Approvazione del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1991 per i voli nazionali ed i voli internazionali.(GU n.134 del 10-6-1991)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO SENTITO IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4, della legge n. 160/89 occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1991 dividendo il costo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita' di servizio non inferiore all'1,5% del totale delle unita' di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte; Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990; Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e' previsto in L. 116.294.475.726 il costo complessivo per il 1991 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti; Considerato altresi' che il numero complessivo delle unita' di servizio di terminale previste per l'anno 1991 e' pari a 42.103.956; Viste le delibere n. 163 e n. 212 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo, rispettivamente, nelle sedute del 25 ottobre 1990 e 20 dicembre 1990 con le quali viene proposta la misura del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1991, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 160/89; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, della legge n. 160/89 per l'anno 1991 deve essere assicurata la copertura dell'80% del costo dei servizi di assistenza di terminale determinato cosi come previsto al punto 4 del citato art. 5; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, della legge n. 160/89 per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%; Decreta: Ai sensi dell'art. 5, punto 9, della legge 5 maggio 1989, n. 160, e' approvato il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1991 in L. 2.210 da ridurre del 50% per i soli voli nazionali. Il presente decreto entrera' in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 1991 Il Ministro dei trasporti BERNINI Il Ministro del tesoro CARLI