COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 11 maggio 1991 

  Aliquote di  sovrapprezzo  termico  e  di  contributo  per  l'onere
termico. (Provvedimento n. 15/1991).
(GU n.110 del 13-5-1991)

                   IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1947, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283  e  15  settembre  1947,  n. 896, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il provvedimento C.I.P. n. 3 del 27 gennaio 1988 con il quale
tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. e' stato  delegato  ad
emanare  i  provvedimenti  recanti  la  determinazione  annuale delle
aliquote di sovrapprezzo e contributo per l'onere termico;
  Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 22 novembre 1988, n. 24  del
3  agosto  1990,  n.  27 del 18 settembre 1990 e n. 5 del 15 febbraio
1991 con i quali sono state determinate le aliquote  di  sovrapprezzo
termico;
  Considerato  che  il  valore  di  riferimento  del prezzo medio del
petrolio  greggio  di  importazione  (P.G.I.)  riferito  ai  mesi  di
dicembre 1990, gennaio, febbraio e marzo 1991 e' stato individuato in
184.780  lire  per  tonnellata che non comporterebbe variazioni delle
attuali aliquote di sovrapprezzo termico;
  Considerata la tendenza in atto del mercato petrolifero che  e'  in
fase  di assestamento su quotazioni piu' contenute rispetto al valore
di riferimento: tendenza consolidatasi nei mesi di febbraio  e  marzo
1991;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere  ad  un  adeguamento  delle
aliquote ordinarie di sovrapprezzo e di contributo aderente alla  me-
dia  delle  quotazioni  del greggio dei mesi di febbraio e marzo 1991
pari a L./tonn. 154.994;
  Considerata inoltre  l'opportunita'  di  adeguare  le  aliquote  di
sovrapprezzo  termico  per  le  forniture per gli usi domestici, alla
esigenza perseguita dal Governo, di contenere gli  indici  inflattivi
in materia;
                              Delibera:
  Le  aliquote  ordinarie di sovrapprezzo termico per le forniture in
bassa tensione sono le seguenti:
   1) Forniture per usi domestici
    fino a 3 kW a tariffa per utenti
    residenti e fino a 150 kWh di
    consumo mensile compreso tra due
    letture consecutive dei misuratori  . . . . . . . . .     9,30 L.
   2) Altre forniture per usi domestici
    e per i consumi eccedenti il
    quantitativo di cui al precedente punto 1)  . . . . .    54,10 L.
    3) Forniture per usi agricoli . . . . . . . . . . . .    35,40 L.
    4) Altre forniture  . . . . . . . . . . . . . . . . .    38,10 L.
  Tutte le altre aliquote ordinarie di sovrapprezzo  termico  di  cui
alla  lettera  A) del provvedimento C.I.P. n. 5/1991 sono ridotte del
14,3%.
  Le aliquote di contributo per l'onere termico di cui  alla  lettera
B) del soprarichiamato provvedimento C.I.P. sono ridotte del 14,3%.
   Roma, 11 maggio 1991
                             Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO