Controllo e vigilanza sulla produzione delle conserve alimentari vegetali e conseguenti adempimenti.(GU n.143 del 20-6-1991)
Vigente al: 20-6-1991
Alle aziende produttrici di con- serve vegetali e, per conoscenza: al Ministero della sanita' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste 1. A partire dal 20 giugno 1991, ai fini degli scambi infracomunitari, tutti i prodotti alimentari dovranno riportare sull'etichetta la menzione di identificazione del lotto di appartenenza. Tale disposizione e' contenuta nella direttiva CEE del Consiglio n. 89/396, in corso di attuazione. Ora, poiche' un'elevata quantita' della produzione di conserve alimentari vegetali e' destinata all'esportazione, si ritiene necessario stabilire, in conformita' all'art. 45, lettera c), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in attesa dell'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva suddetta, la dicitura di identificazione del lotto per le conserve alimentari vegetali prodotte nell'anno 1991 che usufruiscono di aiuti comunitari, nel modo seguente: lettera T (che indica l'anno 1991) seguita da un numero relativo al giorno dell'anno (da 1 a 365). A partire dal prossimo anno la lettera di identificazione del lotto sara' stabilita con provvedimento da pubblicare, entro il mese di gennaio, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con circolare n. 137 del 25 giugno 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1990) sono state dettate talune regole circa la conservazione del concentrato di pomodoro. Con la presente si ritiene necessario fornire ulteriori istruzioni in relazione ad altri problemi sollevati a seguito della prima applicazione. Il punto 2, lettera a), della circolare n. 137 tratta i concentrati di pomodoro con residuo secco pari o superiore al 28% ed indica le modalita' di immagazzinamento. Non sono stati presi in considerazione anche i concentrati con residuo secco inferiore al 28% in quanto questi, qualora all'atto della produzione non siano stati posti in contenitori destinati alla vendita al consumatore, devono essere conservati in conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 della legge 10 marzo 1969, n. 96. 3. E' stato rilevato altresi' che per i concentrati di pomodoro con residuo pari o superiore a 36%, in relazione anche alle importazioni in contenitori di plastica o di metallo non asettici, occorre stabilire regole particolari di conservazione. Al riguardo si precisa che: i concentrati di pomodoro con residuo secco inferiore al 36% devono rispondere a quanto stabilito al punto 3 della citata circolare n. 137; i concentrati di pomodoro con residuo secco pari o superiore al 36%, qualora immessi in contenitori non asettici, devono essere contenuti in busta di plastica per alimenti, essere immediatamente trasferiti in locali freschi e ben ventilati e chiusi ermeticamente entro le quarantotto ore successive alla lavorazione con eventuale aggiunta di sale. Il Ministro: BODRATO