Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importati temporaneamente dall'Austria.(GU n.124 del 29-5-1991)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI D'INTESA CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze di traffici; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli e ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale e' stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale e' stata prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990; Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986; Decreta: Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 e' prorogato fino al 30 giugno 1991. Per il predetto periodo e' sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986. Roma, 25 maggio 1991 Il Ministro dei trasporti BERNINI Il Ministro delle finanze FORMICA