MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 1991 

  Ridefinizione   degli    ambiti    territoriali    delle    sezioni
circoscrizionali  per  l'impiego e per il collocamento in agricoltura
nella regione Puglia.
(GU n.134 del 10-6-1991)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista   la   legge   28   febbraio  1987,  n.  56,  recante  "norme
sull'organizzazione del mercato del  lavoro"  e  in  particolare  gli
articoli 1 e 2;
  Visto  il  proprio  decreto  dell'8  ottobre 1987, registrato dalla
Corte dei conti il 12 novembre 1987 nel registro n. 11 Lavoro, foglio
n. 4 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  290  del  12  dicembre
1987,  con  il  quale  si e' provveduto a determinare l'assetto delle
sezioni circoscrizionali per  l'impiego  e  per  il  collocamento  in
agricoltura nella regione Puglia;
  Considerato  che  tale  decreto  e'  stato assunto in sede di prima
attuazione della succitata legge, ai sensi del disposto  del  secondo
periodo dell'ottavo comma dell'art. 1;
  Considerato   che   l'esecuzione   del  predetto  provvedimento  ha
evidenziato l'esigenza di modifiche ed aggiustamenti  onde  pervenire
ad   una  piu'  razionale  articolazione  territoriale  degli  uffici
preposti alla gestione del mercato del lavoro, ai sensi del combinato
disposto art. 1, commi 2 e 8, della legge succitata, che  attribuisce
al  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di determinare le
sezioni circoscrizionali per l'impiego  e  di  definirne  gli  ambiti
territoriali,  tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato
del lavoro, delle articolazioni degli altri organi  amministrativi  e
dei  collegamenti  sul  territorio,  cosi' come evidenziati nel corso
dell'esecuzione del primo decreto;
  Considerato   che   gli   ambiti   territoriali    delle    sezioni
circoscrizionali  previste  dal predetto decreto risultano, in taluni
casi, estremamente vasti e quindi inidonei a soddisfare  le  esigenze
dell'utenza;
  Acquisiti  i  pareri  resi,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, della
suddetta legge,  dalla  commissione  regionale  per  l'impiego  della
Puglia,  con  delibera trasmessa dall'U.R.L.M.O. di Bari il 5 ottobre
1989 nota n. 20408, nonche' con delibera n. 6 del  3  dicembre  1990,
pareri  concernenti  l'istituzione  di nuove sezioni circoscrizionali
per l'impiego e per il  collocamento  in  agricoltura  nella  regione
Puglia,  nonche' la definizione dei relativi ambiti territoriali e di
quelli delle sezioni circoscrizionali preesistenti;
  Visti  gli  atti  istruttori  e   segnatamente   quelli   trasmessi
dall'U.R.L.M.O. di Bari;
  Considerati  i  disagi e le difficolta' verificatisi per l'utenza a
causa dello sdoppiamento nelle sezioni circoscrizionali di Orta Nova,
Cerignola,  Castellaneta  e  Massafra   delle   competenze   per   il
collocamento ordinario e per quello agricolo;
  Ravvisata   pertanto  l'opportunita'  di  trasformare  le  suddette
sezioni   circoscrizionali   a   competenze   limitate   in   sezioni
circoscrizionali  per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,
con conseguente riduzione dei rispettivi ambiti territoriali;
  Considerata la diversa  connotazione  economica  e  lavorativa  dei
bacini  territoriali  facenti capo alle sedi delle istituende sezioni
circoscrizionali;
  Considerati  l'alto numero degli iscritti e il carico funzionale in
alcune sezioni circoscrizionali,  come  quella  di  Bari,  che  hanno
comportato  notevoli difficolta' nella gestione del collocamento, si'
da rendere necessaria l'istituzione di ulteriori circoscrizioni;
  Ritenuto che l'istituzione di nuove sezioni  circoscrizionali  deve
comportare   una   contestuale  riduzione  delle  articolazioni  sub-
circoscrizionali,   venendo   meno,   a   seguito    del    riassetto
circoscrizionale,  la  ragione  stessa di un numero elevato di uffici
recapiti/sezioni  decentrate  negli  ambiti  territoriali  a  cui  la
presente decretazione si riferisce;
  Tenuto   conto   delle   attuali  condizioni  socio-economiche  del
