Proposta del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Soave" e "Recioto di Soave".(GU n.102 del 3-5-1991)
Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Soave" e "Recioto di Soave" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 22 ottobre 1968) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 14 marzo 1975) e 6 maggio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 agosto 1976), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ---------- Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. "Soave" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Soave" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. - I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve dei vitigni Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%. E' tuttavia consentita, nell'ambito del 30% predetto, la presenza nei vigneti, messi a dimora anteriormente alla data di approvazione del presente disciplinare, di altre varieta' del vitigno Trebbiano raccomandate o autorizzate in provincia di Verona fino ad un massimo del 10% del totale. Art. 3. - La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Soave" - in cui rientra il comprensorio gia' delimitato con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931 - comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Soave, Monteforte, S. Martino, Mezzane, Ronca', Montecchia, S. Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano, Colognola, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Tale zona e' cosi' delimitata: a sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di S. Martino B. A. e segue la statale n. 11 fino alla localita' S. Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimita' dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino ad intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza. La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Ronca e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per localita' Cereghini, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla localita' Soejo per proseguire sino al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il con- fine del comune di Cazzano fino a Soralghe; segue la strada che da Sornighe, correndo sotto le pendici di M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada provinciale da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 328 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di monte Bastia. Ridiscende per detto con- fine sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave, attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale per Cereolo di Sopra (quota 72), raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale localita' si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora. Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di Sopra e, poi, la strada per la Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di Sotto sino a raggiungerlo. Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano. Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombino e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135). Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge la quota 181 sul confine tra Illasi e Colognola. Da quota 181 segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di Sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di Sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord- est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di Sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di Sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca Brusa e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge S. Martino Buonalbergo da dove e' iniziata la delimitazione. La zona di produzione e di vinificazione delle uve atte produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave", designabili con la menzione "classico" di cui al successivo art. 5, e' quella riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931) ed e' cosi' delimitata: da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di S. Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del M. Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi prosegue lungo le pendici del M. Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il T. Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il T. Alpone, segue le pendici del colle S. Antonio, quelle del M. Frosca e del M. Riondo, spingendosi prima a nord e poi a est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara. Indi, seguendo sempre il bordo del sistema collinare, si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Borgnoligoe per Casarsa, seguendo le pendici del M. Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove, poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte- Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col T. Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del M. Grande fino ad incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonche' l'abitato di Costalunga. A questo punto risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col T. Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, straccandosi dal detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del M. Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal con- fine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal M. Compacci, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguane', che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina in curva verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carnera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco a quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie' del M. Foscarino e del M. Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della borgata Bassano, raggiunge il T. Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo S. Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La regione Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediatamente comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il vino "Soave" ed al 40% per il vino "Recioto di Soave". Qualora la resa uva-vino del "Soave" superi le percentuali sopra indicate l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C. "Soave" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio della provincia di Verona e nei comuni di Gambellara e Montebello della provincia di Vicenza. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della D.O.C. "Soave" un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di 9,5. Le uve destinate alla vinificazione della tipologia "superiore" del vino "Soave" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di 10,5. Le uve dei vini di cui sopra, destinate alla produzione dei tipi spumante, potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo inferiore di 0,5 a quelli sopra specificati purche' la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri. La vinificazione del "Recioto di Soave" avviene dopo che le uve, aventi le medesime caratteristiche richieste per il tipo designato "superiore", siano state sottoposte a leggero appassimento fino ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di 13. Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione di vino "Recioto di Soave" nonche' la vinificazione delle stesse devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La tipologia "superiore" non puo' essere immessa al consumo in data anteriore al primo marzo successivo all'annata di produzione delle uve. Art. 6. - Il vino "Soave" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo; odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato; sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Il vino "Recioto di Soave" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato chiaro; odore: vinoso intenso e di fruttato; sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 di cui almeno 11,5 in alcool svolto; titolo alcolometrico volumico totale massimo; 17,50%; acidita' totale mimina: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Il vino spumante "Soave" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo, brillante; odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato; sapore: di medio corpo armonico leggermente amarognolo nei tipi extra-brut o brut o extra dry o dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco: 15 per mille. Il vino spumante "Recioto di Soave" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato chiaro, brillante; odore: vinoso intenso fruttato; sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 11,5% svolto; titolo alcolometrico volumico totale massimo: 17,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto: 18 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco. E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire ai fini dell'impiego della specificazione "classico", che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori, ma nelle immediate vicinanze del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino "Soave" a condizione che: dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse; in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti. Le uve appassite e non o i mosti idonei alla produzione delle di- verse tipologie di vino a denominazione di origine controllata "Soave", nonche' i relativi vini, possono essere utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitaria e nazionale. Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto. La menzione "superiore" e' riservata alla tipologia tranquilla dei vini "Soave" che e' immessa al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5. La tipologia "Recioto di Soave" puo' essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni e requisiti previste dal presente disciplinare di produzione. Le operazioni di elaborazione della tipologia "Recioto di Soave" per la produzione del vino liquoroso e le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto. Tuttavia tenuto conto della precedente regolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, e' consentito, relativamente alle operazioni di elaborazione del vino liquoroso, a coloro che abbiano operato in conformita' di essa nella regione Lombardia, di continuare ad operare in tal senso previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Art. 7. - Alla denominazione di origine controllata "Soave" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine", "scelto" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. E' ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. I vini "Soave Superiore", "Recioto" o "Recioto di Soave", compresi quelli che utilizzano la specificazione "classico", sono immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono ai loro caratteri di pregio. Per detti contenitori e' vietato l'impiego di chiusure tipo: tappo a corona, a vite, a strappo e similari. Per i succitati vini e' obbligatorio riportare inoltre, sia in etichetta che della documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione delle annate di produzione delle uve.