Modificazione all'ordinanza n. 1483/FPC dell'11 giugno 1988 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Sant'Agata dei Goti. (Ordinanza n. 2128/FPC).(GU n.100 del 30-4-1991)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante norme per fronteggiare pericoli incombenti per la pubblica incolumita' dovute a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici; Vista la propria ordinanza n. 964/FPC/ZA del 16 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987, con la quale veniva assegnata alla regione Campania la somma di lire 12 miliardi da utilizzare nei comuni di San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Santa Paolina e Oliveto Citra, per gli interventi di consolidamento di movimenti franosi; Vista la propria ordinanza n. 1483/FPC datata 11 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, con la quale, tra l'altro, si trasferisce direttamente al comune di Sant'Agata dei Goti lo stanziamento previsto nella sopra citata ordinanza; Vista la nota n. 16111 datata 19 novembre 1990 del comune di S. Agata dei Goti con la quale si riferisce sugli studi da eseguire, sul progetto, nonche' sulla necessita' di inviare celermente i lavori per l'eliminazione del pericolo incombente; Ravvisato che la richiesta del comune di Sant'Agata dei Goti e' motivata dalle necessita' di realizzare celermente le opere ritenute urgenti per la situazione di pericolo esistente per la pubblica incolumita'; Ritenuto necessario aderire alle richieste del comune di S. Agata dei Goti atte ad eliminare lo stato di pericolo incombente concedendo adeguate procedure per la rapida aggiudicazione dei lavori; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Sant'Agata dei Goti puo' procedere all'affidamento in concessione degli studi e dei lavori mediante trattativa privata pre- via indagine esplorativa tra concorrenti idonei per categoria ed importi, nonche' per comprovate capacita' tecniche di progettazione ed esecuzione di opere similari. L'ente attuatore e' tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potra' comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 1991 Il Ministro: LATTANZIO