Modificazioni alla disciplina della riserva obbligatoria sulla raccolta in valuta da residenti.(GU n.110 del 13-5-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 32, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 20 gennaio 1989 che ha disciplinato la riserva obbligatoria cui sono tenute le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusi i Monti di credito su pegno di seconda categoria e le Casse rurali ed artigiane; Visti i decreti del Ministro del tesoro del 3 ottobre 1990 con i quali e' stata data attuazione alla richiamata delibera e fissato il tasso da applicare ai casi di inadempienze agli obblighi di riserva; Considerato che con decreto ministeriale in data odierna e' stato stabilito che le aliquote di riserva obbligatoria da applicare alla raccolta netta in valuta sono pari a zero; Vista la proposta del Governatore della Banca d'Italia; Ritenuta l'urgenza per le ragioni rappresentate nella proposta del Governatore della Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936, e succes- sive modificazioni e integrazioni; Decreta: La raccolta in valuta da residenti confluisce nell'aggregato soggetto agli obblighi di riserva sulla provvista in lire di cui alla delibera del Comitato richiamata in premessa. Quanto sopra disposto trova applicazione allorche' l'aliquota di riserva obbligatoria da applicare sulla raccolta netta in valuta e' pari a zero. Il presente decreto entra in vigore con riferimento ai dati relativi al mese di maggio 1991. La Banca d'Italia emanera' istruzioni attuative del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 1991 Il Ministro: CARLI