Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ancona, Campobasso, Foggia, Pescara, Reggio Calabria e Taranto.(GU n.144 del 21-6-1991)
Con decreto ministeriale n. 1/4098 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.033.187.554 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.040.675.216 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/4165 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.791.324.538 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.807.626.774 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/4565 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Campobasso e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.685.885.053 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.708.971.044 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Campobasso dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/4232 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.328.059.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.341.658.727 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/4212 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Pescara e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 382.504.250 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 1.530.017.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.532.282.000 iscritto a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Pescara dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/4340 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.408.500.672 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.415.968.528 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/4100 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Taranto e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 744.412.942 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Taranto dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3926 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Taranto e' concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 10.153.443.498 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.306.613.706 iscritto a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Taranto dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.