territorio, delle articolazioni territoriali  delle  altre  strutture
amministrative, nonche' dello stato dei collegamenti e dei trasporti;
  Ritenuto  di dover soddisfare le esigenze rappresentate da svariati
comuni in  ordine  ad  opportuni  spostamenti  dei  medesimi  da  una
circoscrizione piu' lontana ad altra piu' facilmente raggiungibile;
  Ritenuto  di  dover  assicurare  un  migliore  servizio  all'utenza
attraverso la  creazione  di  nuove  sezioni  circoscrizionali  e  la
ridefinizione dei confini di quelle esistenti;
                              Decreta:
  Nella  regione  Puglia l'assetto delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego e  per  il  collocamento  in  agricoltura,  precedentemente
stabilito   con   decreto   ministeriale   dell'8  ottobre  1987,  e'
rideterminato e ridefinito come appresso:
  Provincia di Bari:
   n. 1 di Bari con sede a Bari,  comprendente  i  comuni  di:  Bari,
Bitritto, Modugno;
   n.  2  di  Bitonto,  con sede a Bitonto, comprendente i comuni di:
Bitonto, Binetto, Bitetto, Grumo Appula, Palo del Colle, Toritto;
   n. 3 di Rutigliano, con sede a Rutigliano, comprendente  i  comuni
di:   Rutigliano,   Capurso,   Cellamare,   Conversano,   Noicattaro,
Triggiano, Valenzano;
   n. 4 di Molfetta, con sede a Molfetta, comprendente i  comuni  di:
Molfetta, Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia, Terlizzi;
   n.  5 di Gioia del Colle, con sede a Gioia del Colle, comprendente
i comuni di: Gioia del Colle, Santeramo in Colle;
   n. 6 di Altamura, con sede ad Altamura, comprendente i comuni  di:
Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini;
   n.  7  di  Noci,  con sede a Noci, comprendente i comuni di: Noci,
Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Putignano, Turi;
   n. 8 di Monopoli, con sede a Monopoli, comprendente i  comuni  di:
Monopoli, Mola di Bari, Polignano a Mare;
   n.  9 di Acquaviva delle Fonti, con sede ad Acquaviva delle Fonti,
comprendente  i  comuni   di:   Acquaviva   delle   Fonti,   Adelfia,
Casamassima,  Cassano delle Murge, Sammichele di Bari, Sannicandro di
Bari;
   n. 10 di Barletta, con sede a Barletta, comprendente i comuni  di:
Barletta, Trani;
   n.  11  di  Andria,  con sede ad Andria, comprendente i comuni di:
Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola.
  Provincia di Foggia:
   n. 12 di Foggia, con sede a  Foggia,  comprendente  i  comuni  di:
Foggia,   Bovino,   Castelluccio  Valmaggiore,  Celle  di  San  Vito,
Deliceto, Faeto, Orsara di Puglia, Troia;
   n.   13   di   Ascoli  Satriano,  con  sede  ad  Ascoli  Satriano,
comprendente i comuni di: Ascoli Satriano, Accadia, Anzano di Puglia,
Candela,  Castelluccio  dei  Sauri,  Monteleone  di  Puglia,   Panni,
Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia;
   n.  14  di  Cerignola, con sede a Cerignola, comprendente i comuni
di: Cerignola,  Margherita  di  Savoia,  San  Ferdinando  di  Puglia,
Trinitapoli;
   n.  15  di Orta Nova, con sede ad Orta Nova, comprendente i comuni
di: Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stornara, Stornarella;
   n. 16 di Vieste, con sede a  Vieste,  comprendente  i  comuni  di:
Vieste, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico,
Vico del Gargano;
   n.  17  di  Lucera,  con  sede a Lucera, comprendente i comuni di:
Lucera,  Alberona,  Biccari,  Carlantino,   Casalnuovo   Monterotaro,
Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore,
Motta  Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco
La Catola, Volturara Appula, Volturino;
   n. 18 di Manfredonia,  con  sede  a  Manfredonia,  comprendente  i
comuni  di:  Manfredonia,  Mattinata, Monte Sant'Angelo, San Giovanni
Rotondo, Zapponeta;
   n. 19 di San Severo, con sede a San Severo, comprendente i  comuni
di:  San  Severo, Chieuti, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San
Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore;
   n. 20 di Sannicandro Garganico, con sede a Sannicandro  Garganico,
comprendente  i  comuni  di: Sannicandro Garganico, Apricena, Cagnano
Varano, Lesina, Poggio Imperiale.
