MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Proposta del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  dei  vini di modificazione del disciplinare di produzione
   della denominazione di origine controllata "Soave" e  "Recioto  di
   Soave".
(GU n.102 del 3-5-1991)

   Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad   ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata "Soave"  e  "Recioto  di  Soave"
riconosciuta  con  decreto  del Presidente della Repubblica 21 agosto
1968  (Gazzetta  Ufficiale  n.   269   del   22   ottobre   1968)   e
successivamente   modificata   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica 1› marzo 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 14 marzo 1975)
e 6 maggio 1976 (Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  27  agosto  1976),
propone  la  modifica del disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale  della  produzione  agricola  - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di modifica del  disciplinare  di  produzione  della  D.O.C.
"Soave"
   Art.  1.  -  La  denominazione  di  origine controllata "Soave" e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Art.  2.  -  I vini a denominazione di origine controllata "Soave"
devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega.
   Possono concorrere alla  produzione  di  detti  vini,  da  sole  o
congiuntamente,  anche  le uve dei vitigni Pinot bianco, Chardonnay e
Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%.
   E' tuttavia consentita, nell'ambito del 30% predetto, la  presenza
nei  vigneti,  messi a dimora anteriormente alla data di approvazione
del presente disciplinare, di altre varieta'  del  vitigno  Trebbiano
raccomandate  o autorizzate in provincia di Verona fino ad un massimo
del 10% del totale.
   Art. 3. - La zona di produzione dei vini  della  denominazione  di
origine  controllata  "Soave"  -  in cui rientra il comprensorio gia'
delimitato con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931 - comprende in tutto o
in parte i territori dei comuni di  Soave,  Monteforte,  S.  Martino,
Mezzane,  Ronca',  Montecchia,  S.  Giovanni Ilarione, San Bonifacio,
Cazzano, Colognola,  Caldiero,  Illasi  e  Lavagno  in  provincia  di
Verona.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    a sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato
di  S.  Martino B. A. e segue la statale n. 11 fino alla localita' S.
Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui
segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la  quota  40
fino  a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che
attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia;  da  qui  la
delimitazione  coincide  con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume
Alpone in prossimita' dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si
inoltra  lungo  la  strada  per  San  Lorenzo  fino  ad   intersecare
l'autostrada  Serenissima,  la  quale a sua volta delimita la zona in
comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.
   La delimitazione coincide con  il  confine  con  la  provincia  di
Vicenza dei comuni di Monteforte, di Ronca e di San Giovanni Ilarione
fino  alla  strada  che  attraversa il confine provinciale, a sud del
monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada  in  direzione  di
San Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti, Lovati, Paludi e
Rossetti  sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada
per localita' Cereghini, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il
vaio Muni fino alla localita' Soejo per proseguire sino al  punto  in
cui  coincidono  i  confini  dei  comuni di Tregnago, di San Giovanni
Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue  il  con-
fine  del  comune  di Cazzano fino a Soralghe; segue la strada che da
Sornighe, correndo sotto le pendici di M. Bastia, prima verso nord  e
quindi  verso  est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada
per Montecchia di  Crosara  raggiunge  per  risalirlo  il  rio  Albo.
Raggiunta  la  strada  provinciale da Tolotti, devia verso sud per la
quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge  la  strada  che
per  quota  328  porta  ai  Dami  e quindi alla quota 400 sul confine
comunale di Cazzano a sud di monte Bastia. Ridiscende per detto  con-
fine   sino   ad  incontrare  la  strada  provinciale  Cazzano-Soave,
attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale per Cereolo  di
Sopra  (quota  72),  raggiunge  la  strada che per quota 326 porta ai
Dami; da tale localita' si incontrano i confini tra Soave, Cazzano  e
Montecchia  a  quota  418,  da  qui  si prosegue lungo il confine tra
Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo  100  metri,
un  sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana
Fora.
   Si segue quindi il sentiero verso sud sino a  raggiungere  Pissolo
di  Sopra  e,  poi,  la  strada  per  la  Faella  piegando  verso est
all'altezza di Pissolo di Sotto sino a raggiungerlo.
   Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per  Canova  fino
alla  quota  92,  da tale quota si segue una linea retta in direzione
sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per  Cazzano  e  quindi
lungo la medesima si giunge a Cazzano.
   Sulla  strada,  al  centro  di Cazzano (quota 100), si piega verso
ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso  sud  sino
al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino
al  bivio  di  S.  Colombino  e  quindi  si segue la strada sino alla
cappelletta (quota 135). Da quota 135 si prosegue per la  strada  che
verso  sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est
per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue  quest'ultima
verso  sud  sino  a  superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui
segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge la quota 181 sul
confine tra Illasi e Colognola. Da quota 181 segue il sentiero  verso
nord  prima  e  poi  la  strada che superata Pistoza va a raggiungere
quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto  (100  metri
circa)  e  quindi  prosegue  per  il sentiero che costeggia a nord C.
Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che  si
congiunge  con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per
circa 250 metri e poi, verso ovest, quella  che  passa  a  sud  della
localita'  Mormontea  fino  a raggiungere in prossimita' del km 16 la
strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest  costeggiando
infine  per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue
lungo  la  strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una
retta immaginaria che congiunge Montecurto di  Sopra  con  i  Guerri,
seguendo   tale   linea  incrocia  il  confine  comunale  di  Illasi,
all'altezza di Montecurto di Sopra, segue quindi questo confine verso
nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la  strada  per
Lione  la  segue  verso  nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e
all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione  nord-
est  raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta,
che procede per circa  300  metri  verso  ovest  e  poi  verso  nord,
attraversa  Fratta  e  procede  verso  ovest fino a Mezzane di Sotto,
segue poi la strada che in direzione sud  costeggia  Casoni,  Turano,
Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di
Villa  Alberti,  segue  poi  la  strada  che  in  direzione sud-ovest
raggiunge Barco di Sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e
poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la  segue
verso  nord-est  fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in
direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue  passando
di  poco  a sud di S. Rocco, Ca Brusa e prosegue poi verso sud per la
strada che passando per l'Arcandole raggiunge S. Martino  Buonalbergo
da dove e' iniziata la delimitazione.
   La zona di produzione e di vinificazione delle uve atte produrre i
vini  a denominazione di origine controllata "Soave", designabili con
la menzione "classico"  di  cui  al  successivo  art.  5,  e'  quella
riconosciuta  con  decreto  ministeriale  23  ottobre  1931 (Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931) ed e' cosi' delimitata:
    da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina  di
Soave,  segue  la  strada  Soave-Monteforte,  fino alla borgata di S.
Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le
pendici del M. Tondo, fino ad incontrare il confine tra  i  territori
dei  comuni di Soave e di Monteforte, e poi prosegue lungo le pendici
del  M.  Zoppega,  comprende  l'abitato   di   Monteforte   d'Alpone,
attraversa  il  T.  Alpone  per  comprendere  la  zona di Monticello,
riattraversa il T. Alpone, segue le pendici  del  colle  S.  Antonio,
quelle  del M. Frosca e del M. Riondo, spingendosi prima a nord e poi
a est per escludere la parte alluvionale di  piano  del  T.  Ponsara.
Indi, seguendo sempre il bordo del sistema collinare, si spinge verso
est  attraversando  la  strada  Monteforte-Borgnoligoe  per  Casarsa,
seguendo le pendici del M. Core, giunge a comprendere la  borgata  di
Casotti,  dove,  poco  dopo,  incontra di nuovo la strada Monteforte-
Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al
punto di incontro col T.  Carbonare,  e  piega  decisamente  a  ovest
correndo  sulle  pendici  del M. Grande fino ad incontrare il confine
del territorio di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est,  sulla
sinistra   della   valle   del   Carbonare,  comprende  l'abitato  di
Brognoligo, le  borgate  Valle,  Mezzavilla  e  Bramaludame,  nonche'
l'abitato di Costalunga.
