MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 aprile 1991 

  Modalita' di cessione delle monete d'argento da L. 500  celebrative
dei "2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio".
(GU n.103 del 4-5-1991)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n.  309,  concernente  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  403110 dell'11 febbraio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1991,  con  il
quale  si  autorizza  l'emissione  di  monete  d'argento  da  L.  500
celebrative dei "2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio" e se ne
fissa il contingente;
  Considerata la necessita':
   di disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad  enti,
associazioni  e  privati  italiani  o stranieri delle suddette monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di favorire la vendita delle monete in questione anche  attraverso
l'acquisto  diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli enti, le associazioni, i privati italiani o  stranieri  possono
effettuare   le   prenotazioni  delle  monete  d'argento  da  L.  500
celebrative dei "2100 anni dell'edificazione di Ponte  Milvio"  entro
il  31  dicembre  1991,  mediante  il  versamento di L.   26.000 (IVA
inclusa) per ogni moneta nella versione "ordinaria" e  di  L.  51.000
(IVA  inclusa) per ogni moneta nella versione "proof" sul c/c postale
n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato
"Emissione numismatica", piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.
  Al  fine  di rendere possibile la vendita diretta presso la Sezione
Zecca, alle condizioni suddette, la cassa speciale e'  autorizzata  a
conseguire,  a  titolo  di  cauta  custodia,  il  20% del contingente
previsto al 1› comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 11 febbraio
1991, citato nelle premesse, all'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello
Stato.
  La  direzione  della  Zecca  versera'  mensilmente  alla  Tesoreria
centrale dello Stato  il  corrispondente  controvalore  delle  monete
vendute.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 81