del suolo nel comune di Sant'Agata dei Goti.
(Ordinanza n. 2128/FPC).
(GU n.100 del 30-4-1991)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,  recante  norme
per  fronteggiare  pericoli  incombenti  per  la pubblica incolumita'
dovute a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici;
  Vista la propria  ordinanza  n.  964/FPC/ZA  del  16  aprile  1987,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987, con la
quale veniva assegnata alla regione Campania  la  somma  di  lire  12
miliardi da utilizzare nei comuni di San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata
dei  Goti,  Santa  Paolina  e  Oliveto  Citra,  per gli interventi di
consolidamento di movimenti franosi;
  Vista la propria ordinanza  n.  1483/FPC  datata  11  giugno  1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, con la
quale,   tra  l'altro,  si  trasferisce  direttamente  al  comune  di
Sant'Agata dei Goti  lo  stanziamento  previsto  nella  sopra  citata
ordinanza;
  Vista  la  nota  n.  16111 datata 19 novembre 1990 del comune di S.
Agata dei Goti con la quale si riferisce sugli studi da eseguire, sul
progetto, nonche' sulla necessita' di inviare celermente i lavori per
l'eliminazione del pericolo incombente;
  Ravvisato che la richiesta del comune di  Sant'Agata  dei  Goti  e'
motivata  dalle necessita' di realizzare celermente le opere ritenute
urgenti per la situazione  di  pericolo  esistente  per  la  pubblica
incolumita';
  Ritenuto  necessario  aderire alle richieste del comune di S. Agata
dei Goti atte ad eliminare lo stato di pericolo incombente concedendo
adeguate procedure per la rapida aggiudicazione dei lavori;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                           Articolo unico
  Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di
pubblica  utilita', urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione
il comune di Sant'Agata dei Goti puo'  procedere  all'affidamento  in
concessione degli studi e dei lavori mediante trattativa privata pre-
via  indagine  esplorativa  tra  concorrenti  idonei per categoria ed
importi, nonche' per comprovate capacita' tecniche  di  progettazione
ed esecuzione di opere similari.
  L'ente  attuatore  e'  tenuto  ad effettuare la consegna dei lavori
entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione  della  presente
ordinanza.
  L'inadempienza,  non  giustificata  da  comprovate  cause  di forza
maggiore,  potra'  comportare  la  decadenza  del  provvedimento  con
recupero delle somme assegnate.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 12 aprile 1991
                                               Il Ministro: LATTANZIO