Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.141 del 18-6-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 21 settembre 1987, del senato accademico del 26 settembre 1987 e del consiglio di amministrazione del 28 settembre 1987 per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di terapia intensiva chirurgica; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 gennaio 1991, prot. n. 1879/1988 (Istruz. univ. - Uff. II) e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 febbraio 1988 alla istituzione della scuola di cui sopra; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato, come appresso: Articolo unico Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 645 (ex 273) contenente la elencazione delle scuole e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali per tecnici di terapia intensiva chirurgica. Dopo l'art. 757 (ex 728) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del: CAPO XII Scuola diretta a fini speciali per tecnici di terapia intensiva chirurgica Art. 758. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di terapia intensiva chirurgica presso l'Universta' degli studi di Catania. La scuola ha lo scopo di formare tecnici di terapia intensiva con competenze specifiche nell'assistenza e nel trattamento pre- e post- operatorio dei pazienti chirurgici. La scuola rilascia il titolo di tecnico di terapia intensiva. Art. 759. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciacun anno di corso, per un totale di quindici studenti. Art. 760. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia, la cattedra di anestesiologia e rianimazione, la cattedra di prima semeiotica chirurgica, la cattedra di prima clinica chirurgica di pronto soccorso e la cattedra di seconda clinica chirurgica di pronto soccorso. Art. 761. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta, preferibilmente con domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio, per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 762. - L'attivita' didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: anatomia umana *; elementi di fisiologia; tecnica infermieristica; tecniche diagnostiche cliniche e strumentali; elementi di farmacologia e farmacoterapia *. 2 Anno: elementi di chirurgia generale; fisiopatologia chirurgica; igiene e microbiologia; elementi di nutrizione enterale e parenterale; dietologia; informatica; tecniche operatorie generali. 3 Anno: terapia intensiva; chirurgia di pronto soccorso; anestesiologia; rianimazione; trattamento pre- e post-operatorio; fisioterapia e terapia riabilitativa; legislazione sanitaria. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Art. 763. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti: istituto di anestesiologia e rianimazione, ospedale V. Emanuele II - Catania; cattedra di prima clinica chirurgica di pronto soccorso, ospedale V. Emanuele II - Catania; cattedra di seconda clinica chirurgica di pronto soccorso, ospedale V. Emanuele II - Catania, presso la prima semeiotica chirurgica. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Le attivita' pratiche e di tirocinio sono le seguenti: 1 Anno: esercitazioni: osservazioni guidate, tecniche infermieristiche di base; tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri; visite documentative a servizi sanitari e sociali. 2 Anno: esercitazioni: come il primo anno; tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri per le aree relative agli isegnamenti del secondo anno di corso; visite documentative a servizi sanitari e sociali. 3 Anno: tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri per le aree relative agli insegnamenti del terzo anno di corso; visite documentative a servizi sanitari e sociali. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 27 febbraio 1991 Il rettore: RODOLICO