  Provincia di Taranto:
   n. 21 di Taranto, con sede a Taranto, comprendente  i  comuni  di:
Taranto;
   n.  22 di Manduria, con sede a Manduria, comprendente i comuni di:
Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, San Marzano di San
Giuseppe, Sava, Torricella;
   n. 23 di Grottaglie, con sede a Grottaglie, comprendente i  comuni
di: Grottaglie, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteiasi, Montenesola,
Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico;
   n. 24 di Martina Franca, con sede a Martina Franca, comprendente i
comuni di: Martina Franca, Crispiano;
   n.  25 di Massafra, con sede a Massafra, comprendente i comuni di:
Massafra, Mottola, Palagiano;
   n. 26 di Castellaneta, con sede  a  Castellaneta,  comprendente  i
comuni di: Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello.
  Provincia di Brindisi:
   n.  27 di Brindisi, con sede a Brindisi, comprendente i comuni di:
Brindisi, Cellino  San  Marco,  San  Donaci,  San  Pietro  Vernotico,
Torchiarolo;
   n.  28  di  Ostuni,  con  sede a Ostuni, comprendente i comuni di:
Ostuni, Carovigno, Cisternino, Fasano, San Vito dei Normanni;
   n. 29 di Francavilla Fontana,  con  sede  a  Francavilla  Fontana,
comprendente  i  comuni  di:  Francavilla  Fontana, Ceglie Messapico,
Oria, San Michele Salentino, Villa Castelli;
   n. 30 di Mesagne, con sede a Mesagne, comprendente  i  comuni  di:
Mesagne,  Erchie,  Latiano,  San  Pancrazio  Salentino,  Torre  Santa
Susanna.
  Provincia di Lecce:
   n. 31 di Lecce, con sede a Lecce, comprendente i comuni di: Lecce,
Arnesano,  Cavallino,  Lequile,  Lizzanello,  Monteroni di Lecce, San
Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Surbo;
   n. 32 di Campi Salentina, con sede a Campi Salentina, comprendente
i comuni di: Campi  Salentina,  Carmiano,  Guagnano,  Novoli,  Salice
Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie;
   n.  33  di  Maglie,  con  sede a Maglie, comprendente i comuni di:
Maglie,  Bagnolo  del  Salento,  Cannole,  Castrignano   de'   Greci,
Corigliano  d'Otranto,  Cursi, Giurdignano, Melpignano, Muro Leccese,
Otranto, Palmariggi, Scorrano;
   n. 34 di Poggiardo, con sede a Poggiardo,  comprendente  i  comuni
di:   Poggiardo,   Andrano,  Botrugno,  Castro,  Diso,  Giuggianello,
Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Sanarica, San Cassiano,  Santa
Cesarea Terme, Spongano, Surano, Uggiano la Chiesa;
   n.  35  di  Nardo',  con  sede a Nardo', comprendente i comuni di:
Nardo', Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo;
   n. 36 di Galatina, con sede a Galatina, comprendente i comuni  di:
Galatina,  Aradeo,  Collepasso, Cutrofiano, Neviano, Secli', Sogliano
Cavour, Soleto;
   n. 37 di Gallipoli, con sede a Gallipoli,  comprendente  i  comuni
di: Gallipoli, Alezio, Sannicola, Taviano, Tuglie;
   n.  38 di Casarano, con sede a Casarano, comprendente i comuni di:
Casarano, Acquarica del Capo, Alliste, Matino,  Melissano,  Parabita,
Presicce, Racale, Ruffano, Supersano, Taurisano, Ugento;
   n.  39  di  Tricase, con sede a Tricase, comprendente i comuni di:
Tricase, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del  Capo,
Miggiano,  Montesano  Salentino,  Morciano  di  Leuca,  Patu', Salve,
Specchia, Tiggiano;
   n. 40 di Martano, con sede a Martano, comprendente  i  comuni  di:
Martano,  Calimera,  Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri
di Lecce, Martignano, Melendugno, Sternatia, Vernole, Zollino.
  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto
e la registrazione.
   Roma, 5 marzo 1991
                                               p. Il Ministro: GRIPPO
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1991
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 209