Criteri applicativi in ordine alle partecipazioni al capitale di enti creditizi.(GU n.134 del 10-6-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"; Visto in particolare il titolo V della predetta legge n. 287/1990, che detta norme in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 20 marzo 1987 in materia di rapporti partecipativi al capitale degli enti creditizi e di fidi a soggetti collegati; Visti la legge 30 luglio 1990, n. 218 e il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; Avuto presente che la disciplina in materia di assetti proprietari degli enti creditizi ha la finalita' di salvaguardare l'autonomia della gestione bancaria, quale presupposto per l'efficiente allocazione delle risorse; Considerata la necessita' di impartire direttive volte ad assicurare l'indipendenza degli enti creditizi e la tutela degli interessi dei depositanti; Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte per l'applicazione dei principi contenuti nel titolo V della legge n. 287/1990; Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; Decreta: La Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si atterra' alle indicazioni e ai criteri generali di seguito specificati. 1. LA DISCIPLINA AUTORIZZATIVA. 1.1. Ambito di applicazione. Ai sensi della legge n. 287/1990 rilevano, ai fini autorizzativi, le seguenti fattispecie: a) acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote dell'ente creditizio che comportano, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute, una partecipazione non di controllo superiore al 5% e non eccedente il 15% del capitale dell'ente medesimo; b) acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote dell'ente creditizio che comportano, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute, una partecipazione superiore al 15% del capitale ovvero il controllo dell'ente stesso, indipendentemente dall'entita' dell'interessenza; c) acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote dell'ente creditizio che comportano, di per se' o unitamente a variazioni precedenti, un incremento o decremento superiore al 2% del capitale dell'ente creditizio, nei casi in cui la partecipazione gia' detenuta sia superiore al 5% del capitale dell'ente stesso. Ai fini della definizione delle soglie autorizzative va tenuto conto di tutte le azioni o quote acquisite o sottoscritte aventi diritto al voto; nel calcolo della percentuale si computano quindi le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio. L'ammontare della partecipazione va rapportato al capitale sottoscritto o al fondo di dotazione dell'ente creditizio quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, esclusa la parte rappresentata da azioni o quote di risparmio. Per le fattispecie sopra indicate, la partecipazione nel capitale dell'ente creditizio rileva quando la stessa sia acquisita in via diretta o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. Ai fini della presente disciplina, il rapporto di controllo si considera esistente nei casi contemplati dall'art. 27, comma 2, della legge n. 287/1990. Con riferimento ai casi di controllo per patto di sindacato, sono da considerare rilevanti soltanto i patti di sindacato diretti negli enti creditizi; inoltre non sono da considerare controllanti i soggetti che controllano i partecipanti al patto. Resta fermo il controllo indiretto sulla banca autonomamente configurabile ex art. 2359 del codice civile. In ogni caso, la Banca d'Italia potra' tener conto, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, degli eventuali accordi tra i soci sussistenti nella catena partecipativa. 1.2. Divieto di autorizzazione. In relazione al disposto dell'art. 27, comma 6, della legge n. 287/1990, la Banca d'Italia non potra' rilasciare l'autorizzazione per le operazioni di cui al punto 1.1, lettera b), qualora i partecipanti al capitale dell'ente creditizio siano soggetti diversi dagli enti creditizi o dagli enti e societa' finanziari, intendendosi per tali i soggetti che svolgono attivita' imprenditoriale, in forma individuale o associata, in settori non creditizi e non finanziari. Le persone fisiche, quelle giuridiche nonche' gli enti privi di personalita' giuridica che non siano imprenditori commerciali sono esclusi dal divieto di autorizzazione. Per definire l'appartenenza al settore finanziario, va fatto riferimento alla lista di attivita' indicate nell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 21 novembre 1990 che tiene conto delle indicazioni della seconda direttiva bancaria CEE n. 646/1989. Gli enti o societa' che hanno per oggetto l'esercizio dell'attivita' assicurativa vanno assimilati, ai fini della presente disciplina, a quelli finanziari. 1.3. Concessione delle autorizzazioni. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Banca d'Italia previa verifica delle seguenti condizioni: sottoscrizione, da parte delle persone fisiche o dei legali rappresentanti delle persone giuridiche, di un protocollo di autonomia, secondo le modalita' piu' avanti indicate (punto 2 del presente decreto), nel quale venga assunto l'impegno a non porre in essere comportamenti che contrastino con le esigenze di autonomia gestionale dell'ente creditizio partecipato; possesso del requisito di onorabilita', secondo le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni, da parte di coloro che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, direttore generale o liquidatore qualora la partecipazione sia assunta da societa' o enti. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta tutti gli elementi informativi trasmessi a corredo dell'istanza, tenendo altresi' conto di eventuali collegamenti di carattere tecnico, organizzativo, finanziario e convenzionale del richiedente con altri soggetti, in modo da prevenire le ipotesi di influenza dominante che siano pregiudizievoli per l'autonomia gestionale e allocativa dell'ente creditizio. Ai fini dell'individuazione delle ipotesi di influenza dominante, la Banca d'Italia potra' avvalersi delle presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990. Per le richieste di autorizzazione relative a partecipazioni eccedenti il 15% o che comunque determinino il controllo dell'ente creditizio, la Banca d'Italia si atterra' ai seguenti criteri autorizzativi: qualora il richiedente sia una societa' o ente finanziario, la Banca d'Italia verifica preliminarmente se l'oggetto sociale indicato dall'atto costitutivo e dallo statuto includa lo svolgimento di attivita' diverse da quella creditizia e finanziaria; in caso affermativo, essa puo' accordare l'autorizzazione solo qualora il soggetto richiedente provi che tali attivita' rappresentano una parte non rilevante delle proprie complessive attivita' e comunque non eccedono il 15% del totale, calcolato con le modalita' che la Banca d'Italia stessa provvedera' a stabilire; qualora il richiedente sia una societa' o ente finanziario che detiene il controllo di una o piu' societa' operanti in settori diversi da quelli creditizio e finanziario, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che il valore di tali partecipazioni costituisca una quota non rilevante e in ogni caso non eccedente il 15% del valore complessivo delle partecipazioni, anche non di controllo, facenti capo alla societa' o ente; qualora il richiedente sia una persona fisica o giuridica, ovvero un ente privo di personalita' giuridica che non svolge direttamente attivita' d'impresa, ma detiene il controllo di una o piu' societa' operanti in settori diversi da quello creditizio e finanziario, la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri autorizzativi ad essa spettanti, considerera' di regola sfavorevolmente le richieste di tali soggetti quando il valore di dette partecipazioni di controllo, posto in rapporto con quello complessivo delle partecipazioni dai medesimi detenute, ecceda la misura del 15%; nell'ipotesi in cui il controllo dell'ente creditizio sia realizzato, attraverso un sindacato di voto, da parte di soggetti diversi dagli enti creditizi o enti e societa' finanziari, la Banca d'Italia, in relazione a quanto previsto dall'art. 27, comma 6, valuta se la partecipazione al sindacato di voto e' determinante o meno ai fini indicati dalla legge, tenendo conto delle disposizioni che nei singoli casi formano oggetto del patto di sindacato stesso. E' demandata alla Banca d'Italia la facolta' di autorizzare in via generale i soci aderenti a sindacati di voto con quote non superiori all'1% del capitale sottoscritto o fondo di dotazione - esclusi i titoli di risparmio - dell'ente creditizio. 1.4. Revoca e sospensione delle autorizzazioni. La Banca d'Italia ha facolta' di procedere alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno o si modifichino i presupposti in base ai quali i provvedimenti autorizzativi sono stati assunti, in particolare allorche' vengano a determinarsi situazioni alle quali si applichi il divieto di autorizzazione ai sensi dell'art. 27, comma 6. Inoltre, tra i motivi di revoca rientrano: l'assunzione di comportamenti oggettivamente comprovati volti a eludere la normativa; la violazione di impegni contenuti nel protocollo di autonomia; la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni e dati non corrispondenti al vero. La sopensione dell'autorizzazione puo' essere disposta dalla Banca d'Italia quando venga accertata la temporanea insussistenza di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato. 1.5. Procedure autorizzative. I soggetti che abbiano acquisito o sottoscritto azioni o quote di un ente creditizio, nelle ipotesi in cui vi e' obbligo di autorizzazione, non possono esercitare il diritto di voto inerente ai titoli stessi fino a quando non abbiano ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia; ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge, e' richiesta la preventiva autorizzazione dell'organo di vigilanza qualora l'operazione comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio. Le domande di autorizzazione devono essere inoltrate sollecitamente, utilizzando il modello che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La Banca d'Italia, allo scopo di semplificare gli adempimenti procedurali, ha facolta' di stabilire specifiche modalita' per la presentazione delle domande da parte dei soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese. Gli enti creditizi possono inoltrare le richieste di autorizzazione secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di partecipazioni, sempreche' le istanze stesse siano espressamente effettuate anche ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al titolo V della legge. 1.6. Partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda le partecipazioni superiori al 5% e quelle che comportano il controllo dell'ente creditizio, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, la Banca d'Italia esercitera' i poteri autorizzativi previsti dall'art. 27, comma 7, attenendosi ai seguenti criteri: a) le partecipazioni assunte prima della data del 25 gennaio 1989 potranno essere mantenute, previa verifica da parte dell'organo di vigilanza che le stesse non abbiano comportato un pregiudizio o un'effettiva lesione dell'autonomia gestionale dell'ente partecipato; b) le partecipazioni costituite prima della predetta data, che hanno superato i limiti di cui all'art. 27, comma 6, per acquisti successivi al 25 gennaio 1989, potranno essere autorizzate se detti acquisti consistono in atti di naturale consolidamento della partecipazione (ad esempio, fusione di due o piu' enti o societa', esercizio del diritto di prelazione), sempreche' non risulti che dalla partecipazione stessa sia derivato un pregiudizio per l'ente creditizio; c) le partecipazioni costituite integralmente o incrementate in misura decisiva dopo il 25 gennaio 1989 dovranno essere valutate alla stregua di quelle acquisite dopo l'entrata in vigore della legge. 2. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA. Il protocollo di autonomia e' una dichiarazione indirizzata alla Banca d'Italia che dovra' contenere l'impegno del soggetto dichiarante a: non porre in essere, in virtu' della propria partecipazione al capitale della banca, atti o comportamenti contrari alle esigenze di autonomia gestionale dell'ente partecipato nonche' all'interesse dei depositanti; non imporre all'ente creditizio partecipato, nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali, condizioni sfavorevoli per l'ente medesimo; far conoscere tempestivamente alla Banca d'Italia ogni successivo fatto o atto che modifichi le informazioni rese nonche' ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione nell'ente creditizio; aderire agli inviti che la Banca d'Italia, in linea con le direttive generali fissate dal Comitato del credito, rivolga agli azionisti in tema di autonomia gestionale degli enti creditizi; assicurare che dati e notizie forniti siano conformi a verita'. La Banca d'Italia ha facolta' di richiedere, anche caso per caso, l'assunzione di ulteriori piu' specifici impegni da parte dei soggetti che rivestano una posizione rilevante nel capitale dell'ente creditizio. La dichiarazione dovra' essere inoltrata alla Banca d'Italia a corredo della domanda di autorizzazione, nonche' all'ente creditizio cui si riferisce la partecipazione; peraltro, qualora l'istanza riguardi successive variazioni che comportano un aumento o una diminuzione dell'interessenza superiore al due per cento del capitale dell'ente creditizio, la Banca d'Italia potra' consentire che i soggetti richiedenti si limitino a confermare la dichiarazione in precedenza rilasciata, sempreche' a seguito di tali variazioni non siano mutate le condizioni e i presupposti relativi all'originaria autorizzazione. 3. CONFLITTI DI INTERESSE. 3.1. Disciplina dei fidi agli azionisti rilevanti. Resta ferma per il momento la disciplina stabilita con delibera del Comitato del credito del 20 marzo 1987, salvi gli adeguamenti di seguito indicati resi necessari dalle disposizioni introdotte dal titolo V della legge n. 287/1990. 1) La disciplina in materia di fidi ad azionisti rilevanti e' estesa agli istituti di credito speciale. 2) Per azionisti rilevanti si intendono: le persone fisiche o giuridiche e le societa' di persone che direttamente o indirettamente partecipano nella misura indicata al successivo punto 3) al capitale degli enti creditizi; le societa' direttamente o indirettamente controllate dai suddetti partecipanti al capitale. Dal novero degli azionisti rilevanti restano esclusi gli enti pubblici che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda bancaria ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, per i quali i limiti di indebitamento sono oggetto di specifica disposizione statutaria approvata dalle autorita' (art. 12, lettera f), decreto legislativo n. 356/1990). 3) La quota di partecipazione al capitale atta ad individuare gli azionisti rilevanti viene stabilita dalla Banca d'Italia in misura superiore al 5%, ovvero, indipendentemente da tale limite, qualora l'interessenza determini, a norma dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il controllo dell'ente creditizio. Nell'ipotesi di partecipazione a patto di sindacato di voto avente per oggetto le azioni o quote dell'ente creditizio, si considerano azionisti rilevanti, oltre agli aderenti al patto con quote superiori al 5%, anche quelli con quote inferiori a tale soglia, purche' tale partecipazione sia determinante per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso. Per la determinazione della quota di partecipazione si fa riferimento a quanto indicato al punto 1.1 del presente decreto. 4) La concessione degli affidamenti da parte dell'ente creditizio e delle societa' bancarie e finanziarie da questo controllate in favore dell'intero raggruppamento dell'azionista rilevante deve essere contenuta nel limite del 20% del patrimonio. La Banca d'Italia, con riferimento a peculiari caratteristiche strutturali o situazioni gestionali, ha facolta' di stabilire specifiche modalita' di applicazione della disciplina, anche, per quanto concerne la determinazione dei limti alla concessione di fidi agli azionisti rilevanti. Gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29, comma 1, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia, con le modalita' da questa indicate, segnalazioni in ordine ai fidi in favore dei propri amministratori, sindaci, membri della Direzione generale e delle societa' ad essi facenti capo. La Banca d'Italia impartisce istruzioni in ordine alle notizie che gli enti creditizi devono richiedere, ai fini dell'applicazione della presente disciplina, in occasione dell'istruttoria delle istanze di affidamento. E' demandata alla Banca d'Italia la facolta' di stabilire norme transitorie per consentire agli enti creditizi di ricondurre gli affidamenti gia' concessi entro i limiti previsti dalla presente disciplina. 3.2. Conflitti di interesse relativamente ad altre attivita' bancarie. La Banca d'Italia dispone che, nei rapporti che hanno riguardo alle attivita' diverse da quella di erogazione del credito, gli enti creditizi non applichino, agli azionisti rilevanti, condizioni contrattuali piu' favorevoli rispetto a quelle praticate alla clientela per prestazioni equivalenti. La Banca d'Italia emanera' le disposizioni applicative del presente decreto dandone comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 1991 Il Ministro: CARLI