MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 gennaio 1991 

  Approvazione del coefficiente unitario di tassazione  di  terminale
per l'anno 1991 per i voli nazionali ed i voli internazionali.
(GU n.134 del 10-6-1991)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                               SENTITO
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;
  Considerato che ai sensi dell'art.  5,  punto  4,  della  legge  n.
160/89  occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di
terminale per l'anno 1991 dividendo il costo che  l'Azienda  autonoma
di  assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire
i servizi di assistenza di terminale nel  complesso  degli  aeroporti
nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita' di servizio
non  inferiore  all'1,5%  del totale delle unita' di servizio fornite
dall'Azienda nell'intera rete  aeroportuale,  per  il  numero  totale
delle  unita'  di  servizio  di  terminale  che  si  prevede  saranno
prodotte;
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990;
  Considerato che in base ai dati forniti  dall'Azienda  autonoma  di
assistenza  al  volo per il traffico aereo generale e' previsto in L.
116.294.475.726 il costo complessivo  per  il  1991  dei  servizi  di
terminale negli aeroporti suddetti;
  Considerato  altresi'  che  il  numero  complessivo delle unita' di
servizio di terminale previste per l'anno 1991 e' pari a 42.103.956;
  Viste le delibere n.  163  e  n.  212  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione   dell'Azienda   autonoma   di  assistenza  al  volo,
rispettivamente, nelle sedute del 25 ottobre 1990 e 20 dicembre  1990
con  le  quali  viene proposta la misura del coefficiente unitario di
tassazione di terminale per l'anno 1991, ai sensi dell'art.  5  della
legge n. 160/89;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  5,  punto 7, della legge n.
160/89 per l'anno 1991 deve essere assicurata la  copertura  dell'80%
del  costo  dei  servizi  di assistenza di terminale determinato cosi
come previsto al punto 4 del citato art. 5;
  Considerato che ai sensi dell'art.  5,  punto  5,  della  legge  n.
160/89  per  i  soli  voli nazionali la tassa di terminale si applica
nella misura ridotta del 50%;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 5, punto 9, della legge 5 maggio 1989,  n.  160,
e'  approvato il coefficiente unitario di tassazione di terminale per
l'anno 1991 in L. 2.210 da ridurre del 50% per i soli voli nazionali.
  Il presente decreto entrera' in vigore due mesi dopo la data  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 gennaio 1991
                                            Il Ministro dei trasporti
                                                     BERNINI
Il Ministro del tesoro
       CARLI