   A  questo  punto risale verso nord, seguendo la strada comunale di
Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega
col T. Alpone, segue il confine nord del  territorio  di  Monteforte,
passando per la Colombaretta e, straccandosi dal detto confine un po'
prima  della  Colombara  per seguire le pendici del sistema collinare
del M. Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo  e  lo
segue  sino  ad  incontrare  il  confine  di Soave presso Moscatello,
continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e
giunge  sino  alla  Valle  Crivellara  nel punto in cui il confine di
Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal  con-
fine,  prosegue  verso  ovest,  e raggiunge la quota 331 presso Villa
Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente  dal  M.
Compacci, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge
il  ramo  secondario  della  Valle  Anguane', che segue poi fino alla
provinciale  Soave-Cazzano.  Corre  lungo  questa   strada   fino   a
comprendere  le  ultime case di Costeggiola, risale per la strada del
cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra  strada  secondaria  e
scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale.
Da qui cammina in curva verso est, seguendo la carreggiabile comunale
che   passa   per   la  Carnera  fino  ad  attraversare  normalmente,
oltrepassando di poco a quota 54, la provinciale  Soave-Castelcerino.
Indi  scende  verso  sud  per la carreggiabile comunale a pie' del M.
Foscarino e del M. Cercene  e  sino  all'incrocio  della  provinciale
Soave-Castelcerino.  Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo
l'abitato della borgata Bassano, raggiunge il T. Tramigna incanalato,
lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo S. Matteo, piega
verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla  porta  di
Verona.
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Soave"  devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le  specifiche
caratteristiche.
   I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Soave"  non   deve   essere
superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   Fermo  restando  il  limite  sopra indicato, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva  superficie  coperta  dalla
vite.
   La  regione  Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di
categoria interessate e previo parere espresso dal  comitato  tecnico
consultivo  per  la  vitivinicoltura  di  cui alla legge regionale n.
55/85, con proprio provvedimento da emanarsi ogni  anno  nel  periodo
immediatamente  precedente  la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i
quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche  in
riferimento  a  singole  zone  geografiche,  rispetto  a quelli sopra
fissati,   dandone   immediatamente   comunicazione   al    Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  ed  al Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
   La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
per il vino "Soave" ed al 40% per il vino "Recioto di Soave".
   Qualora la resa uva-vino del "Soave" superi le  percentuali  sopra
indicate l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
   Art.  5. - Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione  dei  vini  a  D.O.C.  "Soave"  devono  essere  effettuate
nell'interno  della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
   Tuttavia,  tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione,  e'  consentito  che tali operazioni siano effettuate nel
territorio della provincia di Verona e nei  comuni  di  Gambellara  e
Montebello della provincia di Vicenza.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare ai vini
della  D.O.C.  "Soave"  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
complessivo minimo di 9,5.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione della tipologia "superiore"
del vino "Soave" debbono assicurare al vino un  titolo  alcolometrico
volumico naturale complessivo minimo di 10,5.
   Le  uve  dei vini di cui sopra, destinate alla produzione dei tipi
spumante, potranno avere un titolo  alcolometrico  volumico  naturale
complessivo  minimo  inferiore  di  0,5  a  quelli  sopra specificati
purche'  la  destinazione  delle  uve  alla  spumantizzazione   venga
espressamente indicata negli appositi registri.
   La  vinificazione  del "Recioto di Soave" avviene dopo che le uve,
aventi le medesime caratteristiche richieste per  il  tipo  designato
"superiore",  siano  state  sottoposte a leggero appassimento fino ad
assicurare un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  complessivo
minimo di 13.
   Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione
di  vino  "Recioto  di  Soave"  nonche' la vinificazione delle stesse
devono  aver  luogo  unicamente   nell'ambito   della   delimitazione
territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   La  tipologia  "superiore"  non  puo' essere immessa al consumo in
data anteriore al primo marzo  successivo  all'annata  di  produzione
delle uve.
   Art. 6. - Il vino "Soave" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;
    odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
    sapore:   asciutto,   di  medio  corpo  e  armonico,  leggermente
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Il vino "Recioto di Soave"  all'atto  dell'immissione  al  consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo dorato chiaro;
    odore: vinoso intenso e di fruttato;
    sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 14 di cui almeno
11,5 in alcool svolto;
    titolo alcolometrico volumico totale massimo; 17,50%;
    acidita' totale mimina: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Il  vino spumante "Soave" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore:  giallo  paglierino  tendente  a  volte  al   verdognolo,
brillante;
    odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
    sapore:  di  medio corpo armonico leggermente amarognolo nei tipi
extra-brut o brut o extra dry o dry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco: 15 per mille.
   Il vino spumante "Recioto di Soave"  all'atto  dell'immissione  al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo dorato chiaro, brillante;
    odore: vinoso intenso fruttato;
    sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 14% di cui almeno
11,5% svolto;
    titolo alcolometrico volumico totale massimo: 17,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto: 18 per mille.
   E' facolta' del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
modificare,   con  proprio  decreto,  i  limiti  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco.
   E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,  su
richiesta  delle  aziende agricole interessate, di consentire ai fini
dell'impiego della specificazione "classico", che le uve prodotte nel
territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere  vinificate
in  cantine  situate  al  di  fuori, ma nelle immediate vicinanze del
territorio precisato e comunque all'interno della zona di  produzione
del vino "Soave" a condizione che:
    dette  cantine  siano  di  pertinenza  delle  rispettive  aziende
agricole e, come tali, al servizio delle stesse;
    in dette cantine le aziende interessate vinifichino  soltanto  le
uve  prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo
dei vigneti.
   Le uve appassite e non o i mosti idonei alla produzione delle  di-
verse  tipologie  di  vino  a  denominazione  di  origine controllata
"Soave", nonche' i relativi  vini,  possono  essere  utilizzati,  nel
rispetto  di  quanto disposto dal presente disciplinare, per produrre
vini  spumanti  ottenuti  secondo  le  metodologie  di   elaborazione
previste dalle normative comunitaria e nazionale.
   Le  operazioni  di  elaborazione  di  detti  vini spumanti debbono
essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della
regione Veneto.
   La menzione "superiore" e' riservata alla tipologia tranquilla dei
vini "Soave" che e' immessa al consumo con  un  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo di 11,5.
   La  tipologia  "Recioto  di  Soave"  puo'  essere  utilizzata  per
designare il vino liquoroso ottenuto con mosti o vini che  rispondono
alle  condizioni  e  requisiti  previste dal presente disciplinare di
produzione.
   Le operazioni di elaborazione della tipologia "Recioto  di  Soave"
per   la   produzione   del   vino   liquoroso  e  le  operazioni  di
spumantizzazione  debbono  essere  effettuate  in  stabilimenti  siti
nell'ambito territoriale della regione Veneto.
   Tuttavia  tenuto conto della precedente regolamentazione di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21   agosto   1968,   e'
consentito,  relativamente  alle  operazioni di elaborazione del vino
liquoroso, a coloro che abbiano operato in conformita' di essa  nella
regione  Lombardia,  di  continuare  ad  operare  in tal senso previa
autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito
il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini.
   Art. 7. - Alla denominazione di  origine  controllata  "Soave"  e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  specificazione  diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli
aggettivi "riserva", "extra", "fine", "scelto" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati  o  di  consorzi,
purche'  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente.
   E'  ammesso  inoltre  l'impiego  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,  fattorie, zone e localita'
comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3  e  dalle  quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
   I vini "Soave Superiore", "Recioto" o "Recioto di Soave", compresi
quelli che utilizzano la specificazione "classico", sono  immessi  al
consumo   unicamente   in   contenitori  di  vetro  tradizionali  con
abbigliamento  consono  ai  loro  caratteri  di  pregio.  Per   detti
contenitori  e' vietato l'impiego di chiusure tipo: tappo a corona, a
vite, a strappo e similari.
   Per i succitati vini e' obbligatorio  riportare  inoltre,  sia  in
etichetta   che   della   documentazione   prevista  dalla  specifica
normativa, l'indicazione delle annate di produzione delle uve.