Aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico. (Provvedimento n. 15/1991).(GU n.110 del 13-5-1991)
IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il provvedimento C.I.P. n. 3 del 27 gennaio 1988 con il quale tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. e' stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo e contributo per l'onere termico; Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 22 novembre 1988, n. 24 del 3 agosto 1990, n. 27 del 18 settembre 1990 e n. 5 del 15 febbraio 1991 con i quali sono state determinate le aliquote di sovrapprezzo termico; Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio greggio di importazione (P.G.I.) riferito ai mesi di dicembre 1990, gennaio, febbraio e marzo 1991 e' stato individuato in 184.780 lire per tonnellata che non comporterebbe variazioni delle attuali aliquote di sovrapprezzo termico; Considerata la tendenza in atto del mercato petrolifero che e' in fase di assestamento su quotazioni piu' contenute rispetto al valore di riferimento: tendenza consolidatasi nei mesi di febbraio e marzo 1991; Ritenuta l'opportunita' di procedere ad un adeguamento delle aliquote ordinarie di sovrapprezzo e di contributo aderente alla me- dia delle quotazioni del greggio dei mesi di febbraio e marzo 1991 pari a L./tonn. 154.994; Considerata inoltre l'opportunita' di adeguare le aliquote di sovrapprezzo termico per le forniture per gli usi domestici, alla esigenza perseguita dal Governo, di contenere gli indici inflattivi in materia; Delibera: Le aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico per le forniture in bassa tensione sono le seguenti: 1) Forniture per usi domestici fino a 3 kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile compreso tra due letture consecutive dei misuratori . . . . . . . . . 9,30 L. 2) Altre forniture per usi domestici e per i consumi eccedenti il quantitativo di cui al precedente punto 1) . . . . . 54,10 L. 3) Forniture per usi agricoli . . . . . . . . . . . . 35,40 L. 4) Altre forniture . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,10 L. Tutte le altre aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico di cui alla lettera A) del provvedimento C.I.P. n. 5/1991 sono ridotte del 14,3%. Le aliquote di contributo per l'onere termico di cui alla lettera B) del soprarichiamato provvedimento C.I.P. sono ridotte del 14,3%. Roma, 11 maggio 1991 Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO