Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.(GU n.107 del 9-5-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991; Decreta: Per il 15 maggio 1991 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 14 novembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Il collocamento dei buoni verra' effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 maggio 1991, con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 1991 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1991 Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 334