REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1991 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Bienno dall'ambito
territoriale  n.  15  individuato  con  deliberazione  della   giunta
regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione da parte
dell'ANAS  di  lavori di somma urgenza per il ripristino del transito
interrotto sulla s.s. n.  345  "delle  3  Valli".  (Deliberazione  n.
V/5828).
(GU n.112 del 15-5-1991)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497, presentata da ANAS per la realizzazione di lavori di
somma urgenza per il  ripristino  del  transito  interrotto  su  area
ubicata  nel  comune  di  Bienno (Brescia), mappali 1702, 2323, 2644,
2315, foglio 38, appali 2322, 1693, 2333, 1729,  foglio  32,  mappale
1565,  foglio  26,  sottoposta a vincolo paesaggistico in forza degli
elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n.
431,   nonche'   gravata   da   vincolo   di   immodificabilita'   ed
inedificabilita'  temporanea  di  cui  all'art.  1- ter della legge 8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del
10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento,
diretta al soddisfacimento di interessi pubblici,  consistenti  nella
salvaguardia  della  pubblica  incolumita'  e  nel  ripristino  della
viabilita';
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  pubblici ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo  di  cui  all'art.  1-  ter
della  legge  8  agosto  1985,  n.  431: cio' in considerazione della
situazione  di  indifferibilita' ed urgenza che caratterizza le opere
in progetto;
  Atteso che si e'  provveduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulta in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia  ambientale  che
urbanistico  ed  economico  sociale,  propri  della proposta di piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e,  in  particolare  della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito  territoriale  n.  15,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera'  ad
autorizzare  ex  art.  7  della  legge  29  giugno  1939, n. 1497, la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune di Bienno (Brescia), mappali 1702 - 2323 - 2644 -
2315, foglio 38, mappali 2322 1693 -2333 - 1729, foglio  32,  mappale
1565,  foglio  26,  dall'ambito  territoriale  n.  15 individuato con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del  comune  di  Bienno  (Brescia)  copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente  deliberazione,
affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune  stesso
dovra'  tenere  a disposizione degli interessati copia della Gazzetta
Ufficiale con la relativa planimetria, ai  sensi  dell'art.  4  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 19 febbraio 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO