Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.132 del 7-6-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la tabella III dell'ordinamento didattico universitario relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 23 novembre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'art. 18, relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nell'elenco degli insegnamenti complementari, la disciplina numero "36 Teoria del diritto" e' sostituita con "36 Informatica giuridica". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 13 aprile 1991 Il rettore: ROVERSI MONACO